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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Venezia, decreto del 4 novembre 2003

 
est. Tosatti
 

[...]. Rilevato che fondata appare la doglianza secondo cui per il ricongiungimento familiare è irrilevante la convivenza (pacificamente il reclamante non viveva assieme al fratello, avente cittadinanza italiana, cui si chiede il ricongiungimento);

che la ratio della legge mira, invero, alla conservazione dei legami familiari più stretti, si che anche senza effettiva convivenza è possibile parlare di tutela familiare ai sensi del d.lgs. 286/98, atteso che la norma di cui all'art. 28 di detto decreto non prevede quale requisito imprescindibile la convivenza dei soggetti interessati sotto uno stesso tetto;

che la ricostruzione dell'unità familiare, tanto più in relazione ad una richiesta di semplice permesso di soggiorno, appare possibile anche senza che i soggetti convivano in unica abitazione, tanto più ove si tratti di adulti autonomi anche economicamente e che, in ogni caso, risulta si frequentino quasi giornalmente;

che non è possibile l'interpretazione analogica con la norma che regola il matrimonio non seguito da convivenza, a fronte del silenzio della legge in proposito, non potendosi da esso solo dedurre un'ulteriore condizione legittimamente;

che in riforma dell'impugnato decreto del tribunale di Venezia 26.8.2003 va disposto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al reclamante, con ordine alla competente questura di rilasciarlo;

che le spese di lite vanno compensate per la natura del giudizio e il comportamento acquiescente della questura di Venezia, non costituitasi.

P.Q.M.

accoglie il reclamo ed in riforma del decreto impugnato del tribunale di Venezia, in data 25.8.2003, dispone il rilascio a favore di [...] del richiesto permesso di soggiorno per motivi familiari da predisporsi a cura della competente questura di Venezia, nelle forme di legge; dichiara compensate tra le parti anche le ulteriori spese di questo grado.