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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Torino, ordinanza del 10 marzo 2004

 
est. Bergamasco
 

Il giudice onorario, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.3.04; visto il ricorso, depositato in data 24.2.04, presentato dal difensore di [...], avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal prefetto di Torino in data 18.2.04 e notificatogli in pari data, e il conseguente ordine del questore di Torino emesso e notificato in pari data; visti gli atti e sentito il ricorrente all'udienza del 2.3.04;

premesso che:

- il ricorrente, a mezzo del proprio legale, propone il suddetto ricorso lamentando l'illegittimità del decreto di espulsione per violazione di legge in relazione all'art. 19, comma 2, lett. d), d.lgs. 286/98, per violazione degli artt. 2, 3, 10 (in relazione agli artt. 8 e 12 della Cedu), nonché agli art. 29, 30 e 31 Costituzione;

- l'autorità amministrativa competente non si è costituita in giudizio;

- all'udienza del 2.3.04 si procede all'audizione dell'interessato e successivamente della convivente Traikovic Draghiza, che confermano di essere conviventi dal settembre 2003 e di attendere la nascita del loro bambino, prevista per il 28.6.04, circostanza confermata dalla documentazione medica allegata al ricorso;

osserva quanto segue.

Il ricorrente chiede annullarsi il provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti in quanto configgente con il disposto dell'art. 19, 2° comma, lett. d), del d.lgs. 286/98, ai sensi del quale non può essere espulsa la donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi al parto, se interpretato in conformità a quanto stabilito dalla Corte cost. con sentenza 367/00, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo citato nella parte in cui non prevede che non possa essere espulso anche il marito convivente della donna in stato di gravidanza. La censura sollevata appare fondata.

Alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata del citato articolo 19, deve ritenersi che il divieto di espulsione necessariamente si debba applicare anche al convivente more uxorio della donna in accertato stato di gravidanza, per il periodo della gravidanza e per i sei mesi successivi.

La sentenza della Corte cost., infatti, pur essendo relativa ad un caso in cui era stato espulso il marito convivente di una donna in stato di gravidanza, ha ribadito alcuni importanti principi che devono ritenersi applicabili anche alla situazione che ha dato origine all'attuale giudizio. In particolare, la Corte ha evidenziato che in relazione alla norma in esame, vengono in rilievo, allo stesso modo, sia le esigenze di tutela della salute della donna, sia quelle "del minore e cioè il suo diritto ad essere educato, tutte le volte in cui ciò sia possibile in un nucleo familiare composto da entrambi i genitori e non dalla sola madre".

A tale proposito, si deve osservare che lo status di genitori è determinato esclusivamente dalla filiazione e non dal matrimonio che può determinare esclusivamente il sorgere di una presunzione ai fini della prova della filiazione legittima.

L'estensione dei principi sottesi alla decisione della Consulta quindi, anche nell'ipotesi di una convivenza non ratificata attraverso il matrimonio, costituisce un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, che la mette al riparo da ulteriori censure di legittimità costituzionale (in questo senso si è già espresso questo tribunale, cfr. 22.11.2001, ric. Arfaoui, est. Beltramino; 21 maggio 2003, ric. Nicolik, est. Dughetti, in cui si legge che "l'estensione applicativa risponde anche ad una esigenza di adeguamento interpretativo della norma, che tenga conto dei consolidati mutamenti della società").

Tutto ciò premesso, deve ritenersi sussistente un diritto del ricorrente, che ha costituito un nucleo familiare ed è in attesa della nascita di un bambino, a permanere legittimante sul territorio italiano, nei limiti in cui lo consente la normativa, ai fini dell'esercizio dei suoi diritti di genitore del nascituro.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, e per l'effetto annulla il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino e ogni atto ad esso conseguente, nei confronti di [...]; compensa le spese.