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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Lecce, ordinanza del 17 novembre 2004

 
est. Palazzo
 

Nel procedimento n.132/2004 R.G.V.G., promosso da [...] nato a [...] (Croazia) e [...] nata a [...] (Croazia), coniugati ed esercenti la potestà di genitori sulla figlia minore [...] nata a [...] tutti residenti a [..] (Lecce), elettivamente domiciliati presso [...]. Reclamanti avverso il provvedimento reso dal tribunale per i minorenni di Lecce in data 13.5.2004 nel procedimento n.188/2004 V.G., notificato il 30.8.2004, con cui veniva respinto il ricorso proposto dai reclamanti, inteso ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano, nella qualità di genitori esercenti la potestà di genitori sulla figlia minore [...] ai sensi dell'art.31 d.lgs. 286/1998.

Con l'intervento del P.G., [...].

Rilevato in fatto.

Con il proposto reclamo i coniugi [...] esponevano che in data 8.4.2004 avevano presentato al tribunale per i minorenni di Lecce ricorso per ottenere l'autorizzazione alla permanenza in Italia, premettendo che nel 1990 [...] si era arruolato volontario nell'esercito per frenare le incursioni dei serbi ed aveva combattuto per due anni, finché non gli era stato ordinato di partecipare ad azioni di guerra in Bosnia-Erzegovina, con la missione di liberare i connazionali prigionieri dei serbi, ma con l'effettivo intento di compiere spietate azioni di guerriglia, soprattutto contro civili, e per conquistare i territori bosniaci annessi alla Croazia. Tradito nei suoi ideali, il [...] rassegnava le sue dimissioni dall'esercito per trasferirsi a Zagabria, ove conosceva la sua attuale moglie e nasceva la piccola [...]. Nel 1994, però, riceveva una convocazione urgente dal Comando militare, cui rifiutava di ottemperare, e che gli costava, da allora in poi, perquisizioni, fermi ed arresti, anche per la moglie, tanto da essere costretto a fuggire con la sua famiglia, ottenendo il passaporto ed il visto di uscita dalla Croazia, per la Germania e poi, dal 2001, per l'Italia ed in particolare per il Salento.

Previa richiesta di entrambi i coniugi, veniva loro rilasciato permesso di soggiorno dalla questura di Lecce, come richiedenti asilo, e da allora si erano perfettamente integrati nel territorio salentino, grazie anche all'aiuto del parroco di Galatone, tanto che [...] lavorava in un'officina del paese, anche se non regolarmente, e [...] si occupava delle faccende domestiche, mentre [...] che oggi ha dieci anni e parla perfettamente la lingua italiana, frequentava la quarta classe elementare con profitto.

Tuttavia la Commissione centrale per il riconoscimento dello "status" di rifugiato non concedeva l'asilo politico, dandone comunicazione il 18.6.2003 alla questura di Lecce che, a sua volta, con decreto dell'11.3.2004, negava il rinnovo del permesso di soggiorno ai coniugi, invitandoli a presentarsi al posto di Polizia di frontiera di Trieste per lasciare l'Italia entro 15 giorni, pena l'espulsione.

Siccome la piccola [...] non era espellibile perché minorenne, avrebbe dovuto seguire i suoi genitori che, però, temevano moltissimo il pregiudizio grave ed irreparabile che ne sarebbe derivato per l'allontanamento dal proprio ambiente sociale e scolastico.

Pertanto essi coniugi proponevano ricorso al T.A.R. avverso detto provvedimento di diniego, ottenendone la sospensione dell'efficacia fino alla totale definizione del giudizio dinanzi al tribunale dei minori che, però, in data 13.5.2004, rigettava il ricorso perché nessun pregiudizio poteva derivare allo sviluppo psico-fisico della minore dal mancato accoglimento dell'istanza.

Avverso il provvedimento del tribunale per i minorenni di Lecce del 13.5.2004 i coniugi [...] proponevano reclamo a questa Corte, assumendo la sommarietà ed insufficienza della motivazione perché, invece, sussistevano i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della minore, richiesti dall'art.31 d.lgs. 286/1998, per l'autorizzazione alla permanenza in Italia di essi genitori fino al raggiungimento della maggiore età della stessa e chiedendo, in via istruttoria, disporsi CTU medico-psichiatrica per valutare la stabilità emotiva della minore e le conseguenze eventualmente derivanti dall'applicazione del decreto impugnato. [...].

