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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Roma, ordinanza del 4 dicembre 2008

 
est. Corrias
 

Il giudice [...] letti gli atti del procedimento camerale 40874/2007 promosso dalle associazioni ACLI sede nazionale e ACLI sede provinciale di Varese contro il Comune di Morazzone con ricorso in riassunzione ai sensi degli artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003, presentato l'8.6.2007; letta la comparsa di risposta del Comune di Morazzone e sentite le parti, ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso:

- che la Giunta del Comune di Morazzone, con la delibera n. 176 del 19.12.2005, intendendo "dimostrare l'impegno e la volontà concreta del Comune di essere a fianco delle famiglie che contribuiscono alla crescita della nostra comunità e pertanto ridurre lo squilibrio demografico a salvaguardia della cultura europea" decise di assegnare un contributo di € 500,00 per i nati a far tempo dall'1.12.2005, non primogeniti, residenti nel Comune, i cui genitori fossero uno cittadino italiano e l'altro cittadino italiano "ab origine" ovvero cittadino dell'U.E. ovvero cittadino svizzero;

che la medesima Giunta con la delibera n. 16 del 13.2.2006 ha confermato la precedente delibera 176/2005;

- che ritenendo che dette due delibere discriminassero ingiustificatamente e quindi illegittimamente quanti fossero cittadini italiani non dalla nascita oltre i cittadini extracomunitari non svizzeri, le associazioni ACLI sede nazionale e ACLI sede provinciale di Varese hanno presentato al tribunale di Varese, il 10.6.2006, un ricorso ai sensi degli artt. 44 d.lgs. 286/1998 e 4 d.lgs. 215/2003 chiedendo un ordine di cessazione della discriminazione, il risarcimento del danno (quantificato in € 5.000,00) e la pubblicazione dell'emanando provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale;

- che il tribunale di Varese in composizione monocratica, con ordinanza del 12.12.2006, ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva dell'associazione ACLI sede provinciale di Varese (perché non iscritta nell'elenco indicato dall'art. 5 co. 1 del d.lgs. 215/2003) e la propria incompetenza territoriale a giudicare le domande dell'associazione ACLI sede nazionale, attesa la competenza del tribunale di Roma, avendo detta associazione la propria sede in Roma;

- che il reclamo avverso detta ordinanza presentato dalle citate associazioni alla Corte d'appello di Milano è stato dichiarato inammissibile con decreto del 30.3.2007, posto che l'impugnazione si sarebbe dovuta presentare al tribunale di Varese in composizione collegiale;

- che quindi le citate associazioni hanno riassunto il procedimento davanti a questo tribunale con ricorso depositato l'8.6.2007 contestando sia la ritenuta carenza di legittimazione attiva dell'associazione provinciale sia la ritenuta incompetenza territoriale del tribunale di Varese e reiterando nel merito le richieste formulate con l'originario ricorso del 10.6.2006;

- che il Comune di Morazzone si è costituito ribadendo la carenza di legittimazione attiva dell'associazione provinciale e la competenza territoriale del tribunale di Roma nonché eccependo: che era cessata la materia del contendere per effetto della delibera n. 82 del 12.6.2006 con cui la Giunta di Morazzone aveva modificato le due delibere oggetto del procedimento prevedendo che le provvidenze spettassero ai nati da genitori aventi entrambi la cittadinanza italiana, dell'U.E. o svizzera; che l'associazione nazionale non era legittimata ad esperire un'azione per danni; che il ricorso risultava radicalmente infondato.

Rilevato:

- che la questione della legittimazione attiva dell'associazione provinciale non può più essere riproposta in questa sede, posto che i1 presente procedimento, per espressa specificazione dei ricorrenti, rappresenta la prosecuzione del procedimento originariamente azionato davanti al tribunale di Varese che ha già deciso, nel senso della carenza della legittimazione attiva, le domande di detta parte, avendo pronunciato la propria incompetenza territoriale unicamente in relazione alle domande dell'associazione nazionale che sola avrebbe potuto riassumere il procedimento davanti a questo tribunale;

- che conseguentemente le domande dell'associazione ACLI sede provinciale di Varese dovranno essere qui dichiarate inammissibili;

- che dovranno essere ribadite la legittimazione attiva dell'associazione ACLI sede nazionale e la competenza territoriale del tribunale di Roma rispetto alle domande formulate da detta associazione, dovendo si evidenziare: che l'associazione ACLI sede nazionale ha sede in Roma; che sia il d.lgs. 286/1998 che il d.lgs. 215/2003, in materia di azioni antidiscriminazione, prevedono la competenza del tribunale del luogo di domicilio dell'istante; che l'art. 5 co. 3 del d.lgs. 215/2003 prevede che le associazioni iscritte nell'elenco di cui al precedente co. 1 sono legittimate ad esercitare l'azione nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione; che nel caso in esame i soggetti discriminati non sono direttamente e immediatamente individuabili;

- che nel merito delle richieste formulate dall'associazione ACLI sede nazionale dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di cessazione del comportamento discriminatorio, essendo pacifico che il Comune di Morazzone ha provveduto a modificare le citate delibere 176/2005 e 16/2006 con la delibera 82/2006 che ha eliminato il requisito della cittadinanza italiana fin dalla nascita conformando le due delibere ai principi che già avevano ispirato in materia la legislazione nazionale (vedasi l'art. 21 del D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella legge 326/2003 che aveva previsto un assegno di € 1.000,00 alle donne cittadine italiane o comunitarie per i figli nati fra l'1.12.2003 ed il 31.12.2004. con esclusione delle cittadine extracomunitarie);

- che la domanda di risarcimento (nonostante la sicura valenza discriminatoria per evidenti motivi etnici delle due delibere nei confronti dei cittadini italiani nati con altra cittadinanza) dovrà essere respinta, non avendo l'associazione ricorrente prospettato alcuna prova dell'esistenza degli asseriti danni e posto che le delibere in questione non vennero mai poste in esecuzione;

- che non si ritiene di dover disporre la pubblicazione della presente ordinanza, attesa la mancata esecuzione e la modifica delle due delibere;

- che la novità delle questioni dibattute giustifica la compensazione delle spese del procedimento,

P.Q.M.

così provvede: dichiara inammissibili in questa sede le domande dell'associazione ACLI sede provinciale di Varese; dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda con cui l'associazione ACLI sede nazionale ha chiesto la cessazione del comportamento discriminatorio tenuto dal Comune di Morazzone con l'emanazione delle delibere 176/2005 e 16/2006 della propria Giunta; respinge la domanda di risarcimento e di pubblicazione formulate dall'associazione ACLI sede nazionale; dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.