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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Venezia, decreto del 23 marzo 2009

 
est. Zacco
 

Nel procedimento civile n. 110/09 promosso da [...] contro il Ministero dell'interno e la questura di Padova [...]. La Corte, letto il reclamo proposto con atto depositato il 12.2.2009 da [...] avverso il decreto in data 22/29.12.2008 del tribunale di Padova, notificato il 3.2.2009; [...].

Ritenuto che

il rifiuto opposto, con decreto in data 30.7.2008, dalla questura di Padova alla istanza del reclamante di rilascio di una carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina comunitaria in seguito a matrimonio contratto in data 28.9.2007 con la cittadina rumena [...], sebbene confortato dalle richiamate disposizioni degli artt. 4, co. 3 e 5, co. 2, 6, co. 2 e 10, co. 3. lett "a" del d.lgs. 30/07 relative rispettivamente alle condizioni di rilascio di permesso e di carta di soggiorno e dalla condivisione del primo giudice che ha evidenziato la circostanza, ostativa, che il ricorrente era privo del visto di ingresso in Italia, è illegittimo in quanto l'enunciata disciplina del d.lgs. 30/07, laddove subordina il rilascio al ricorrente, cittadino albanese, dì carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadina comunitaria, al possesso di un originario visto di ingresso in Italia, si pone in contrasto con la disciplina dettata dalla Direttiva 2004/38/CE; rilevato, sotto quest'ultimo profilo, che la Corte di Giustizia delle Comunità europee con sentenza del 25.7.2008 emanata in esito al procedimento C- 127/08, in caso analogo, fornendo la corretta interpretazione dell'art. 3, co. 1, della cennata Direttiva, sulla premessa dell'esigenza di facilitare l'esercizio del diritto fondamentale di soggiorno dei cittadini dell'Unione, in uno Stato membro diverso da quello di cui essi hanno la cittadinanza, ha affermato la necessità di non interpretare le disposizioni della Direttiva 2004/38 in senso restrittivo e di non privarle, perciò, della loro efficacia pratica, ribadendo così che i termini "familiari [...] il cittadino medesimo (ovvero comunitario)", contenuti nell'art. 3, co. 1, della detta Direttiva vanno riferiti «nel contempo ai familiari di un cittadino dell'Unione che abbiano fatto ingresso con quest'ultimo nello Stato membro ospitante e a quelli che soggiornano con lui in questo Stato membro, senza che occorra distinguere, in questo secondo caso, secondo che cittadini di paesi terzi abbiano, fatto ingresso nel citato Stato membro prima o dopo del cittadino dell'Unione o prima o dopo essere divenuti suoi familiari. L'applicazione della Direttiva 2004/38 ai soli familiari di un cittadino dell'Unione i quali "accompagnino" o "raggiungano" quest'ultimo equivale, infatti, a limitare i diritti di ingresso e di soggiorno dei familiari di un cittadino dell'Unione allo Stato membro dove quest'ultimo risiede».

Secondo la Corte di Giustizia la limitazione del diritto alla circolazione ed al soggiorno del familiare extracomunitario del cittadino comunitario può essere giustificata solo: per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica a mente dell'art. 27 della richiamata Direttiva, nel rispetto del principio di proporzionalità e con la precisazione che "la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti" (art. 27, co. 2);

ritenuto, inoltre che l'enunciata interpretazione della norma della citata Direttiva da parte della Corte di Giustizia, unitamente alla mancanza di margini discrezionali al Legislatore nazionale, si impone come vincolante nel nostro ordinamento; rilevato che in mancanza di adeguato richiamo a motivi di ordine pubblico, non correlabili alla sola esistenza di condanne penali (art. 27, co. 2 Direttiva) e comunque smentiti dagli attestati di buona condotta nel provvedimento 727/07 del magistrato di sorveglianza di Padova e nell'attestato in data 30.6.2007 dell'associazione TANGRAM, del provvedimento impugnato deve evidenziarsi l'illegittimità e deve conseguentemente accogliersi il reclamo; la sostanziale novità della questione alla luce della richiamata sentenza dalla Corte di Giustizia rende equa l'integrale compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

la Corte accoglie il reclamo e in riforma del decreto in data 22/29.12.2008 del tribunale di Padova, del 22.12.2008 [...] annulla lo stesso e, accertato e dichiarato che l'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 30/07 si pone in contrasto con la normativa comunitaria così come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza del 25.7.2008 emanata in esito al procedimento C-127/08. nella parte in cui subordina il rilascio della carta di soggiorno a favore del coniuge extracomunitario di cittadina comunitaria al possesso da parte dello stesso di un visto d'ingresso in Italia, previa disapplicazione nel caso de quo della norma di cui all'art. 5, co. 2, d.lgs. n. 30/07, dispone l'annullamento del provvedimento della questura di Padova, [...] e, per l'effetto, accerta il diritto del sig. [...] al rilascio della carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino comunitario. [...].