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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 25 ottobre 2004

 
est. Laera
 

Letti gli atti relativi al minore [...], nato a [...], figlio di [...] e [...]; visto il ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/98, depositato il 31.06.2004 dalla sig.ra [...], madre del minore in oggetto;

rilevato che il sig. [...] vive in Italia da sette anni; da cinque anni é titolare, di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ed, attualmente, lavora presso una cooperativa di pulizie; rilevato che il sig. [...] e la sig.ra [...] si sono sposati in Romania nel 2003; nello stesso anno la sig.ra ha raggiunto il marito; nel 2004 ha dato alla luce il minore [...] ed, attualmente, vive con il marito ed il figlio in un appartamento con contratto di affitto regolarmente registrato; considerato che la presenza in Italia della sig.ra [...] appare indispensabile per la cura del figlio minore, il quale altrimenti si troverebbe nella situazione alternativa di essere rimpatriato al seguito della madre, ovvero di rimanere in Italia con il padre realizzandosi in entrambi i casi una separazione da una delle figure genitoriali; ritenuto che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs. n. 286 /98, il rimpatrio della madre, costituirebbe di per sé un grave danno per la crescita psicofisica dei minore, in quanto non solo lo priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo; rilevato che nel caso di specie il nucleo famigliare é ben inserito nel contesto italiano, dove il minore appare poter usufruire del sostegno affettivo ed economico necessario;

ritenuto, infatti, che nel Paese d'origine, dove la madre sembra ormai priva di riferimenti familiari ed economici,, al minore non sarebbero garantiti un ambiente affettivo; rilevato che nell'interpretare la disposizione di cui ai comma 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione; considerato che l'interesse superiore del fanciullo é principalmente garantito dall'unità famigliare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso Titolo IV dei d.lgs. 286/98 che per l'appunto recita «Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori», apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati;

ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U. avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà, la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. ai fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia; ritenuto opportuno che il minore rimanga in Italia; sentito il p.m.; visto l'art. 31 d.lgs. 286/98, e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato;

autorizza

la sig.ra [...] a permanere in Italia sino ad esaurimento delle pratiche amministrative di ricongiungimento familiare; dichiara il presente decreto immediatamente efficace. Si comunichi [...].