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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trento, sentenza del 29 ottobre 2004

 
est. Benini
 

Nella causa per controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie promossa con domanda depositata in data 11/05/2004 da [...] contro Provincia autonoma di Trento [...].

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 11.05.2004, [...] adiva il tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, lamentando che a far tempo dal 1.1.2002 gli era stata sospesa l'erogazione della pensione per invalidi civili assoluti, l'indennità di accompagnamento e l'assegno integrativo a favore degli invalidi civili assoluti per il fatto di essere privo della carta di soggiorno.

Il ricorrente sosteneva che l'art. 4 della L.P. 7/1998, che aveva recepito in ambito provinciale l'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 e al quale l'APAPI si era richiamata per sospendere l'erogazione di dette provvidenze, si poneva in evidente contrasto con gli artt. 6 e 8 della Convenzione OIL n. 97/1949 e con l'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 che sancivano il diritto dello straniero a vedersi garantito un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini. Detto principio era stato disatteso dalla normativa sia provinciale sia statale. Chiedeva pertanto che fosse sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e dell'art. 80 comma 19 legge nazionale n. 388/2000 per violazione degli artt. 2,3,10 comma 2,32 e 38 Cost.

Nel merito chiedeva che fosse ordinato il ripristino della pensione di invalidità illegittimamente sospesa.

Con memoria di data 24.05.2004 la Provincia autonoma di Trento si costituiva nel procedimento d'urgenza. Con ordinanza di data 26.5.2004 il ricorso ex art. 700 c.p.c. era respinto per difetto del requisito del "periculum in mora".

Con memoria di data 25.6.2004 la Provincia autonoma di Trento si costituiva anche nel giudizio di merito. Eccepiva innanzitutto l'improcedibilità del ricorso previdenziale per il fatto che la domanda non era stata preceduta né dal tentativo di composizione della lite né dal ricorso amministrativo previsto dall'art. 29 della L.P. n. 7/1998. Nel merito evidenziava che l'APAPI aveva agito nel totale rispetto sia della normativa statale (art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000), sia di quella provinciale (art. 87 della L.P. 1/2002 che aveva modificato la L.P. n. 7/1998) che aveva dato attuazione alla normativa statale in forza dell'art. 4 dpr n. 469/1975. per di più, a parte il fatto che le norma provinciali avevano recepito quelle emanate a livello statale ben un anno dopo. Con la conseguenza che nella provincia di Trento gli stranieri invalidi in possesso del solo permesso di soggiorno avevano percepito la pensione di invalidità per un anno in più rispetto agli stranieri soggiornanti nel resto del territorio nazionale, [...] in forza dell'art. 87 comma 11 della L.P. n. 1/2002 aveva continuato a beneficiare della pensione di invalidità fino alla scadenza del permesso di soggiorno.

Con provvedimento di data 14.7.2004 era rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso. [...].

Motivi della decisione

1.-La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di cui infra.

2.- L'art. 80 comma 19 della legge 23.12.2000 n. 388 stabilisce che "ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 286 del 1998, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono connesse, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".

A sua volta l'art. 4 comma 3 della L.P. 15.6.1998 n. 7 (nel testo "novellato" dall'art. 87 della L.P. 19.2.2002 n. 1) prevede che "le prestazioni di cui all'art.3 sono estensibili, ove si tratti di soggetti residenti in provincia di Trento e in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5,6,7 ... agli stranieri considerati dal d.lgs. n. 286 del 1998 ... titolari della carta di soggiorno e ai loro figli minori".

3.- Il ricorrente chiede che sia sollevata questione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e dell'art. 80 comma 19 legge nazionale n. 388/2000 per violazione degli artt. 2,3,10 comma 2,32 e 38 Cost.

La PAT nega che sia rilevante e fondata la questione di legittimità costituzionale "ex adverso" dedotta, da un lato per il fatto che la normativa in esame è venuta incontro ad una esigenza di contenimento della spese pubblica, dall'altro per il fatto che detta normativa ha mantenuto l'equiparazione, rispetto ai cittadini italiani, dei soli stranieri in possesso della carta di soggiorno a dimostrazione della permanenza stabile nel territorio dello Stato. Sottolinea inoltre la PAT che, nonostante il venir meno della pensione di invalidità, sono rimaste in vigore le prestazioni di carattere sanitario che, con riferimento al ricorrente, sono in esenzione dal ticket perché relative ad invalido totale; inoltre, a favore degli stranieri residenti in un comune della provincia di Trento che si trovino in stato di bisogno, l'art. 24 della L.P. n. 14/1991 prevede tutta una serie di interventi di sostegno onde far fronte alle esigenze minime vitali.

4.- Il quadro normativo delineato dalle parti non è tuttavia completo.

Nessuna delle due parti ha infatti considerato che la questione della sicurezza sociale è stata affrontata a livello comunitario in molteplici provvedimenti. La presente controversia può essere risolta facendo riferimento proprio a detta normativa comunitaria.

