ASGI

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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Lecce, ordinanza del 13 maggio 2004

 
est. de Benedictis
 

[...]. Il tribunale, decidendo sulle questioni relative alle costituzioni di parte civile, osserva quanto segue:

con riferimento alla asserita incertezza in ordine alla identità delle persone offese, deve rilevarsi che le stesse, pur non essendo fornite di documenti rilasciati dai Paesi di provenienza, risultano - a seguito dell'ingresso nel territorio dello Stato e anche a causa della vicenda per cui è processo - che sono state identificate con documenti equipollenti a quelli di riconoscimento comunemente intesi, essendo stati identificati con rilievi fotografici e dattiloscopici e muniti di permessi di soggiorno per motivi di giustizia rilasciati dalle autorità competenti.

[...]. Quanto alla costituzione dell'associazione Asgi, deve rilevarsi che l'associazione in parola è stata fondata per atto del notaio Cesare Suriani di Milano in data 26 febbraio '90, che ha come finalità quelle indicate nell'atto costitutivo; che tra queste finalità è evidenziata quella di affermare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo e di affermare e tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, di affermare e tutelare diritti ed interessi dello straniero in svariate forme, precipuamente in quella di intervenire e costituirsi in giudizio.

Ritenuto che tale finalità si atteggia quale ragione ed elemento costitutivo dell'associazione e che un pregiudizio recato a tale finalità legittima all'esercizio autonomo dell'azione civile, essendo le ipotesi delittuose contestate qualora risultassero provate causa di una diretta ed immediata lesione del diritto di personalità dell'associazione medesima, in particolar modo avendo riguardo a quelle condotte contestate agli imputati Lodeserto Cesare, Blasi, Di Pierro, Fumarola, Ottomano, D'Ambrosio e D'Epiro;

ritenuto, dunque, che in capo all'associazione in parola sussiste l'interesse concreto e diretto, che l'esercizio autonomo dell'azione civile prescinde dal consenso espresso dalle persone fisiche offese, non rientrando nell'ipotesi normativa dell'intervento ad adiuvandum;

rilevato che ricorrono peraltro tutti i presupposti formali indicati dall'ordinamento processuale per la costituzione di parte civile;

rilevato, infine, che l'indicazione negli atti di costituzione sottoscritti [...] relativa all'art. 3, co. 1, lett. b) l. 654/75 non è, come si è evidenziato da parte della difesa degli imputati, una qualificazione ulteriore delle imputazioni, ma un elemento eventualmente valutabile in sede di decisione sulla richiesta risarcitoria;

ritenuto, dunque, che tale valutazione non rileva e non trova spazio in questa fase processuale,

P.Q.M

ammette tutte le costituzioni di parte civile e rigetta naturalmente le eccezioni delle difese. [...]