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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Catania, sentenza dell'11 marzo 2009, n. 1383

 
est. Pappalardo
 

Nella causa civile iscritta al n. 12733/2008 R.G., avente ad oggetto accertamento status rifugiato e protezione sussidiaria, promossa da [...] contro il Ministero dell'interno, la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 25.10.2008 [...] nata in Delta State Niger, proponeva ricorso avverso il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa, emesso in data 16.9.2008, notificato in data 26.9.2008 con cui era stata rigettata la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato; deduceva la nullità della decisione per difetto di procedura e carenza di motivazione; nel merito deduceva l'erroneità della decisione impugnata e di aver diritto al riconoscimento dello status di rifugiato in virtù della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata dal legislatore italiano con l. 24.7.1954 n. 722; deduceva in subordine di aver diritto alla protezione sussidiaria dato lo stato di violenza politica e sociale e la assoluta mancanza di tutela dei diritti umani esistente in Nigeria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07 ed in via ancor gradata alla protezione umanitaria.

Non si costituivano in giudizio il Ministero dell'interno e la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Siracusa, che si limitava ad inviare in Cancelleria documentazione scritta.

In corso di causa venivano acquisiti i documenti prodotti dalla ricorrente. Indi, sulle conclusioni precisate come da relativo verbale in atti, all'udienza del 3.3.2009, il giudice istruttore in funzione di giudice unico poneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

I) Competenza.

Deve, innanzitutto, affermarsi la sussistenza della competenza per territorio di questo tribunale. In tempi recentissimi, invero, il legislatore ha emanato il d.lgs. n. 25 del 2008 recante norme per la "attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", pubblicato nella G.U. n. 40 del 16.2.2008 e già entrato in vigore al momento del deposito del presente ricorso.

La nuova disciplina, - e segnatamente le nuove norme processuali destinate a disciplinare il ricorso giurisdizionale avverso le decisioni di rigetto o di inammissibilità adottate dalla Commissione territoriale, - trova immediata applicazione nel presente procedimento, in quanto le disposizioni transitorie contenute nel combinato disposto degli artt. 38 e 40 decreto citato, - che prevedono l'emanazione di decreti di attuazione da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, - si riferiscono esclusivamente alle norme dettate per disciplinare la fase amministrativa del procedimento innanzi alla Commissione territoriale, e si limitano a prevedere che sino all'entrata in vigore dei decreti attuativi continueranno ad applicarsi le norme di cui al d.p.r. 16.9.2004 n. 303, che sarà abrogato soltanto dopo l'entrata in vigore dei regolamenti citati (cfr. in senso conforme circolare Ministero dell'interno n. 4/2008 dell'11.3.2008).

Ne deriva che, nel presente procedimento, in ossequio al principio tempus regit actum trovano immediata applicazione le disposizioni del Capo V del d.lgs. citato che regolano il procedimento innanzi al giudice monocratico del tribunale e segnatamente l'art. 35 che attribuisce la competenza al giudice del tribunale "che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunziato il provvedimento", e regolamenta il procedimento applicabile, innanzi al "tribunale in composizione monocratica che decide nelle forme dei procedimenti in Camera di consiglio con sentenza da emanarsi entro tre mesi dalla proposizione del ricorso".

Alla luce della nuova normativa, pertanto, va ritenuta la competenza per territorio di questo tribunale in ordine al ricorso proposto dal ricorrente.

II) Tempestività del ricorso.

Preliminarmente, va altresì osservato che nel caso in esame il ricorso deve ritenersi ammissibile poiché tempestivamente proposto.

III) Nullità.

Deve disattendersi invece il motivo con cui la ricorrente ha preliminarmente eccepito la nullità della decisione impugnata per vizi di procedura e carenza di motivazione. Per un verso, invero, nessuna violazione procedurale emerge dai documenti in atti e per altro verso, in realtà, dalla lettura del provvedimento, emerge chiaramente che il provvedimento è stato motivato sulla base delle dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di audizione che non sono state ritenute né credibili né fondate ai fini del diniego dello status.

IV ) Rifugio.

Nel merito, va, innanzitutto, esaminato il capo di domanda con cui la ricorrente ha chiesto accertarsi il suo diritto soggettivo alla status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata in Italia con l. 24.7.1954 n. 722, ed estesa dall'art. 1 D.L. 416/89 oltre i limiti geografici e le riserve di cui agli artt. 17 e 18 della Convenzione stessa, in riforma del provvedimento di diniego adottato dalla Commissione territoriale.

Il capo di domanda, ad avviso del decidente, è infondato e va rigettato.