Per quanto riguarda la questione che viene in considerazione in questa causa, occorre richiamare innanzitutto il regolamento CE n. 1408/71, cui ha fatto seguito il regolamento di attuazione CE n. 574/72.

Il regolamento n. 1408/71 è relativo all'applicazione ai lavoratori dei regimi di sicurezza sociale e costituisce lo strumento fondamentale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Trova applicazione, quanto ai soggetti destinatari, ai lavoratori (salariati e non) che siano cittadini di uno Stato membro e che siano soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e, quanto agli ambiti di intervento, ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di malattia, di invalidità (ivi comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno), di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali, la disoccupazione, l'ambito di applicazione riguarda quindi i regimi di sicurezza sociale, generali e speciali, contributivi e non contributivi.

L'art. 4 comma 4 prevede che rimanga scusa dall'applicabilità del regolamento l'assistenza sociale. La pensione di invalidità di cui si discute in causa non può tuttavia farsi rientrare nella nozione di assistenza sociale che, conformemente all'orientamento più volte espresso dalla Corte di giustizia europea, riguarda quelle prestazioni in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale di applicazione, mentre rientrano nella nozione di sicurezza sociale quelle prestazioni per le quali manchi ogni discrezione nel modo in cui sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridica definitiva.

Principio fondamentale dettato dal regolamento CE n. 1408/71 è quello della parità di trattamento, in forza del quale le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.

Il regolamento CE n. 1408/71 ed il regolamento CE n. 574/72 si applicavano soltanto a determinati cittadini di paesi terzi.

La disciplina comunitaria dettata da questi regolamenti in materia di sicurezza sociale è stata estesa di recente a tutti i cittadini di paesi terzi legalmente soggiornanti con il regolamento CE n. 859/2003 del 14.5.2003 (pubblicato in GUCE n. 124/2003). Detto regolamento ha disposto per l'appunto l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sociale a condizione che l'interessato sia già in una situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro.

Come dispone il punto 11 delle premesse, la legalità del soggiorno è quindi presupposto dell'applicazione del regolamento.

L'art. 1 del regolamento CE n. 859/2003 estende il regolamento CE 1408/71 ed il regolamento CE n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi, "purché siano in situazione di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro", peraltro, come prevede l'art. 2 comma 1, limitatamente al periodo successivo al 1.6.2003. si è voluto in tal modo garantire, sia pur entro detto limite temporale, l'equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri e assicurare loro diritti ed obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell'U.E.

5.- Non è in contestazione tra le parti che, a far tempo dal 1.4.2002, l'Agenzia provinciale per l'Assistenza e Previdenza Integrativa (APAPI) ha sospeso a [...] l'erogazione dei benefici pensionistici, richiamandosi al fatto che possono usufruire delle provvidenze in favore degli invalidi civili soltanto gli stranieri titolari della carta di soggiorno, non invece colore che, come il ricorrente, sono titolari di permesso di soggiorno ma non possono ottenere il rilascio della carte di soggiorno.

Non è in contestazione tra le parti il fatto che a [...] il rilascio della carta di soggiorno è impedito dai precedenti penali a suo carico, ossia dalla sentenza di condanna diventata irrevocabile in data 24.5.1996 per il reato di tentato furto aggravato e dalla sentenza di condanna per lesioni in materia di immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) consente infatti allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni (rectius: da almeno 6 anni in forza dell'art. 6 della legge n. 189/2002) di richiedere a determinate condizioni il rilascio della carta di soggiorno, che però, come è stato deciso nel caso di specie con il decreto emesso dal Questore di Trento in data 15.9.2003, è precluso in quelle ipotesi in cui, nei confronti dello straniero, sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui all'art.380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, di cui all'art. 381 c.p.p. o sia stata pronunciata sentenza di condanna anche non definitiva, salvo che vi sia stata riabilitazione.

Non è da ultimo in contestazione che [...] è in possesso del permesso di soggiorno dal 28.5.1990 (doc. 1 fascicolo di parte ricorrente) e che si trova in uno stato di invalidità con totale inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua (la circostanza è affermata a pag. 9 della memoria di costituzione della PAT dd. 25.6.2004)

6.- Il regolamento CE n. 859/2003, come si è detto, estende le disposizioni dei regolamenti CE n. 1408/71 e n. 574/72 alla condizione che il cittadini del paese terzo sia legalmente soggiornante nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento in esame non prevede in alcun modo che lo straniero sia stabilmente residente nel territorio dello Stato, né prescrive che debba essere in possesso di un titolo di soggiorno che gli consenta di permanere in via definitiva nel territorio di uno Stato membro.

Non può negarsi che [...], in possesso da parecchi anni del permesso di soggiorno, sia in una situazione di soggiorno legale e sia quindi, per tale situazione, nella condizione di legge per poter usufruire del beneficio della pensione di invalidità.

