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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 24 novembre 2003

 
est. Caviglione
 

Il giudice onorario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.11.03; visto il ricorso, depositato in data 10.9.03, presentato dal difensore di [...], avverso la reiezione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, emessa in data 25.6.03, e notificata in data 4.9.03; [...].

Osserva quanto segue

Il questore di Torino ha rigettato l'istanza presentata dall'attuale ricorrente tesa ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, perché zia della cittadina italiana [...] e convivente con la medesima, in quanto "risulta, anche a seguito di mirati accertamenti effettuati da parte di questo Ufficio, che la straniera di fatto non è convivente con cittadino italiano e che non è mai stata reperita all'indirizzo indicato". Si deve osservare, a tale proposito, che dal combinato disposto degli artt. 19, 28, e 30 del d.lgs. 286/98, emerge chiaramente che può ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari e non può conseguentemente essere espulso, lo straniero convivente con parenti italiani entro il IV grado o con il coniuge di nazionalità italiana.

L'accertamento dell'inesistenza del richiesto presupposto della convivenza può, pertanto, essere posto legittimamente, dall'autorità amministrativa competente, a fondamento di un provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione o di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare. Tale accertamento deve, però, scaturire da un'indagine condotta sulla base di elementi di fatto, dalla valutazione complessiva dei quali possa ragionevolmente desumersi la mancanza della coabitazione tra il cittadino extracomunitario ed il parente di nazionalità italiana. Nel caso di specie, occorre precisare che nonostante i numerosi accertamenti compiuti dalla pubblica amministrazione, la ricorrente è riuscita a dimostrare la sussistenza del requisito della convivenza. I testi interrogati in udienza hanno dichiarato di conoscere tutti personalmente la ricorrente, hanno precisato che la stessa abita con la sorella e che la incontrano quotidianamente con la nipotina. La ricorrente ha dimostrato di avere un buon inserimento nel nostro contesto, di essere veramente di aiuto per la sua famiglia e di essere diventata un punto di riferimento positivo per la nipote; inoltre non risulta che abbia avuto problemi di giustizia.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e dichiara senza effetto il provvedimento del questore di Torino emesso nei confronti di [...] in data 25.6.03 e notificato in data 4.9.03; compensa le spese.