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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 19 ottobre 2004

 
est. Laera
 

Visto il ricorso in data 12.6.2004 con cui [...], richiede un intervento di questo tribunale a norma dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 25/7/98 n. 288 a tutela del minore.

Rilevato che:

- il minore vive in Italia con la madre dall'età di due anni; non ha mai avuto rapporti con il proprio padre naturale che secondo quanto riferito dalla signora vive in Giappone con il suo nuovo nucleo familiare;

- la signora aveva già in data 13.1.2003 adito questa autorità chiedendo l'affido a sé del figlio per poter ottenere il permesso di soggiorno ed il tribunale aveva già il 18.2.2003 disposto la archiviazione degli atti, esercitando per legge la madre convivente l'esclusivo esercizio della potestà;

- la signora ha nuovamente adito questo tribunale ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 286/98 in quanto non ha ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno rilasciato in data 21.12.1998 e scaduto l'11.7.2002;

- l'art. 31 d.lgs. 286/98 attribuisce al tribunale per i minorenni il potere di autorizzare la permanenza in Italia del familiare di un minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute;  

- nel caso de quo l'istante ravvisa la sussistenza di gravi motivi nella necessità di impedire un rientro nel Paese di origine ove non vi sarebbero le stesse possibilità economiche; sottolinea peraltro che il figlio è ormai radicato nel paese avendo in Italia frequentato la scuola fin dall'asilo (attualmente frequenta la seconda media); il minore sentito ha confermato di trovarsi bene in Italia dove vorrebbe completare il ciclo di studi permanendo in Italia;

 ritenuto che ricorrano le condizioni di cui all'art. 31 3° comma d.lgs. 286/98, sussistendo gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico del minore tali da rendere opportuno, nell'esclusivo interesse dello stesso, la permanenza in Italia del minore e della madre; ritenuto in particolare che non possa non tenersi in debita considerazione il diritto del minore ad ultimare sul territorio italiano quanto meno l'anno scolastico in corso che, in caso di immediato trasferimento dall'Italia, non potrebbe essere utilmente concluso

P.Q.M.

visto l'art. 31 d.lgs. 25/7/98 n. 286, sentito il P.M., autorizza la signora [...], madre del minore [...], a permanere in Italia a norma dell'art. 31 3° comma d.lgs. 286/98 per la durata di anni uno. [...].