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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 13 febbraio 2004

 
est. Gentile
 

[...]. Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva di cui al verbale d'udienza del 5.2.2004; visto il ricorso e i documenti allegati;

premesso in fatto che in data 16.7.2003 il cittadino albanese-kosovaro [...], presente in Italia dal luglio 1999 e titolare di un permesso di soggiorno rilasciatogli dalla questura di Bologna per assistenza alla moglie convivente e partoriente da meno di sei mesi, permesso scaduto il 15.7.2003, presentava all'ufficio immigrazione della questura di Bologna istanza per ottenere il rinnovo e la conversione del permesso di soggiorno in motivi di famiglia;

premesso, altresì, che il questore della provincia di Bologna con decreto emesso in data 16.10.2003 respingeva l'istanza per mancanza dei presupposti e delle condizioni di legge, evidenziando più precisamente come motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza: 1) la sentenza pronunciata dal tribunale di Reggio Emilia in data 9.5.2001 la quale, ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., applicava a [...] la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione e la multa pari a lire seicentomila; 2) l'assenza dei requisiti previsti dall'art. 29, 3° comma, lettere a) e b) del d.lgs. n. 286/98 ai fini del ricongiungimento familiare. Dato atto, infine, che [...] in data 17.11.2003 proponeva ricorso avverso il suddetto decreto del questore della provincia di Bologna; viste le relazioni della questura di Bologna - ufficio immigrazione pervenute in data 4.12.2003 e 3.2.2004;

Osserva

Sulla pericolosità sociale del ricorrente, asserita dalla questura di Bologna con l'emanazione del decreto di diniego impugnato, va innanzitutto rilevato che il tribunale di Reggio Emilia, nell'applicare a [...], ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.p., la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, oltre ad una multa di lire seicentomila, concedeva la sospensione condizionale della pena, rilevando come "la documentazione in atti prodotta dalla difesa degli imputati consente di formulare una prognosi favorevole di non recidiva".

Ciò premesso, rileva questo giudice come l'orientamento ormai prevalente della giurisprudenza amministrativa affermi la necessità che l'autorità amministrativa, nel decidere sulle istanze di rinnovo del permesso di soggiorno, da un lato attenda le valutazioni compiute dal giudice penale ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, dall'altro consideri altresì il positivo reinserimento dello straniero nella società e nell'ambiente di lavoro (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sentenze nn. 942 del 10.7.2003 e 960 dell'11. 7.2003).

Più precisamente, per quanto concerne il primo aspetto, il suddetto indirizzo giurisprudenziale evidenzia come la concessione della sospensione condizionale della pena trovi il suo presupposto nel giudizio prognostico positivo che il giudice penale formula riferendosi al caso concreto e tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, e come sia pertanto illegittima la valutazione dell'autorità amministrativa compiuta secondo criteri normativi astratti e generali, senza considerare la specifica situazione soggettiva del richiedente il rinnovo del permesso di soggiorno.

È evidente come nel caso al nostro esame la questura di Bologna non abbia tenuto in alcuna considerazione questo aspetto, posto che nel decreto impugnato non vi è alcun riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [...].

Per quanto attiene poi al reinserimento sociale e lavorativo dello straniero, ritenuto di particolare importanza dal sopra citato indirizzo giurisprudenziale, si osserva come la questura di Bologna non abbia affatto considerato tale aspetto, laddove invece l'analisi della situazione del ricorrente avrebbe offerto significativi elementi comprovanti il suo pieno reinserimento nei suddetti termini. Emerge, infatti, dalla documentazione agli atti che il ricorrente ha sempre prestato regolare attività lavorativa e che, anche dopo l'applicazione della pena subita nel 2001, egli ha continuato a svolgere la propria attività di facchino in modo regolare e continuativo, percependo peraltro una considerevole retribuzione mensile (all. 11). A favore del ricorrente depone peraltro anche la relazione del [...] responsabile dell'ufficio immigrazione e territorio del Comune di Bologna - quartiere San Donato, pervenuta in cancelleria in data 30.1.2004, nella quale si riconosce nel sig. [...] una "persona irreprensibile, puntuale ed estremamente impegnata, fino al punto di accettare spesso e volentieri turni di lavoro straordinario e notturno" al fine di poter garantire buone condizioni di vita a se stesso ed al proprio nucleo familiare". [...].

Un ulteriore elemento di prova del pieno reinserimento sociale del ricorrente è inoltre fornito dalle due raccolte di firme di solidarietà, prodotte dalla difesa all'udienza del 5.2.2004, provenienti l'una dai colleghi di lavoro di [...], l'altra dai trasportatori dell'azienda TNT che lo conoscono e che lo definiscono "stimato collega di lavoro da diversi anni nonché una brava ed ottima persona".

Passando ora al secondo motivo di cui al decreto di diniego, rappresentato dall'assenza dei requisiti di cui all'art. 29, 3 comma, lettere a) e b) del d.lgs. n. 286/98, va osservato che per quanto attiene il reddito, se è vero che al momento dell'emanazione del suddetto provvedimento, [...] non risultava percepire alcun reddito e la moglie [...] attestava un reddito complessivo percepito nell'anno 2002 insufficiente al mantenimento del nucleo familiare presente in Italia, è altrettanto vero che il ricorrente dimostrava documentalmente di avere percepito di fatto negli anni passati redditi idonei a garantire buone condizioni di vita per sé e per la propria famiglia e di essere apprezzato "come ottimo lavoratore", come peraltro confermato dalla dichiarazione di impegnativa all'assunzione a tempo indeterminato del ricorrente proveniente dal legale rappresentante della società [...] e acquisita agli atti di causa.

Per quanto concerne, inoltre, il requisito dell'idoneità dell'alloggio va positivamente considerata la domanda presentata dalla moglie [...] in data 12.2.2003 all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna al fine di ottenere un'abitazione idonea al proprio nucleo familiare, istanza che peraltro, come testimoniato dal responsabile dell'ufficio immigrazione e territorio, "ha concrete possibilità di essere positivamente evasa".

Alla luce del principio sancito con il disposto di cui all'art. 28, 3° comma del d.lgs. n. 286/98, va, infine, considerato con carattere di priorità il superiore interesse dei tre figli minori[...], nati e residenti in Italia, per i quali il padre riveste un ruolo di primaria importanza, sia economica che affettiva, come confermato sia dalla moglie, che dal responsabile dell'ufficio immigrazione e territorio del Comune di Bologna.

Conclusivamente il ricorso va accolto dovendosi disporre in conformità alla domanda.

La particolarità della fattispecie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dalla questura di Bologna  in data 16.10.2003. Dichiara integralmente compensate le spese di lite. [...].