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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Savona, decreto del 5 maggio 2009

 
est. Giorni
 

Il giudice designato [...], letti gli atti del ricorso proposto ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 286/1998 da [...] nei confronti dell'Ambasciata d'Italia a Tirana, [...], del Ministero degli esteri, [...] avverso il provvedimento in data 5.1.2009 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Tirana respingeva l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per [...], madre della stessa ricorrente; letto il verbale dell'udienza in data 16.4.2009; sciogliendo la assunta riserva;

Ritenuto

che il proposto ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono:

- invero, dalla documentazione prodotta dalla [...] risulta come questa ultima in data 28.3.2008 avesse presentato richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare con la propria madre presso il competente Sportello unico per l'immigrazione della prefettura di Savona e come detto Ufficio il 2.10.2008 avesse concesso il richiesto nulla osta;

- la Ambasciata Italiana di Tirana, la quale aveva ricevuto tale documento, con provvedimento datato 5.1.2009 aveva tuttavia negato il richiesto visto per ricongiungimento familiare, in quanto, alla luce delle disposizioni del d.lgs. 3.10.2008 n. 160 nel frattempo entrato in vigore, nel caso in esame non ne ricorrevano i presupposti;

- peraltro, nel caso che ne occupa, e sulla base del generale principio della irretroattività della legge, la normativa da applicarsi non è quella contenuta nel d.lgs. 160/2008 sopra citato, bensì quella prevista dalla norma previgente, secondo la quale ricorrevano tutti i presupposti per il richiesto ricongiungimento;

- ed infatti il procedimento amministrativo si deve considerare concluso il 2.10.2008 (allorché la prefettura di Savona aveva rilasciato il richiesto nulla osta, dopo aver accertato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla legge in allora vigente);

- il diniego del richiesto visto di ingresso appare pertanto illegittimo;

- la natura della causa giustifica, al di là della soccombenza, la pronuncia di compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto da e per l'effetto annulla il provvedimento in data 5.1.2009 con il quale l'Ambasciata d'Italia a Tirana respingeva l'istanza della ricorrente volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare per la madre della stessa ricorrente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.