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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Isernia, decreto del 28 ottobre 2004

 
est. Ruscillo
 

Nel ricorso iscritto al n. 32/04 del r.g. affari amministrativi e non contenziosi dell'anno 2004 proposto da Stan Vlasile Viorel avverso il decreto cat. A11/2004 n. 136 emesso dal prefetto di Isernia in data 16.10.2004 e notificato il 16.10.2004, con il quale si decretava l'espulsione del ricorrente dal territorio nazionale con contestuale disposizione di accompagnamento alla frontiera ai sensi dell'art. 13, n. 2 del d.lgs. n. 286/1998 e successive integrazioni e modifiche, nonché il provvedimento cat. A11/2004 /Imm. n. 79 emesso in pari data dal questore di Isernia e notificato il 16.10.2004, con il quale si ordinava ad esso ricorrente di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni dalla data di notifica del provvedimento ai sensi dell'art. 14, n. 5-bis del richiamato d.lgs. n. 286/1998 sotto pena delle comminatorie di legge;

 - esaminati gli atti, ascoltato il difensore, il ricorrente ed il rappresentante della prefettura,

osserva

che anche dopo l'emanazione del d.l. n. 241 del 14.09.2004, in ottemperanza all'indirizzo del giudice costituzionale espresso con le note sentenze n. 222 e 223 del 15.07.2004, sussistono seri dubbi sulla legittimità del procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa disposta dal prefetto nei casi previsti dall'art. 13, n. 2, lettere a), b) e c) del d.lgs. 286/98, allorquando viene prevista al comma terzo che il decreto è immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame od impugnativa da parte dell'interessato, restando esclusa la possibilità per il Giudice di pace di poter adottare interinalmente un provvedimento di sospensione, ciò anche in relazione al consequenziale ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni a norma dell'art.14, n. 5-bis, dove non sembra prevista - a differenza dei casi di cui ai commi 4, 5 e 5-bis del richiamato art. 13 - alcuna forma di convalida.

D'altra parte, la procedura camerale di cui agli artt. 737 ss. c.p.c. appare strutturalmente e funzionalmente inadeguata per assicurare la tutela dei diritti e degli status personarum: sul piano strutturale perché non garantista, su quello  funzionale perché non consente il formarsi del giudicato, né sostanziale, nè processuale. Questo remittente non ignora che in passato la Consulta si è pronunciata per la manifesta infondatezza della questione (v. sent. n. 161 del 2000) sul presupposto che la sospensione costituisce una forma di tutela cautelare, anticipatoria dell'esito della  decisione, la cui necessità viene meno quando sia la stessa legge ad imporre che la pronuncia definitiva intervenga entro un breve termine dalla formulazione della domanda. Pur tuttavia, il mutato quadro normativo impone un ripensamento della tesi del giudice costituzionale, poiché la nuova formulazione dell'art.13, comma 8 prevede un termine abbastanza lungo sia per la proposizione del ricorso (60 giorni) sia per la sua decisione da parte del Giudice di pace (20 giorni), da ciò l'assenza della contiguità temporale che non sia determinata da impedimento o ritardo del magistrato, e quindi la connaturale necessità di prevedere uno strumento cautelare non altrimenti rinvenibile nell'ordinamento. La previsione dell'immediata esecutività del decreto prefettizio di espulsione dello straniero, anche in pendenza di ricorso, e l'assenza di strumenti cautelari di garanzia almeno fino alla data fissata per la Camera di Consiglio non è affatto rispondente agli indirizzi garantistici indicati dal giudice costituzionale per l'effettiva tutela giurisdizionale dell'immigrato, risolvendosi in un mero e penoso simulacro difensivo, poiché lascia il ricorrente soggetto agli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa di polizia, senza che sull'atto presupposto sia avvenuta la verifica giudiziale della sua legittimità, che può avvenire nel termine massimo - ma tutt'altro che breve - di ben ottanta giorni dalla sua emissione, ed in assenza di un procedimento di convalida dell'ordine del questore di rilasciare il territorio nazionale.

P.T.M.

Visto l'art. 24 e 134 della Costituzione, nonché l'art.23 della l. 11.03.1953, n. 87;

ritenuta la rilevanza della questione e la non manifesta infondatezza, nel sospendere ex lege l'esecutorietà del provvedimento impugnato, solleva la questione d'illegittimità costituzionale degli artt. 13, commi 3 ed 8 del d.lgs. 25.07.1998, n. 286, come modificato dal d.l. 14.09.2004, n. 241, entrambi in riferimento all'art.24 della Costituzione, laddove (art.13, comma 3) e' prevista l'esecutorietà immediata del decreto di espulsione prefettizio ancorché sottoposto a gravame od impugnativa, e, quanto al secondo (art.13, comma 8), nella parte in cui non prevede l'adozione di provvedimenti cautelari di sospensione fino alla data fissata per la Camera di consiglio. 

Ordina la sospensione del procedimento per pregiudizialità costituzionale, con immediata trasmissione - a cura della cancelleria - del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli delle parti alla Corte Costituzionale;

ordina la notificazione del presente provvedimento - sempre a cura della Cancelleria - alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle parti in causa, nonché ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.