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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 27 maggio 2005

 
est. Piazza
 

Nel procedimento ex art. 13 co 8 d.lgs 286/98 come modificato dal d.l. 271/04 R.G. n. 269/05 promosso da [...] contro il prefetto della provincia di Bologna e il questore della provincia di Bologna avente ad oggetto il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Bologna del 9.4.2005, recante intimazione a lasciare il territorio nazionale mediante accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo di forza pubblica; il decreto del questore di Bologna, in pari data, che disponeva l'accompagnamento immediato alla frontiera ed il trattenimento, nelle more, nel Centro di permanenza temporanea in via E. Mattei; il provvedimento con cui il questore di Bologna, in data 14.4.05, ha intimato al ricorrente di allontanarsi dall'Italia entro 5 giorni, ai sensi dell'att. 14, co 5 bis T.U. 286/98.

Il Giudice di pace avv. Cristina Piazza ha pronunciato il seguente decreto.

Letti. gli atti di causa, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.5.2005 premesso che il ricorrente chiedeva l'annullamento dei predetti provvedimenti poiché illegittimi per :

- Violazione dell'art. 13, co 5 e co 5 bis; T.U. 286/98 e falsa applicazione dell'art. 13, co 4, T.U. 286/98 in quanto il decreto di espulsione del prefetto del 9.4.05 prevedeva l'accompagnamento immediato alla frontiera ai sensi dell'art. 13, co 4 T.U. 286/98, e così conseguentemente il decreto del questore di Bologna, in pari data, disponeva l'accompagnamento coattivo, previo trattenimento al CPT, (in quanto era necessario acquisire i documenti per il viaggio), mentre in tale caso, come previsto dal Giudice di pace, che in sede di udienza del 12.4.05, non convalidava il trattenimento, doveva trovare applicazione la norma di cui all'art. 13 co 5.

- Violazione di legge per falsa applicazione dell'art. 14, co 5 bis del T.U. d.lgs. 286/98 per quanto riguarda il provvedimento del questore di Bologna del 15.4.05 contenente l'ordine di lasciare il territorio nazionale entro 5 giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co 5 bis, T.U. 286/98, in quanto tale provvedimento é stato emesso in violazione non solo del dettato normativo di riferimento, ma anche del decreto del Giudice di pace che ha negato all'udienza del 12.4.05 la convalida sia dell'accompagnamento sia del trattenimento per assenza dei presupposti di legge.

- Violazione del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.), dell'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (ratif con legge 848/55) e dell'art. 1 del Protocollo n. 7 alla. Conv. europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (reso esecutivo con legge 98/90) in quanto il ricorrente ha pendente un ricorso avanti al TAR Emilia Romagna avverso il decreto del questore di Bologna che gli ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno, con conversione da «minore età» a «lavoro». In sede cautelare detto TAR ha negato la sospensiva, ma avverso di essa é stato proposto appello davanti al Consiglio di Stato, con imminente fissazione dell'udienza di discussione della sospensiva.

Il provvedimento di diniego di rinnovo del titolo di soggiorno é atto presupposto del decreto di espulsione e l'efficacia del primo é ancora sub-judice, pertanto l'eventuale espulsione causerebbe una gravissima lesione del diritto di difesa garantito dalla Costituzione e delle norme internazionali e ratificate sopraccitate che prevedono l'obbligo dello Stato ospitante di garantire una difesa effettiva avanti all'autorità competente. Deduceva ancora il ricorrente l'illegittimità dell'atto presupposto al decreto di espulsione del prefetto impugnato, consistente nel decreto del questore di Bologna dei 2.10.04 di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto non riconosceva che lo stesso, da anni affidato come minorenne ai servizi sociali di Bologna, compiva con buoni risultati un percorso di integrazione, che il Comitato per i minori stranieri disponeva il «non rimpatrio» in considerazione delle condizioni disagiate della famiglia di origine, e d'altro canto considerava unicamente in motivazione le denuncie subite dal giovane nei primi anni di permanenza in Italia, facendone da lì solo derivare una definizione di pericolosità sociale.

Chiedeva pertanto l'istante la disapplicazione del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno in quanto illegittimo per i motivi qui succintamente esposti, con conseguente dichiarazione di annullamento del decreto del prefetto di espulsione de quo.

- Violazione dell'art. 13, co 3 e ss. T.U. d.lgs 286/98 per mancanza del nulla osta dell'A.G. in quanto poiché il permesso di soggiorno é stato rifiutato sul presupposto che il ricorrente avrebbe a suo carico varie denunce per reati, il prefetto della provincia di Bologna ovvero il questore erano tenuti ad acquisire il nulla osta dall'A.G. mentre di tale nulla osta non vi é traccia negli atti del procedimento espulsivo.

