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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Nuoro, decreto del 9 gennaio 2004

 
est. Longu
 

Il giudice letti gli atti, osserva: con ricorso depositato in data 27.12.2003 [...], nato in Romania il 5.9.1977, ha chiesto l'annullamento del decreto di espulsione amministrativa mediante accompagnamento alla frontiera, a mezzo della forza pubblica, disposto nei suoi confronti in data 23.12.2003 dal prefetto di Nuoro, e degli atti al medesimo conseguenti, e, per l'effetto, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo al fine di consentire al ricorrente la regolarizzazione della propria posizione ai sensi di legge. [...].

[...] Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la difformità sussistente tra la motivazione resa nel decreto di espulsione e la motivazione riportata nella notifica del decreto di espulsione, con conseguente impossibilità per l'interessato, in presenza di due motivazioni antitetiche, di esercitare compiutamente il diritto di difesa.

Secondo quanto dispone l'art. 13, 3° comma, d.lgs. 286/98, l'espulsione è disposta in ogni caso con decreto motivato; tale norma applica il principio generale sancito dall'art. 3, l. 241/1990, in virtù del quale ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ad eccezione degli atti normativi e di quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Ne consegue che la motivazione dev'essere chiara, specifica e non contraddittoria.

In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato come l'obbligo di motivazione del decreto pretettizio di espulsione dello straniero debba essere inteso in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al destinatario la tempestiva tutela dei propri diritti mediante l'opposizione, facendo, cioè valere le proprie ragioni dinanzi al giudice chiamato ad esercitare il dovuto controllo giurisdizionale sull'atto mediante l'opposizione, (Cass., 7.5.2002, n. 6535). Ne consegue che detto obbligo deve ritenersi soddisfatto se il provvedimento richiami gli elementi necessari e sufficienti dei quali, con la normale diligenza, sia possibile la cognizione certa e completa, affinchè il destinatario possa individuare la violazione addebitatagli cui si riferisce la misura adottata.

Alla luce di tali principi, si deve ritenere che la motivazione del provvedimento di espulsione, cosi come risulta dal decreto del prefetto e dalla notifica del reato di espulsione, non abbia permesso al ricorrente la comprensione della violazione a lui addebitata.

Il prefetto di Nuoro ha motivato il provvedimento di espulsione sulla base del fatto che il [...] "da interrogazione al terminale s.d.i. del ministero dell'interno, non ha regolarizzato la propria posizione sul soggiorno in Italia per cui si ritiene che sia entrato nei t.n. sottraendosi ai controlli di frontiera" e "in data 13.7.2002 è stato colpito dal decreto di espulsione emesso dal sig. prefetto di Milano a cui risulta non aver ottemperato"; nella notifica del decreto di espulsione si indica, invece, come motivazione del decreto di espulsione, la circostanza che il medesimo fosse "privo del regolare permesso di soggiorno".

In primo luogo si deve rilevare la genericità della motivazione indicata nella notifica del decreto di espulsione ad opera della questura, di per se inidonea a chiarire se il soggetto abbia mai avuto il permesso di soggiorno, se il permesso di soggiorno sia stato revocato o annullato ovvero se lo stesso sia scaduto; in secondo luogo, si deve sottolineare come anche la motivazione del decreto di espulsione appaia generica nella parte in cui riconduce l'ingresso in Italia "sottraendosi ai controlli di frontiera" alla mancata regolarizzazione della propria posizione; in terzo luogo, si deve rilevare come le ragioni poste alla base del provvedimento di espulsione nella notifica siano difformi da quelle poste a fondamento dell'espulsione nel decreto prefettizio: la motivazione indicata dal prefetto dev'essere ricompresa infatti nell'art. 13, comma l, letto a), d.lgs. 286/98, là dove la carenza del permesso di soggiorno può essere tutt'al più ricondotta alla fattispecie di cui alla lettera b) dell'art. 13.

Considerata la genericità delle due motivazioni e la difformità sussistente tra le medesime, nonchè la circostanza in cui è avvenuta la comunicazione del decreto di espulsione che, stante la sua immediata applicazione, dovrebbe essere redatto in maniera chiara e precisa così da consentire al soggetto l'immediata comprensione delle ragioni per le quali viene espulso, deve ritenersi che il ricorrente non abbia avuto quella cognizione certa e completa idonea a consentire al medesimo l'individuazione della violazione addebitatagli e l'esercizio del proprio diritto di difesa.

Conseguentemente va dichiarata la nullità del decreto di espulsione di [...] emesso dal prefetto di Nuoro in data 23.12.2003 e dei provvedimenti conseguenti, vale a dire dell'ordine di esecuzione emesso dal questore di Nuoro in data 23.12.2003 e dell'ordine di abbandonare il t.n. emesso dal questore di Nuoro in data 24.12.2003.

Non può essere accolta invece la domanda del ricorrente volta ad ottenere da questo giudice un permesso di soggiorno temporaneo al fine di consentirgli di regolarizzare la propria posizione ai sensi di legge: le modalità di concessione del permesso di soggiorno, infatti, sono espressamente contemplate dalle norme di cui al d.lgs. 286/98.

Considerata la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite vanno interamente compensate. Visti gli artt. 13 e 13 bis, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286;

P.Q.M.

1) dichiara la nullità del decreto di espulsione di [...] emesso dal prefetto di Nuoro in data 23.12.2003, dell'ordine di esecuzione emesso dal questore di Nuoro in data 23.12.2003 e dell'ordine di abbandonare il t.n. emesso dal questore di Nuoro in data 24.12.1003;

2) rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere un permesso di soggiorno temporaneo;

3) compensa tra le parti le spese processuali.