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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 31 luglio 2004

 
est. Laera
 

Proc. Rg. 1588/E /04 - Cron. 5365/04. Letti gli atti relativi alla minore [...], nato [...] (Albania), residente in [...]. Visto il ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 depositato il 20.5.2004 dai sig.ri [...]; rilevato che il sig. [...], giunto in Italia nel 2002 come clandestino, regolarizzava la propria situazione, veniva assunto regolarmente a tempo indeterminato presso la Società [...], affittava un appartamento. Chiedeva in seguito il ricongiungimento familiare e la moglie e i figli lo raggiungevano in Italia; rilevato che il sig. [...], in sede di trattazione della pratica di ricongiungimento, era stato informato della revoca del suo permesso di soggiorno, in conseguenza della quale veniva licenziato; rilevato che, in occasione della convocazione 22.6.2004 presso questo T.M., il sig. [...] riferiva che la moglie si è trasferita in Italia, con [...] e [...] , nato in Albania il 13.01.2003. La loro situazione risulta attualmente molto precaria, dato il licenziamento del sig. [...], con le relative conseguenze economiche;

ritenuto che il ricorso presentato dal sig. [...] appare fondato, in quanto in Albania non possiede nulla e non ha prospettive per il futuro, mentre in Italia era ben inserito e aveva la possibilità concreta di vivere serenamente con la propria famiglia;

ritenuto che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs n. 286/98, la privazione dei genitori, conseguente alla loro espulsione, costituirebbe di per sé un grave un grave danno per la crescita psicofisica del minore, in quanto non solo lo priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo;

rilevato che nel caso di un forzato rimpatrio in Albania, la famiglia [...] si troverebbe in una situazione particolarmente precaria, non avendo casa, lavoro e prospettive per il futuro e vivendo da tempo in Italia;

rilevato che nell'interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione;

ritenuto che l'interesse superiore del fanciullo è principalmente garantito dall'unità familiare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso titolo IV del d.lgs.286/98 che per l'appunto recita "diritto all'unità familiare e tutela dei minori", apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati;

ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U. avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia;

sentito il P.M., visto l'art. 31 d.lgs. 286/98, e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato

autorizza

i sigg.ri [...], a permanere in Italia per un anno in attesa di regolarizzazione; dichiara il presente decreto immediatamente efficace. [...].