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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Firenze, decreto del 9 novembre 2004

 
est. Romagnoli
 

Nell'interesse della minore [...] nata in [...], figlia di [...] e [...]. Con ricorso depositato il 15.7.2004 [...] e [...], genitori della suddetta minore, esponevano che il primo viveva da 15 anni in Italia, dove ha svolto regolare attività di traduttore, interprete e mediatore culturale, con permesso di soggiorno per lavoro autonomo in seguito al quale la moglie e le figlie [...] - allora minorenne - e [...] entrarono in Italia per ricongiungimento familiare. Però, pur essendosi egli presentato nei competenti uffici tempestivamente per il rinnovo del permesso di soggiorno (in scadenza il 17.3.2004) consegnando la documentazione, non si era vista accogliere la domanda per carenza di documentazione (modello 730 che non era pronto in marzo), ed il 21.5.2004 era stato emesso provvedimento di espulsione. Esponevano che nelle more dei procedimenti di impugnazione vi era il rischio dell'allontanamento da questo Paese di lui e del nucleo familiare, mentre le figlie seguivano regolari corsi di studi. Chiedevano d'essere autorizzati a rimanere in Italia nell'interesse della figlia minore. Considerata l'esigenza della minore di prosecuzione degli studi e l'imminente inizio dell'anno scolastico [...] con ordinanza in data 9.9.2004 in via provvisoria e nelle more degli ulteriori accertamenti i genitori venivano autorizzati a permanere in Italia [...]. Il servizio sociale ha trasmesso relazione all'esito dell'inchiesta demandatagli, la quale conferma quanto esposto nel ricorso, l'impegno del nucleo per inserirsi bene nella comunità, l'ottimo andamento di [...] negli studi. Infine, il difensore dei ricorrenti ha depositato una nota nella quale comunica che la questura di Lucca non aveva ottemperato all'ordinanza già emessa da questo tribunale [...].

Ciò premesso, ed in conformità alla richiesta conclusiva del p.m., il ricorso merita d'essere accolto, confermando quanto già enunciato nell'ordinanza in data 9.9.2004 ovvero che:

la presenza dei genitori appare necessaria per garantire l'assistenza morale e materiale della minore, tenuto conto dell'ormai avvenuto radicamento in questo Paese, e delle esigenze di stabilità psicologica nella presente fase evolutiva;

ai sensi dell'indicato art. 31, co. 3 devono ritenersi sussistenti «gravi motivi» connessi all'età e al benessere psicologico della minore per autorizzare «anche in deroga alle altre disposizioni» del suddetto decreto legislativo, la permanenza in Italia dei genitori;

l'autorizzazione ex art. 31 citato rappresenta titolo giustificante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in deroga o meglio ad integrazione delle evenienze ordinarie contemplate dal precedente art. 30;

il rilascio dell'autorizzazione ex menzionato art. 31, infine, non risulta subordinato alla dimostrazione della disponibilità da parte del famigliare di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno (a differenza di quanto previsto dal precedente art. 4) ovvero di un determinato reddito (come invece prevede il precedente art. 29), cosicché non può restare preclusa al famigliare la possibilità dì svolgere in Italia attività lavorativa regolare per procurarsi i mezzi di sussistenza [...].

Si osserva ancora che lo sviluppo psicofisico della minore di cui al menzionato art. 31 e le condizioni di salute psicofisica (nulla autorizza a limitare l'intervento ai soli casi di malattia organica anche ove non si consideri arbitraria tale distinzione) sarebbero fortemente compromessi sia nel caso che dovesse essere rimpatriata assieme ai genitori e dunque privata degli attuali supporti sociosanitari di cui gode nonché sradicata dal contesto relazionale in cui - come risulta dagli atti - é integrata, sia nel caso che con l'espulsione del solo padre od anche della madre - e con buona pace per il diritto all'unità familiare - venisse smembrato il suo «sistema» famiglia - e la sola prospettiva di tali evenienze ha già determinato in lei una sindrome depressiva.

Quanto all'ultima comunicazione del difensore dei ricorrenti, questo tribunale non é competente a provvedere sull'inottemperanza della P.A..

P.Q.M.

Visto l'art. 31 d.lgs. n. 286/1998, 737 ss. c.p.c., nell'interesse della minore [...], autorizza la permanenza in Italia dei genitori [...] e [...] per il periodo di anni due. Dichiara che i predetti hanno diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari e di esercitare le facoltà a questo connesse, ai sensi dell'art. 30, co. 2 d.lgs. n. 286/998, ivi compresa la facoltà di svolgere attività lavorativa.