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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Napoli, decreto del 12 novembre 2004

 
est. Noto
 

Nel procedimento ex art. 13 comma 8 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche, iscritto al n. 05 del Ruolo affari amministrativi stragiudiziali dell'anno 2004 tra [...], nata a  [...] (Ucraina) il [...] contro Ministero degli interni - questura di Napoli.

Svolgimento del procedimento

Con atto depositato il 29.10.2004 la cittadina ucraina, in epigrafe indicata, proponeva innanzi all'Ufficio del G. di P. di Napoli ricorso ex art. 13 comma 8 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche, avverso il decreto del questore della provincia di Napoli, emesso il 28.9.2004 e notificato il successivo 22.10.2004, col quale l'autorità predetta rigettava l'istanza di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente, per la insussistenza del prescritto requisito della convivenza, come accertato dal competente Commissariato di Pozzuoli. In particolare, quanto ai motivi di fatto e di diritto, quest'ultima esponeva:

- di aver contratto matrimonio, in data 15.5.2003, con il cittadino italiano P.A.;

- di aver presentato, il 18.6.2003, istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b) del dpr 31.8.1999 n. 394, in combinato disposto con l'art. 19 comma 2 lettera c) del TU di cui al d.lgs. 25.7.1998 n° 286, come modificato dalla legge 30.7.2002 n. 189, dichiarando, altresì, di risiedere col coniuge in [...];

- di essere stata costretta, suo malgrado, ad interrompere la convivenza col marito, al fine di preservare la propria incolumità personale e il proprio onore, gravemente pregiudicati dal comportamento violento e offensivo di quest'ultimo;

- di aver presentato, nella causa di separazione giudiziale promossa dal marito, domanda riconvenzionale, chiedendo pronunciarsi separazione con addebito di colpa allo stesso.

Invocava, pertanto, previa sospensione dell'opposto decreto e fissazione dell'udienza di comparizione, disporne l'annullamento. [...]. Non compariva l'Autorità opposta la quale, comunque, faceva pervenire una memoria scritta, acquisita in atti e nella quale, allegando certificazioni e esiti di indagini, non formulava specifiche richieste circa la presente procedura. Il giudice, quindi, rigettata l'istanza istruttoria di cui sopra, si riservava per la decisione.

Si osserva, in via preliminare, che le controversie nascenti dall'impugnazione dei provvedimenti di espulsione sono devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice di pace, in base alla normativa introdotta dal D.L. 14.9.2004 n. 241, dando, altresì, atto della tempestività del presente ricorso, ritualmente depositato entro il prescritto termine di cui all'art. art. 13 comma 8 del d.lgs. 286/98 e successive modifiche.

Si impone, poi, l'esame della questione sollevata dal difensore della ricorrente di illegittimità costituzionale dell'art. 30 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, dell'art. 28 lettera b) della legge 6.3.1998 n. 40 e dell'art. 5 della Legge 5.2.1992 n. 91.

Orbene, giova precisare che, tale questione, ancorché irritualmente formulata al verbale di udienza, atteso che parte ricorrente ha omesso di indicare le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che essa assume violate (come prescritto dall'art. 23, 2 e 3 comma della Legge n. 87/1953), è da ritenersi, comunque, manifestamente infondata.

Venendo, di poi, all'esame del merito, il ricorso presentato da [...] va dichiarato infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Deve, infatti, constatarsi che la esclusiva doglianza posta a base del ricorso si sostanzia nella asserita circostanza di una sopraggiunta impossibilità di protrarre la convivenza tra i coniugi, causa il comportamento violento e fortemente irriguardoso del [...] marito della cittadina ucraina, con conseguente venir meno della prescritta convivenza, per fatto non imputabile alla espellenda.

Al riguardo si evidenzia che il testo letterale della norma in applicazione sembrerebbe prima facie non lasciare spazio ad alcuna discrezionalità o deroga, limitandosi essa norma a richiedere, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, il requisito della convivenza tra i coniugi, ove questi non abbiano prole. Invero, qualora si accedesse, invece, all'idea che la norma in questione vada interpretata sistematicamente e che, quindi, il requisito suddetto debba interpretarsi "in quanto possibile" e laddove non vengano pregiudicati altri diritti costituzionalmente tutelati, quali la salute, l'incolumità fisica nonché la dignità della persona umana, va detto che nulla di ciò si è evinto nel corso del presente procedimento.

Infatti, a sostegno di quanto asserito, la ricorrente ha prodotto in allegato al ricorso esclusivamente copia di una certificazione medica (ASL NA/1- Pronto soccorso Ospedale Assalesi n. 10286/2 del 9.12.2003) nella quale si riscontrano gg. 5 s.c. di prognosi, per effetto di "contusioni alla mano destra, etc." dovute a lamentata aggressione. Tuttavia, null'altro è stato prodotto ad ulteriore sostegno delle dedotte circostanze.

Parimenti si è tentato di suffragare l'asserita impossibilità di protrarre la convivenza mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, contenente domanda riconvenzionale, nel procedimento di separazione intentato dal [...] nei confronti della moglie. In detta comparsa la [...] deduce che il marito le infliggeva maltrattamenti e percosse, oltre a tenere comportamenti lesivi della dignità della predetta. Ciò malgrado, la ricorrente nulla ha prodotto a maggior sostegno o riprova di quanto asserito né ha dato riscontri circa l'esito del procedimento innanzi al tribunale di Napoli. Non appare, infatti, percorribile la via che la difesa ha scelto, quella, cioè, di richiedere al giudice l'acquisizione di detto fascicolo, in quanto tale istanza è da ritenersi incompatibile con la natura e le caratteristiche di speditezza del procedimento in oggetto. Per converso, nulla ostava a che la predetta difesa curasse la produzione di idonea documentazione a sostegno di quanto asserito, mediante allegazione al ricorso degli atti di causa ovvero deposito dei medesimi all'udienza.

Con ciò consegue che non è stata fornita idonea prova che la cittadina ucraina [...]. non abbia potuto perdurare nella convivenza col marito per causa a lei non imputabile o per forza maggiore. Così come deve rilevarsi che alla certificazione medica non risulta essere seguita alcuna querela o altro elemento idoneo a ricondurre l'aggressione al di lei coniuge.

Ogni altra questione risulta assorbita. Considerata la natura del presente procedimento, le spese vanno dichiarate non ripetibili.

P.Q.M.

il Giudice di pace di Napoli, nella persona del dott. Antonio Noto, visto l'art. 737 cpc e l'art. 13 comma 9 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, rigetta il ricorso proposto da [...]. Dichiara non ripetibili le spese del procedimento.