Va, in proposito, osservato, che la qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra richiede quale fattore determinante il fondato timore di essere perseguitato e che il carattere della persecuzione in atto o temuta deve risultare personale e diretto e l'istante deve indicare specifici motivi di gravità del pericolo che grava sullo stesso richiedente e deve fornire almeno un principio di prova al riguardo. Secondo l'orientamento costante del S.C., inoltre, l'onere di provare la sussistenza di tali requisiti fondanti il diritto in esame ricade sullo straniero che lo invoca, in applicazione delle normali regole sul riparto dell'onere probatorio, (ex multis Cass. 3845/2006) sia pure attenuato data la situazione del richiedente, come ora espressamente previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 251/2007, che contempla i criteri da utilizzare in fattispecie di semiplena probatio, ma non esclude affatto l'onere probatorio in capo al richiedente.

Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, va osservato che la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine ai requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra, poiché in atti vi sono esclusivamente le dichiarazioni rilasciate dallo stesso richiedente alla Commissione che, come tali, sono prive di efficacia probatoria alcuna.

Non sussistono, quindi, i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato in capo al ricorrente, non avendo egli dedotto alcun fatto persecutorio relativo alla sua sfera personale.

V) Protezione sussidiaria ed umanitaria.

Fondato è, invece, ad avviso del decidente il capo di domanda proposto in subordine dalla ricorrente che ha chiesto accertarsi il suo diritto alla protezione sussidiaria prevista dall'art. 14 d.lgs. 251/2007, così qualificato il capo di domanda contenuto in ricorso. In proposito, va osservato che, alla stregua della disciplina attualmente vigente, soprarichiamata, lo status di protezione sussidiaria dà diritto ad ottenere un permesso di soggiorno di anni tre, rinnovabile previa verifica delle condizioni e compete al cittadino straniero che "non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno [...]" intendendosi per suddetto "grave danno" art 14) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b. la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Va, altresì osservato che in seno alla disposizione transitoria di cui all'art. 34 co. 4 si è poi operato una sostanziale equiparazione tra il "permesso di soggiorno umanitario" di cui all'art. 5 co. 6 d.lgs. n. 286/98 e l'introdotto "permesso per protezione sussidiaria" nel senso che per i permessi rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto al momento del rinnovo è rilasciato il permesso per protezione umanitaria; l'art. 32 co. 3 d.lgs. 25/08 precisa tuttavia che la Commissione territoriale competente ove ritenga possano sussistere i presupposti dell'art. 5 citato trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del relativo permesso di soggiorno sicché se ne deduce che non compete alla Commissione il rilascio di siffatto permesso umanitario né, tantomeno, può esser disposto dal giudice in sede di reclamo di un provvedimento amministrativo che non lo può contenere.

L'utilizzazione dei termini "trasmissione degli atti" ed "eventuale rilascio" lascia chiaramente intendere che rimane impregiudicata ogni valutazione discrezionale dell'autorità destinataria della trasmissione medesima (questore), nel senso che a questa non viene "ordinato" il rilascio del permesso: da ciò logicamente consegue che il giudice in sede di reclamo difetta di giurisdizione in ordine alla domanda di permesso per motivi umanitari e che avverso il diniego da parte del questore è piuttosto esperibile ricorso innanzi al giudice amministrativo (circa la valutazione politico-amministrativa della sussistenza delle ragioni di protezione, in stretta relazione con il tasso di discrezionalità politico-amministrativa che segna l'accertamento delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e sulla base della valutazione della situazione politica esistente nel paese di origine, cfr. da ultimo S.U. ordinanza n. 7933 del 2008).

Così richiamati sinteticamente i dati normativi di riferimento, va osservato che nel caso in esame il capo di domanda proposto in subordine merita accoglimento.

Invero, dalla documentazione prodotta in atti, non contestata dall'Amministrazione convenuta, e dalle informazioni desumibili dal sito dell'ACNUR emerge la sussistenza, nella zona di provenienza della ricorrente (e segnatamente nella zona della Nigeria denominata Delta Niger), di un grave violento ed ormai generalizzato e duraturo conflitto con carenza delle condizioni minime di libertà civili conseguente alla ribellione della popolazione locale ed alla sanguinosa repressione delle forze governative in relazione all'attività dell'estrazione del petrolio sicché sussistono i presupposti di cui alla lett. c) del d.p.r. più volte citato, rientrando tale specifica tale zona del Niger allo stato attuale tra i paesi a rischio derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Ne deriva che sussiste l'ipotesi di cui all'art. 14 del decreto citato e che la ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso di soggiorno triennale per protezione sussidiaria. La presente sentenza va quindi trasmessa al questore competente per quanto di sua competenza.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese processuali nei confronti del Ministero convenuto contumace data la complessa evoluzione normativa e le ragioni della decisione.

P.Q.M.

il tribunale di Catania, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 12733/2008 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione: rigetta la domanda di riconoscimento di status di rifugiato; accerta che il ricorrente ha diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 251/07 e manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della presente sentenza alla questura competente. [...].