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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 24 settembre 2004

 
est. Dallacasa
 

Il giudice, nel procedimento n. 1856/04 introdotto da [...] nei confronti di [...] (contumace) rilevato che [...], cittadino rumeno, ha esposto di essere stato dipendente dell'impresa individuale di [...], denominata [...], essendo stato assunto il giorno 8.2.02 ed essendo stato licenziato il giorno 1.3.03. Il rapporto di lavoro non era regolarizzato. In data 1.10.01 il datore di lavoro rilasciava dichiarazione con cui si impegnava a regolarizzare il rapporto esistente e ricevuta del pagamento del contributo richiesto dalla legge. Tuttavia risultava che nessuna domanda di regolarizzazione era stata presentata alla prefettura, né alcun versamento effettuato. II ricorrente chiede che, in sede cautelare, si accerti la costituzione tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, la natura e qualifica del lavoro svolto, la nullità del licenziamento. Ha chiesto quindi l'anticipazione degli effetti delle pronunce di accertamento che egli intende riproporre nel giudizio di merito. [...] é rimasto contumace.

Le pronunce di accertamento sono in linea generale estranee al contenuto tipico di un provvedimento adottato ai sensi dell'art. 700 c.p.c., perché in relazione alla certezza delle situazioni giuridiche non si da il requisito dell'urgenza. Tuttavia il ricorrente é attualmente privo di permesso di soggiorno e soggetto al pericolo di espulsione dal territorio dello Stato. Egli richiede urgentemente l'accertamento dei fatti dedotti, per poter instare l'autorità amministrativa al fine di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall'art. 22, co. 11 d.lgs. 286/98, ed in tal senso l'accertamento richiesto assume il carattere di un presupposto di una domanda amministrativa, e deve realizzarsi in tempo utile per la sua presentazione.

La domanda é pertanto ammissibile.

In punto di fatto é agli atti dichiarazione di [...] con cui questi riconosce di avere occupato alle proprie dipendenze il ricorrente nei tre mesi anteriori l'entrata in vigore del d.l. riguardante la legalizzazione del lavoro irregolare di extra comunitari (d.l. 9.9.02 n. 195) e si impegna a stipulare contratto di soggiorno per lavoro subordinato secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs 286/98. Nella contumacia del datore di lavoro, la sottoscrizione di tale scrittura deve ritenersi riconosciuta, e costituisce valida prova del fatto storico del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, e dell'impegno a protrarlo oltre il tempo della dichiarazione.

P.Q.M

dichiara che sussiste evidenza probatoria che tra le parti intercorse un rapporto di lavoro subordinato nei tre mesi anteriori la data di entrata in vigore del decreto riguardante la legalizzazione del lavoro irregolare di extra comunitari, e che [...] assunse l'impegno di stipulare con il ricorrente contratto di soggiorno per lavoro subordinato; concede alle parti termine di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.