7.- E' superfluo richiamare i principi in forza dei quali i regolamenti comunitari, quali sono quelli anzi richiamati, hanno efficacia diretta negli Stati membri conformemente alle norme del trattato che ha istituito la Comunità europea. Il Giudice nazionale è quindi tenuto a disapplicare la normativa interna che collida con detta fonte comunitaria, di immediata applicazione, senza necessità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale.

Nella presente controversia devono essere quindi disapplicati per quanto ragione l'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dalla L.P. n. 1/2002 e art. 80 comma 19 della legge 388/2000 per contrasto con il regolamento CE n. 859/2003.

Come si è detto, il regolamento n. 859/2003 prevede, all'art.2 comma 1 che i diritti nascenti dal regolamento non possano retroagire ad un periodo anteriore al 1.6.2003. il successivo comma 2 stabilisce che ogni prestazione che non è stata liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere da tale data.

La PAT deve essere quindi condannata a ripristinare la pensione di invalidità e a pagare gli arretrati a far tempo dal 1.6.2003.

8.- Quanto alla misura in cui devono essere riconosciuti interessi e rivalutazione, deve essere fatta applicazione della regola della non cumulabilità introdotta dall'art 16 sesto comma della legge 30.12.1991 n. 412 era già prevalente nella giurisprudenza della Corte di Cassazione l'orientamento secondo cui dal rapporto previdenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo con la conseguenza che ogni rateo della prestazione è soggetto alla legislazione vigente al momento della sua maturazione. Quindi nei confronti dei ratei maturati dopo il 30.12.1991 deve trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 412/1991, secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggioro danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito (in tal senso già Cass. 8.9.1995 n. 9498). E ciò in forza della mutata natura dei crediti previdenziali, che a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12.4.1991 n. 156 avevano assunto il regime giuridico dall'art. 429 c.p.c. per i crediti di lavoro (salvo che l'individuazione del momento di inizio del ritardo nell'adempimento) (Cass. 1.9.1995 n. 9243). L'orientamento espresso da questa giurisprudenza di legittimità ha trovato (definitiva) consacrazione nella sentenza resa a SS.UU. di data 26.6.1996 n. 5895, la quale ha peraltro individuato il "discrimen" temporale nella data del 1.1.1992.

9.- Per il periodo pregresso, e quindi per l'arco di tempo intercorrente dal 1.4.2002, ossia da quando a [...] è stata sospesa l'erogazione della provvidenza economica, al 1.6.2003 la domanda non può trovare invece accoglimento.

Si tenga infatti presente che, nella provincia di Trento, nei confronti delle persone che si trovano n stato di bisogno ossia, come nel caso di [...], si trovano nell'incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni, l'art. 24 della L.P. n. 14/1991 prevede tutta una serie di interventi di aiuto e di sostegno (c.d. minimo vitale), tra cui interventi di assistenza economica al fine di garantire il soddisfacimento dei bisogni sia fondamentali che specifici che comprendono: 1) sussidi mensili a fronte della insufficienza del reddito familiare in rapporto alle esigenze minime vitali; 2) interventi "una tantum" per sopperire a situazioni di emergenza individuale o familiare; 3) sussidi economici mensili per l'assistenza e la cura a domicilio di persone che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua.

Nonostante quindi in quell'arco di tempo sia venuta meno la pensione di invalidità, [...] era comunque in grado di provvedere ai suoi bisogni minimi.

Viene a cadere quindi l'asserito, sulla cui base il ricorrente ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale, per cui a seguito della sospensione della pensione di invalidità sarebbe privo di mezzi adeguati quali far fronte alle sue esigenze di vita. A tale conclusione occorre arrivare ove si tenga conto per di più delle prestazioni di assistenza sanitaria, di cui [...] può fruire in esenzione totale dal ticket in quanto relative ad invalido totale e ove si tenga conto altresì dei redditi percepiti dalla convivente [...] (titolare di pensione sociale e beneficiaria di un "minimo vitale").

10.- Per il fatto che la domanda è stata accolta in forza di considerazioni difformi da quelle fatte valere dal ricorrente, il quale per di più è rimasto soccombente nel procedimento ex art. 700 c.p.c., si ravvisano giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento in composizione monocratica quale giudice del lavoro di primo grado, definitivamente decidono nella causa di cui in epigrafe, uditi i procuratori delle parti, disapplicati per quanto di ragione l'art. 4 comma 3 della L.P. 7/1998 come modificato dall'art. 87 della L.P. n. 1/2202 e l'art. 80 comma 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001) per contrasto con il regolamento CE n. 859/2003; condanna la Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a [...] a far tempo dal 1.6.2003 la pensione di invalidità, maggiorati i relativi ratei degli interessi legali fino al saldo e del maggior danno da svalutazione, liquidato sulla base della differenza tra la variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta fino ad oggi, ed il saggio legale degli interessi; rigetta nel resto il ricorso; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.