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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza del 14 gennaio 2004, n. 426

 
est. Gandolfi
 
Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 11.1.03 [...], cittadino iracheno originario della città di Bagdad chiedeva accertarsi il suo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra del 28.7.51 o, in subordine il suo diritto all'asilo nel territorio della repubblica italiana ai sensi dell'art. 10 cost.

L'attore, figlio di un noto giornalista, esponente dell'opposizione al regime, morto in carcere in seguito alle torture subite, allegava di essere fuggito, dapprima nell'Iraq settentrionale, in zona curda e poi in Europa per sfuggire alla persecuzione. Avendo appreso di essere stato condannato a morte per spionaggio, atterrato a Malpensa aveva immediatamente inoltrato domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. La commissione centrale per il riconoscimento dello status, senza istruttoria, aveva tuttavia ritenuto che le contraddizioni e mutamenti di versione emersi durante l'intervista personale comportassero perplessità in ordine a quanto ,asserito, quindi aveva respinto la domanda. Si costituiva il ministero dell'interno (Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato), eccependo la carenza di giurisdizione del giudice adito e affermando che spettava all'attore provare l'esistenza degli elementi costitutivi del diritto invocato, cioè il fondamento del timore di essere perseguitato in caso di rientro in patria. Quanto alla domanda di asilo politico, in assenza di un intervento legislativo che permettesse di chiarirne presupposti e limiti rilevava la natura meramente programmatica della norma in questione. [...].

Motivi della decisione

Innanzitutto risulta ormai pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, sia in relazione alla qualifica di rifugiato politico ai sensi della convenzione di Ginevra 28.7.51 che a quella di avente diritto all'asilo, figure entrambe riconducibili alla categoria degli status e dei diritti soggettivi, "con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva" (Cass. S.U. 907/99). Coerentemente con tale principio, l'art. 46 l. 40/98 ha abrogato l'art. 5 l. 39/90 (abrogazione confermata dall'art. 47 T.U. d.lgs. 286/98) che attribuiva al giudice amministrativo la competenza per l'impugnazione del provvedimento di diniego dello status di rifugiato.

Le due figure, peraltro, non coincidono dal punto di vista soggettivo, poiché la categoria dei rifugiati politici è meno ampia di quella degli aventi diritto all'asilo e, per converso, la convenzione citata non prevede un vero e proprio diritto di asilo in favore dei rifugiati politici, che comunque godono di particolari garanzie di status.

In particolare, l'art. 1 della Convenzione 28.7.51 definisce rifugiati tra gli altri (n. 2) tutte le persone che "temendo con ragione di essere perseguitate in ragione della loro razza, religione, nazionalità, dell'appartenenza ad un certo gruppo sociale o di opinioni politiche si trova fuori dal paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, reclamare la protezione di questo Paese". Risulta pertanto necessario, ai fini del riconoscimento dello status in questione, dimostrare "se non la persecuzione in concreto, quantomeno un fondato timore di essere perseguitato" (Cass. S.U. 4674/97).

L'art. 10, comma 3 della Costituzione, invece, attribuisce il diritto d'asilo allo straniero, cui sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, senza richiederne la concreta persecuzione nello stato di appartenenza. Secondo il S.C. "il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto d'asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata" (Cass. S.U. 4674/97).

Come accennato [...] chiede, in via gradata, tanto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che di quello di avente diritto all'asilo politico.

Ora, il quadro probatorio offerto consentiva, sia pure in via presuntiva, di ritenere fondato il timore dell'attore di essere concretamente perseguitato ove fosse rientrato, nel paese di appartenenza. Innanzitutto risulta che il padre di [...] è stato giustiziato e torturato, mentre lo stesso attore era stato condannato a morte in contumacia, con l'accusa di spionaggio a favore dell'Iran.

Quindi la situazione all'atto della domanda evidenziava la fondatezza dei timori per il futuro. Infatti, come risulta dai rapporti di Amnesty prodotti, coloro che svolgevano attività di opposizione in Iraq erano soggetti ad alto rischio detenzione, spesso con modalità arbitrarie che non assicuravano né il diritto di difesa né la certezza di un formale processo.

Tuttavia, i fatti notori avvenuti nelle more, con l'intervento militare della coalizione anglo-americana e l'abbattimento del regime di Saddam Hussein, hanno fatto venir meno le ragioni di temere una concreta persecuzione da parte dell'autorità politica del paese d'origine (ora sostituita dalle forze di occupazione). Sono quindi cessate le condizioni di fatto che rappresentavano i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Peraltro, ritiene il Collegio che, malgrado la fine del sistema dittatoriale in oggetto, in Iraq il pieno esercizio delle libertà democratiche assicurato dal nostro sistema costituzionale non sia ancora garantito, mancando persino una autorità di governo espressione della popolazione del paese che vi eserciti la sovranità, all'esito di libere elezioni.

Lo stato di incertezza che regna in Iraq non pare consentire neppure il sicuro esercizio delle libertà fondamentali, quali quella di associazione e riunione (il cui libero svolgimento dovrebbe essere garantito e reso sicuro dall'autorità che detiene il potere), e pure le condizioni fondamentali di sopravvivenza per persone che, nel previgente regime, si erano esposte come oppositori non risulta assicurato.

Sentito in sede di libero interrogatorio all'udienza del 14.4.03 l'attore ha dichiarato di temere fortemente per la propria vita, perché sono tuttora operativi molti personaggi, legati ai servizi segreti di Saddam Hussein, tra cui il soggetto che avrebbe ucciso suo padre, che stanno perpetrando vendette ed i tragici fatti successivi hanno confermato tali allegazioni.

Pertanto, non avendo il ministero convenuto nulla dedotto in concreto in ordine alla sussistenza di elementi in fatto che ostino comunque alla concessione dell'asilo, si possono ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art. 10 comma 3 Cost.

In ordine all'onere delle spese di lite, ritiene il collegio che la complessità della situazione verificatasi medio tempore ed il disposto dell'art. 15 [...] suggeriscano l'integrale compensazione delle stesse. Nessun ordine può essere dato in questa sede all'autorità di polizia, che provvederà autonomamente ad uniformarsi secondo le procedure amministrative di legge.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, dichiara che [...] ha diritto all'asilo sul territorio delle Repubblica italiana.