Diritto

Seguendo l'ordine espositivo del ricorso, si premette che nullo e senza effetti deve essere considerato il decreto del questore di Bologna di accompagnamento coattivo alla frontiera, ed il pedissequo ordine di trattenimento presso il CPT, in quanto nell'udienza del 12.4.05 il Giudice di pace non ha convalidato tali misure.

Si ritiene che il giudizio di convalida, fissato ai sensi degli artt. 13 e 14 T.U. inerisce non solamente al trattenimento presso il CPT, ma anche il relativo provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera,che se non convalidato é privo di effetti, giusta quanto disposto dall'art. 13, co 5 bis T.U.

Si condivide la motivazione del Giudice di pace di Bologna di non convalida dei provvedimenti in esame il quale ha affermato che «non sussistono i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dal d.l. 241/04 in quanto nella fattispecie all'interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 5, T.U. doveva essere intimato di allontanarsi dal territorio dello Stato».

Pertanto questo giudice ritiene che il decreto di espulsione del prefetto é illegittimo per violazione di legge nella parte in cui preveda l'immediato accompagnamento alla frontiera di Ilies, rientrando egli nella fattispecie di cui all'art. 13 co 5 T.U., e non in quella di cui all'art. 13 co 4. Infatti, la posizione del ricorrente il cui permesso di soggiorno non é stato rinnovato dal questore competente, deve essere a tutti gli effetti equiparata al caso dello straniero che non richiede il rinnovo del permesso di soggiorno scaduto, e per il quale é appunto previsto il trattamento più favorevole di cui all'art. 13 co 5 consistente nell'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro il termine di 15 gg., salvo che il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

La ratio della norma é di operare un trattamento diverso ed appunto più favorevole per gli stranieri che sono stati in regola con il permesso di soggiorno, a differenza di coloro che non hanno mai formalizzato la loro presenza sul territorio nazionale.

Ilies infatti era stato titolare di un permesso di soggiorno sino al maggio 2004 e ne aveva chiesto ritualmente il rinnovo, pertanto il prefetto doveva prevedere l'intimazione a lasciare il territorio dello stato entro 15 gg..

Oltretutto, il prefetto di Bologna non adduceva alcun motivo circa l'eventuale sottrazione all'esecuzione del provvedimento, unica eccezione alla regola di cui al citato art. 13 co 5, pericolo che comunque era da escludere nel caso in esame, poiché il ricorrente era (ed é) seguito dai servizi sociali del Comune di Bologna.

Ancora, illegittimo per violazione di legge é l'ordine del questore di Bologna impartito all'Ilies di lasciare il territorio dello Stato entro 5 gg dal 15.4.05.

Si premette che, in assenza di disposizioni normative, per giurisprudenza di merito costante é possibile diretta tutela avverso tale ordine nelle stesse forme della impugnazione dei provvedimenti di espulsione prefettizia, atteso lo stretto collegamento funzionale tra i due tipi di provvedimenti.

L'ordine, impartito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14, co 5 bis, T.U. é stato impartito in quanto non é stato possibile trattenere lo straniero al CPT per indisponibilità di posti, in assenza dei presupposti di legge, e quindi del legittimo ordine di espulsione del prefetto.

La misura di cui trattasi - gravata dalla sanzione penale di cui all'art. 14 co 5 ter in caso di non ottemperanza - può infatti essere disposta solo se non sia possibile il trattenimento nel CPT per mancanza di posti oppure siano trascorsi i termini di permanenza senza avere eseguito l'espulsione o il respingimento, in conseguenza all'ordine del prefetto di lasciare il territorio dello Stato nazionale con accompagnamento coattivo alla frontiera, e nel caso in esame tale presupposto non esisteva in quanto tale ultima previsione era contenuta illegittimamente nel decreto prefettizio, ed era comunque stata resa inefficace dal giudice della convalida.

In ultimo, giurisprudenza della Corte costituzionale ha più volte ribadito che il giudice ordinario in sede di impugnazione avverso il decreto di espulsione ha il potere di esercitare il sindacato incidentale sulla legittimità dell'atto presupposto allo stesso, che consiste nell'atto di rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno e se del caso di disapplicarlo, con effetto di annullamento per illegittimità derivata sul decreto di espulsione.

