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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Parma, decreto del 13 maggio 2009

 
est. Vezzosi
 

N. 328/09 R.G. Nella causa promossa da [...] contro l'Azienda ospedaliero universitaria di Parma [...]. A scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29.4.2009 nel procedimento sopra indicato il giudice del lavoro [...] ha pronunciato il seguente decreto.

Con ricorso depositato in data 10.4.2009 [...] ha chiesto, anche inaudita altera parte, l'ammissione a partecipare alle prove di selezione del concorso pubblico 28.11.2008 attuativo della delibera del D.G. dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Parma n. 218 del 27.10.2008 (bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - personale infermieristico-infermiere - cat. D); ammissione cui deve precedere la: disapplicazione della delibera di esclusione del 26.3.2009 n. 220.

La ricorrente evidenziava di non essere stata ammessa a dette prove concorsuali esclusivamente in quanto priva del requisito della cittadinanza italiana, ed individuava in tale condotta un comportamento illegittimo e dìscriminatorio dell'azienda convenuta.

Il GL accog1ieva la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, e con proprio decreto 10.4.2009 ammetteva la ricorrente a partecipare alle prove di selezione del concorso pubblico de quo, previa disapplicazione della delibera di esclusione del 26.3.2009 n. 220, fissando per la comparizione avanti a sé delle parti l'udienza del 29.4.2009. A quella udienza si costituiva ritualmente l'Azienda convenuta, dando atto di aver ottemperato al provvedimento giudiziario, ed esponendo le ragioni in diritto della originaria mancata ammissione al concorso. A quella stessa udienza il giudice si riservava concedendo alle parti termine per note.

A totale conferma del proprio decreto 10.4.2009, chi scrive ritiene accoglibile il presente ricorso.

È ben nota a chi scrive la pronuncia della Cassazione n. 24170/06, che ha sostenuto che ai finì dell'accesso al pubblico impiego potesse pretendersi legittimamente il requisito selettivo della cittadinanza per i contratti a tempo indeterminato.

Va tuttavia ricordato che nel corso del 2008 questa tesi (già disattesa in passato da corte appello Firenze 2.7.2002; trib. Firenze 14.1.2006; trib. Imperia 12.9.2006; tribunale Perugia 6.12.2006; trib. Bologna 7.9.2007) è stata nuovamente criticata dal tribunale di Milano (decreto 27.5.2008) e dalla corte d'appello di Firenze (decreto 28.1.2008).

Il caso deciso dal tribunale di Milano (e poi confermato in sede di reclamo dal tribunale, ord. 1.8.2008) è assolutamente identico al caso oggi qui in esame: si trattava di un concorso per l'accesso a contratto a tempo indeterminato per la professione di operatore sanitario contro la azienda ospedaliera San Paolo.

In casi come quello attualmente sub judice si deve rilevare che il requisito della cittadinanza si mostra del tutto irragionevole (e discriminatorio) ai fini dell'accesso al lavoro allorché si tratti di attività semplici realizzate dalla P.A. nei suoi momenti meramente operativi; il requisito della cittadinanza italiana può essere invece validamente richiesto solo in quanto riferito allo svolgimento di attività comportanti l'esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale, venendo diversamente ad assumere un connotato discriminatorio comportando un trattamento disuguale e più svantaggioso per il non cittadino in assenza di una differenziazione oggettiva tra le due posizioni.

Soprattutto lo svolgimento di mansioni di operatore sanitario o infermiere professionale presso una struttura pubblica è del tutto identico allo svolgimento di tali mansioni presso una struttura privata; cosi come del tutto identico è quando si svolge con contratto a termine (che è possibile stipulare ai sensi dell'art. 36 anche con gli stranieri) e quando si svolge a tempo indeterminato.

Non è ravvisabile alcuna differenza, né al dipendente pubblico, in quanto tale, viene richiesto di possedere caratteristiche specifiche che non sono possedute dallo straniero.

Va peraltro osservato che la posizione lavorativa di cui al concorso è certamente accessibile allo straniero comunitario, posto che l'art. 38 d.lgs. 165/01 interdice ai cittadini membri dell'Unione europea esclusivamente l'accesso ai posti di lavoro presso P.A. che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Non è dunque ipotizzabile che si effettui, all'interno della generale categoria "straniero", di accezione costituzionale (cfr. art. 10 Cost.) una discriminazione tendente a differenziare il paese di provenienza del soggetto lavoratore, differenziazione che non è rinvenibile in alcun dato normativo. Per tali motivi il ricorso è accolto, con conferma del proprio decreto.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e pertanto ammette la ricorrente a partecipare alle prove di selezione del concorso pubblico 28.11.2008 attuativo della delibera del D.G. dell'azienda ospedaliero universitaria di Parma n. 218 del 27.10.2008 (bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario personale infermieristico - infermiere - cat. D, previa disapplicazione della delibera di esclusione del 26.3.2009 n. 220; condanna l'azienda convenuta alla rifusione a parte ricorrente delle spese di lite, [...].