Corte di Cassazione, sezione sesta penale, sentenza 12 giugno 2006, n. 34438
Allo straniero condannato con pena su richiesta in ordine al reato di spaccio di sostanze stupefacenti può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata quando la pena irrogata superi i due anni di pena detentiva sola o congiunta a pena pecuniaria. In tale caso il giudice di merito deve effettuare, così come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale 20 febbraio 1995, n. 58, l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.