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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 29 maggio 2004

 
est. Bergamasco
 

Il giudice onorario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.5.04; visto il ricorso, depositato in data 11.5.04, presentato dal difensore di [...] ex art. 13. del d.lgs. 286/98; avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino in data 1.5.04 e l'ordine del questore di Torino, emesso in pari data; visti gli atti e i documenti prodotti;

premesso che

la cittadina nigeriana [...] a mezzo del proprio difensore, propone il suddetto ricorso lamentando l'illegittimità del decreto di espulsione per violazione di legge in relazione agli artt. 2, comma l; 19; 35, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 286/98; 43 d.p.r. 394/99; nonché in relazione agli artt. 2 e 32 cost.; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria e conseguente carenza di motivazione;

la questura di Torino si oppone all'accoglimento del ricorso evidenziando che la straniera non ha richiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge e che pertanto l'espulsione è atto dovuto da parte dell'amministrazione; sostiene, inoltre, che lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia può ottenere uno specifico visto di ingresso e il relativo permesso di soggiorno alle condizioni di cui all'art. 36 d.lgs. 286/98;

essendo stata sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato, la ricorrente è stata sentita all'udienza del 20.5.04, nel corso della quale ha dichiarato di aver scoperto in Italia di essere malata e di essere in cura presso l'ospedale Amedeo di Savoia, dove le vengono forniti i farmaci che deve assumere quotidianamente e dove viene sottoposta a controlli periodici;

osserva quanto segue

In primo luogo, occorre rilevare che la definizione del giudizio introdotto dal ricorso avverso il decreto di espulsione del prefetto di Torino, emesso in data 1.5.04, dipende non dalla verifica degli accertamenti compiuti dall'amministrazione competente in ordine alla posizione di irregolarità sul territorio dello Stato in cui ritrova la ricorrente, che non è in contestazione, ma dalla valutazione circa l'esistenza delle condizioni che consentono di riconoscere l'appartenenza della stessa ad una delle categorie di soggetti che, ai sensi delle disposizioni in materia di immigrazione e dell'ordinamento giuridico nel suo complesso, devono essere ritenuti non espellibili.

La ratio delle ipotesi di inespellibilità risiede, infatti in un bilanciamento tra interessi in potenziale conflitto, in conseguenza del quale alcuni diritti riconosciuti e tutelati dalla Costituzione, sono considerati prevalenti rispetto all'esigenza di garantire la gestione ordinata del fenomeno migratorio e di definire con chiarezza i requisiti in base ai quali è consentito il soggiorno in Italia a cittadini extracomunitari.

La necessità di effettuate tale bilanciamento e di assicurare - entro i limiti definiti dai concetti di ordine pubblico e sicurezza nazionale - la massima tutela ai diritti considerati primari, è riconosciuta dallo stesso T.U. sull'immigrazione, che all'art. 2, stabilisce che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana." Tale norma riprende chiaramente il dettato dell'art. 2 Cost, in base al quale "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo". Tra questi diritti inviolabili riconosciuti c'è sicuramente quello alla salute - al quale si riferisce espressamente l'art. 32 cost. - la cui salvaguardia è alla base anche del dettato dell'art. 35 del d.lgs. 286/98.

In particolare e per il caso che qui interessa, il comma 3; di quest'ultimo articolo, prevede che "ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici e accreditati, le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative per malattia e infortunio", tra cui, in particolare, "la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente la bonifica dei relativi focolai".

Trattandosi di un diritto fondamentale della persona, secondo quanto già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 252/01, lo straniero presente, anche irregolarmente, nello Stato ha diritto di usufruire di tutte le prestazioni che risultino indifferibili e urgenti, in base ai criteri indicati dall'art 35 comma 3.

"La valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure" prosegue la sentenza citata "deve essere effettuata caso per caso, secondo il prudente apprezzamento medico, e di fronte ad un ricorso avverso un provvedimento di espulsione si dovrà, qualora vengano invocate esigenze di salute dell'interessato, preventivamente valutare tale profilo".

Pertanto, qualora risultino fondate le ragioni addotte dal ricorrente in ordine alla tutela del suo diritto costituzionale alla salute, si dovrà provvedere di conseguenza, non potendosi eseguire l'espulsione nei confronti di un soggetto che potrebbe subire, per via dell'immediata esecuzione del provvedimento, un irreparabile pregiudizio a tale diritto".

