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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Oristano, ordinanza del 17 gennaio 2004

 
est. Camedda
 

Il giudice onorario dott. Sergio Camedda, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 14.1.2004 nella causa di opposizione ad espulsione dal territorio dello stato italiano n. 19/2004 proposta da: [...], cittadino colombiano, nato a Guatica il 13.7.1966 [...], contro la prefettura di Oristano [...].

premesso

che con ricorso depositato in data 10.1.2004, [...] proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale, emesso l'8.1.2004 dal prefetto della provincia di Oristano e contraddistinto col prot. n. 03 cat. A 11/2004 - Imm., con intimazione a lasciare immediatamente il territorio dello stato italiano in quanto il suddetto si trovava in posizione irregolare perché sprovvisto del permesso di soggiorno in Italia per non averlo mai richiesto entro i termini di legge senza che tale omissione fosse dipesa da forza maggiore; [...].

Motivi della decisione

[...]  Venendo allora al caso in esame si rileva come la motivazione contenuta nel decreto di espulsione - "il sig. [...] - si trova attualmente in posizione irregolare perché sprovvisto di permesso di soggiorno in Italia per non averlo mai richiesto entro i termini di legge e che tale omissione non è dovuta a causa di forza maggiore" - appare perfettamente coerente ed in armonia con quella contenuta nella notifica del decreto - non ha richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso in Italia - laddove la seconda si limita ad esprimere compiutamente il termine di legge individuandolo concretamente, ed entrambe soddisfano a pieno i requisiti di chiarezza e specificità.

[...] Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento di espulsione perché emesso senza considerare la causa di forza maggiore che avrebbe giustificato il ritardo nella richiesta del permesso di soggiorno.

Dunque la fattispecie è disciplinata, dall'art. 13, comma 2 lett. b), d.lgs. 286/98 che statuisce come l'espulsione dello straniero è disposta dal prefetto quando il predetto si è trattenuto nel territorio dello stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore.

Sul punto la suprema Corte ha chiarito come lo straniero che sia regolarmente entrato nel territorio nazionale, in quanto munito del prescritto visto di ingresso, non può essere soggetto al decreto di espulsione per violazione dell'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno entro il breve termine di legge degli otto giorni, se essa è conseguenza della sua sottoposizione a custodia cautelare in carcere in quanto, in tal caso, viene a mancare l'elemento della volontarietà nel trattenersi nel territorio dello Stato, implicitamente previsto dal sunnominato articolo quale presupposto che ne legittima l'espulsione.

Orbene nel caso in esame, alla luce della documentazione in atti, risulta che il provvedimento impugnato sia stato adottato dall'autorità amministrativa il giorno precedente - 8.1.2004 - a quello della scarcerazione del ricorrente dalla casa circondariale di Oristano; il predetto [...] infatti si trovava ivi recluso per violazione della legge sugli stupefacenti con l'imputazione di traffico internazionale di droga come da sentenza di condanna n. 2208/2000 emessa in data 16.11.2000 dal g.i.p. di Busto Arstizio, riformata dalla corte di appello di Milano con la sentenza del 8.06.2001.

In considerazione di detta circostanza appare evidente il difetto dell'elemento della volontarietà del ricorrente nel trattenersi nel territorio dello Stato e l'illegittimità del provvedimento di espulsione atteso che lo stesso è stato emanato ancor prima che, cessata la causa di forza maggiore, fosse spirato il termine di legge stabilito per la richiesta del permesso.

Sotto tale profilo il ricorso merita dunque accoglimento, rimanendo gli ulteriori motivi assorbiti e va pertanto dichiarata la nullità del decreto di espulsione e dei provvedimenti conseguenti.

Non può essere accolta invece la domanda del ricorrente volta ad ottenere da questo giudice un permesso di soggiorno temporaneo al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione ai sensi di legge atteso che le modalità di concessione del permesso di soggiorno sono espressamente contemplate dalle norme di cui al d.lgs. 286/98.

Considerata la reciproca soccombenza tra le parti le spese di lite vanno interamente compensate.

P.Q.M.

accoglie il ricorso proposto e per l'effetto dichiara la nullità del decreto di espulsione di [...] emesso l'8 gennaio 2004 dal prefetto della provincia di Oristano e contraddistinto col prot. n. 03 Cat. A 11/2004 e dell'ordine di esecuzione emesso dal questore di Oristano il 9.1.2004 e del decreto di trattenimento del questore di Oristano del 9.1.2004; rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo. Compensa tra le parti le spese del presente procedimento.