ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Torino, decreto del 29 maggio 2009

 
est. Ratti
 

Procedimento R.G. n. 1227/2009. [...].

Premesso

Con ricorso depositato in Cancelleria in data 6.3.2009 [...] (Marocco), [...], ha presentato ricorso avverso il provvedimento 16.1.2009, con il quale il Consolato generale d'Italia di Casablanca ha negato il visto di ingresso per ricongiungimento familiare a favore della madre, sig.ra [...], con la seguente motivazione: "in base alla documentazione da lei presentata, risulta che lei ha altri figli oltre il richiedente per il nulla osta per il ricongiungimento familiare. Non è stato però dimostrato (tramite presentazione delle copie dei permessi di soggiorno autenticate dalla autorità dei paesi di residenza) che tali altri figli risiedano fuori del Marocco".

In fatto, il ricorrente ha fatto presente di avere depositato, in data 23.3.2008, presso lo Sportello unico per l'immigrazione di Torino, la richiesta per ottenere il nulla osta al ricongiungimento con la madre a carico, nulla osta che è stato ottenuto in data 20.9.2008 e contestualmente inviato anche al Consolato italiano di Casablanca, dove l'interessata avrebbe dovuto recarsi per ottenere il visto.

Il Ministero degli esteri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato si è costituito in giudizio con comparsa 29.4.2009, chiedendo il rigetto del ricorso e sottolineando che lo ius superveniens (d.lgs. 3.10.2008 n. 160) deve essere applicato "qualunque sia la fase del procedimento, e quindi anche dopo il rilascio del nulla osta e sino alla concessione del visto d'ingresso".

All'udienza del 27.5.2009 il giudice si è riservato di decidere.

Osserva

È pacifico e documentato in atti che il ricorrente ha depositato in data 23.3.2008, presso la questura di Torino, la richiesta per ottenere il nulla osta al ricongiungimento con la propria madre a carico, visto ottenuto in data 20.9.2008.

Con il d.lgs. 2008/160, entrato in vigore il 5.11.2008, è stata modificata la lett. d) del co. 1 dell'art. 29 del d.lgs. 286/98 ed è stato previsto, per quanto qui interessa, che lo straniero può richiedere il ricongiungimento per i genitori a carico qualora questi non abbia altri figli nel paese d'origine.

Ciò posto in fatto, rileva il tribunale che riguardo al procedimento amministrativo di ricongiungimento familiare, gli artt. 29 del d.lgs. 286/98 e 6 del d.p.r. 394/99 disciplinano le rispettive competenze nel modo di seguito descritto.

Lo Sportello unico per l'immigrazione, riceve la domanda di nulla osta, corredata (cfr. art. 6, co. 1) dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui al co. 3 dell'art. 29, nonché la documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia. Successivamente, lo Sportello unico, "verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'art. 29, nonché i dati anagrafici dello straniero", "verifica l'esistenza del codice fiscale [...] e rilascia, anche il nulla osta o il provvedimento di diniego dandone comunicazione all'autorità consolare".

L'autorità consolare, invece, ricevuto il nulla osta, deve solo accertare l'autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute e procedere al rilascio del visto entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di visto.

Nel sistema della legge sopra delineato, pertanto, il nulla osta risulta essere un atto amministrativo dell'autorità nazionale italiana con efficacia non meramente interna al procedimento amministrativo in questione, perché la legge non prevede alcun potere dell'autorità consolare di revoca o modifica anche implicita di esso: in particolare, non è prevista alcuna competenza del Consolato per una nuova valutazione del ricongiungimento, ma solo una potestà certificativa di verifica dell'autenticità della documentazione inerente ai presupposti di parentela ed una conseguente potestà di diniego del visto solo in caso di riscontrata mancanza di detta autenticità.

Da quanto sopra, consegue che l'entrata in vigore di una nuova disciplina (d.lgs. 2008/160) non può più incidere sull'atto amministrativo già emesso.

Nel caso di specie, il motivo ostativo addotto nel provvedimento impugnato (sussistenza di altri figli nel paese di origine) è pertanto illegittimo, in quanto, come si è visto, lo stesso non può incidere sull'atto amministrativo "nulla osta", emesso sotto il vigore della normativa precedente.

Come previsto dall'art. 30, co. 6 del d.lgs. 286/98, stante l'illegittimità del rifiuto deve essere disposto l'ordine di rilascio del visto di ingresso.

Si ritiene di dover dichiarare integralmente compensate le spese del giudizio,

P.Q.M.

accoglie il ricorso presentato da [...]; ordina all'autorità consolare italiana di Casablanca il rilascio del visto di ingresso a favore della sig.ra [...].