Osserva in diritto.

Ritiene la Corte di modificare il provvedimento reso dal tribunale dei minorenni di Lecce in data 13.5.2004 nei termini che di seguito verranno esposti.

Invero l'art.31 d.lgs. 286/1998 prevede espressamente che "il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge...".

Nel caso di specie i gravi motivi sussistono proprio in relazione alla situazione complessiva della minore, non solo sotto il profilo scolastico, ma sociale, affettivo e più propriamente ambientale, in quanto collegato alla vita di relazione condotta dalla piccola [...], la quale non solo frequenta con profitto la quarta classe elementare, ma parla perfettamente la lingua italiana e ha sviluppato i propri rapporti nel territorio salentino, tanto da aver ricevuto il sacramento del battesimo nella parrocchia di Galatone e da partecipare con entusiasmo sia alle iniziative scolastiche che parrocchiali.

A conferma di tanto la dichiarazione resa dal parroco di Galatone, don Salvatore Marsalò, depositata in Cancelleria il 4.5.2004 nel procedimento dinanzi al tribunale dei minorenni; la dichiarazione del 30.4.2004 del dirigente scolastico dell'istituto E. Longo, frequentato dalla bambina, il quale ha aggiunto che l'allontanamento della piccola [...] dall'attuale realtà scolastica e sociale può "...risultare non solo negativo ma distruttivo per la bambina, che si è adattata alla vita sociale e scolastica con pienezza ed entusiasmo, senza mai denotare alcun segno di insicurezza e difficoltà...e che ha conquistato la simpatia e l'affetto di adulti e compagni, ha acquisito alti standards di apprendimento e di socializzazione e frequenta le attività scolastiche con interesse e profitto." Ancora la dichiarazione di [...] del 30.4.2004, (insegnante della classe frequentata dalla piccola), che attesta il buon rendimento ed i progressi della bambina, nonché il clima di benessere che si è creato intorno a lei, sottolineando come l'interesse a conoscere, capire ed imparare, seguito dall'impegno e sostenuto da prontezza nell'apprendere, ha sviluppato nell'alunna una positiva immagine di sé, che l'ha resa consapevole di poter affrontare senza difficoltà lo studio delle diverse discipline e anche delle attività opzionali proposte dalla scuola.

Tutti questi elementi conducono a ritenere che il nodo della questione non sia costituito solo e soltanto dall'esigenza di scolarizzazione della minore fino al compimento dell'istruzione obbligatoria, che di per sé integrerebbe una situazione normale o stabile, ma dalla complessiva situazione di vita della piccola [...], che ormai parla la lingua italiana, e conosce poco la croata, ha nel paese in cui vive la sua famiglia, la scuola, la parrocchia, gli amici e tutti i suoi riferimenti e, in definitiva, si sente italiana, tanto che il definitivo allontanamento dal nostro paese, nel caso dovesse seguire i suoi genitori, le comporterebbe sicuramente un grave pregiudizio psicologico.

Invero "i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che consentono di autorizzare la permanenza in Italia di un familiare in deroga alle altre disposizioni, possono essere costituiti dall'esigenza di non porre il minore di fronte all'alternativa di sradicarsi dall'ambiente, anche scolastico, in cui è sempre vissuto o di separasi da un genitore" (Corte d'appello di Bari, 31.12.2001, in Giur. Merito, 2002, 1079) o "...nel grave pregiudizio psicologico che rinverrebbe al minore in caso di sradicamento dal nostro paese" (cfr. TAR Puglia, Bari, 20.8.2002 n.6118).

Va, pertanto, riformato il provvedimento del tribunale dei minorenni di Lecce del 13.5.2004, e vanno autorizzati i reclamanti [...] e [...], in parziale accoglimento della richiesta dai medesimi formulata, alla permanenza nel territorio italiano, ai sensi dell'art.31, terzo comma, d.lgs. 286/1998, fino al 30.6.2005, data della fine dell'anno scolastico in corso, frequentato dalla figlia minore [...].

P.Q.M.

la Corte, in riforma del provvedimento del tribunale dei minorenni del 13.5.2004, ed in accoglimento parziale del reclamo proposto dai coniugi [...] e [...], quali esercenti la potestà di genitori sulla figlia minore [...], autorizza i reclamanti alla permanenza sul territorio italiano, ai sensi dell'art.31, terzo comma, d.lgs. 286/1998, fino al 30.6.2005.