Tali poteri derivano dal riconoscimento della natura dei provvedimenti espulsivi e dei provvedimenti esecutivi dell'espulsione, destinati ad incidere su diritti fondamentali della persona e, nella quasi totalità dei casi, sulla libertà personale.

Pertanto, questo giudice dichiara la illegittimità del decreto di espulsione del prefetto della provincia di Bologna del 9.4.05, notificato in pari data al ricorrente, disapplicato l'atto presupposto consistente nel decreto del questore di Bologna del 2.10.2004, con il quale respingeva l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno ritenuto illegittimo per difetto di motivazione e violazione di legge e quindi per i seguenti motivi.

Per il combinato disposto di cui agli artt. 13, co 2 lett. b d.lgs. 286/98 e dell'art. 5 comma 5 T.U. n. 286/98, il rinnovo del permesso di soggiorno é stato rifiutato ritenendo il ricorrente persona socialmente pericolosa in quanto appartenente alla categoria di cui all'art. 1 L. 1423/56.

La pericolosità sociale di Ilies é stata desunta da parte del questore dall'esistenza di n. 3 procedimenti penali per delitti contro il. patrimonio e la persona ancora non definiti di cui due iscritti al registro delle notizie di reato del 2003 e uno - che riunisce sette procedimenti penali - del 2002, e n. 2 denuncie per furto aggravato rispettivamente del 11.4.02 e dei 17.5.02, con false generalità. Concludeva tale autorità deducendo la inclinazione e predisposizione a delinquere dell'Ilies anche successivamente al ricovero dello stesso presso la comunità «La Mongolfiera».

Ora, giurisprudenza costante di legittimità sostiene che il giudizio di pericolosità sociale che sottende al diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e all'espulsione deve essere approfonditamente motivato dal prefetto, altresì ha affermato che il controllo giurisdizionale del giudice, sollecitato dallo straniero in sede di opposizione alla misura espulsiva, deve essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione, considerando quindi il carattere oggettivo degli elementi fondanti i sospetti e le presunzioni, il requisito dell'attualità della pericolosità, la necessità di un esame globale della personalità del soggetto, verificando ancora la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'amministrazione.

Comparando i suddetti elementi si sostiene che a fronte di procedimenti penali numerosi, ma non definiti, commessi tra il 2002 e il 2003, occorre considerare il percorso di integrazione sociale e scolastico compiuto dal ricorrente e supportato dalla documentazione in atti del servizio sociale del comune di Bologna, nonché il parere del Comitato per i minori stranieri del 2003 (doc. n. 9) che stabiliva il non rimpatrio in considerazione delle condizioni disagiate della famiglia del ricorrente.

Dagli atti di causa e dalle risultanze dell'udienza del 6.5.05 si evince che in applicazione della normativa a favore del minore straniero non accompagnato di cui all'art. 31 e 32 T.U., il comune di Bologna tramite i servizi sociali, ha investito molto sul percorso riabilitativo del minore Ilies, che proprio per il riconoscimento dello stato di sbandamento dettato dal bisogno, descritto nel decreto del Comitato dei minori sopraccitato, ha attivato una serie di misure ed attività quali la psicoterapia, la frequentazione di corsi serali per la licenza media, l'avviamento al lavoro etc.(vedi doc. 11 e 12) seguiti con esito positivo dal ricorrente, tali da permettere allo stesso la ricostruzione di una nuova personalità, elementi tutti ignorati dal questore di Bologna in sede di motivazione del diniego del rinnovo.

Pertanto, la motivazione del questore deve ritenersi non completa, illogica e contraddittoria, in quanto non considera affatto e conseguentemente non compara tutti gli elementi facenti parte «la storia» di Ilies a tutt'oggi seguito con grande interesse dai servizi sociali del comune di Bologna, come risulta in atti e anche testimoniato dalla assistente sociale [...] sentita all'udienza del 6.5.05.

P.Q.M

accoglie il ricorso,e conseguentemente previa disapplicazione del provvedimento del questore di Bologna quale atto presupposto, recante rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno del 2.10.04, in quanto illegittimo, dichiara nullo e senza effetto il decreto di espulsione del prefetto della provincia di Bologna del 9.4.05;

considerato che il decreto di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento al CPT del questore di Bologna del 9.4.05 sono nulli e senza effetto in quanto non convalidati in sede di udienza del 12.4.05 dal Giudice di pace di Bologna; dichiara nullo e senza effetto il decreto del questore di Bologna del 15.4.05 recante ordine di allontanamento entro 5 giorni ai sensi dell'art. 14, co 5 bis T.U. Nulla per le spese.