Nel caso di specie, la ricorrente presente irregolarmente nello Stato, ha scoperto in Italia di essere affetta da una gravissima patologia che necessita, al fine di evitare un suo rapido decorso letale di essere curata e di controlli regolari. Secondo la documentazione prodotta, infatti, la ricorrente è seguita dall'ambulatorio della divisione malattie infettive dell'Ospedale Amedeo di Savoia, in quanto affetta da [...], scoperta in fase già molto avanzata. Inoltre, pur essendo la malattia sotto controllo grazie alla terapia [...], la prognosi rimane infausta, "soprattutto se non viene assicurata una continuità terapeutica assoluta". A tutto ciò si devono aggiungere la necessità di controlli clinici e laboratoristici per valutare l'andamento dell'efficacia ma anche della tossicità di detti farmaci. Emerge, quindi, chiaramente, dalla certificazione prodotta e senza necessità di ulteriore attività istruttoria, il carattere urgente e essenziale delle cure di cui necessita la ricorrente, in quanto tali cure - cosi come chiarisce anche la circolare del Ministro della sanità 5/00, contenente indicazioni applicative del d.lgs. 286/98, disposizioni in materia sanitaria - non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona e riguardano una patologia che, anche se non pericolosa nella stretta immediatezza, comporta con una probabilità vicina alla certezza dei rischi per la vita.

L'urgenza e la necessità delle cure non possono essere, inoltre, disgiunte dal carattere continuativo delle stesse, perché proprio la circostanza che i farmaci [...] siano somministrati con assoluta regolarità rende efficace il loro utilizzo. Il fatto che la malattia sia attualmente sotto controllo è perciò circostanza inscindibile dalla necessità che la terapia continui in maniera costante, con il rischio, in caso contrario, di accelerare l'esito di una prognosi già infausta.

Si deve ancora rilevare, poi, che il diritto inviolabile alla salute della straniera, così come sopra individuato, nel diritto a ricevere cure urgenti e essenziali ancorché continuative, subirebbe in seguito all'esecuzione dell'espulsione, un pregiudizio irreparabile in quanto è un fatto, notorio che la quasi totalità, dei paesi africani e in particolare nei piccoli centri e villaggi, come quello da cui proviene la ricorrente, cittadina nigeriana, l'accesso ai farmaci [...] e alle terapie [...] pressoché impossibile, se non a costi elevatissimi. Circostanze queste che sono causa di un elevatissimo tasso di mortalità [...].

Alla luce di queste considerazioni e in base alla documentazione medica prodotta dall'interessata è quindi altamente probabile, che l'interruzione della terapia alla quale viene sottoposta Italia e il rientro nel paese di origine esporrebbero la ricorrente al rischio di perdere la vita. In conclusione si deve perciò ritenere - in conformità alla già citata sentenza 252/01 Corte cost. - raggiunta la prova della necessità per lo straniero in posizione di irregolarità, di usufruire di terapia essenziale per la sua salute, pur non essendo stato codificato uno specifico divieto di esclusione dell'art.19 comma 2, d.lgs. 286/98, tale soggetto debba essere, comunque, considerato inespellibile.

Infine, ad ulteriore sostegno delle argomentazioni sinora svolte, si deve osservare che la stessa ratio che sostiene le ipotesi di cui all'art.19, comma 2, ovvero la necessità di far prevalere un diritto costituzionale ritenuto primario, anche nei confronti di soggetti che si trovino sul territorio dello Stato senza essere in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno, deve trovare applicazione per analogia nel caso in esame.

Sarebbe, infatti, irragionevole prevedere espressamente all'art.35, comma 3, d.lgs. 286/98 che gli stranieri possano non vedere compromesso nel suo nucleo essenziale, coincidente con il diritto alla vita, il loro diritto alla salute, indipendentemente dalla loro condizione di clandestinità, e allo stesso tempo ammettere che possano essere espulsi dal territorio dello Stato, mentre ricevono cure essenziali in via continuativa.

Un'ultima considerazione potrebbe riguardare poi, lo stesso art.19, in relazione al suo primo comma. Questa norma stabilisce che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Obiettivo di tale disposizione è sicuramente quello di evitare che lo straniero possa trovarsi ad essere esposto ingiustamente ad un rischio per la propria incolumità o per la vita stessa, in conseguenza della violazione dei suoi diritti fondamentali, a causa di atti di discriminazione o persecuzione.

Certamente allora la condizione di persona gravemente ammalata e non abbiente in un paese - come la Nigeria - in cui l'accesso ai farmaci necessari è pressoché impossibile per i costi elevati e il rischio di morte è molto alto, costituisce un pericolo reale per il diritto fondamentale alla vita della ricorrente. Deve perciò ritenersi in conclusione, che la [...] debba essere considerata persona non espellibile ai sensi dell'art.19, commi 1 e 2 d.lgs. 286/98.

P.Q.M.

ritenuto assorbito ogni altro motivo di ricorso, accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino, in data 1.5.04, nei confronti di [...] e ogni effetto consequenziale, con particolare riferimento all'ordine di allontanamento emesso dal questore di Torino in pari data; compensa le spese.