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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Pisa, decreto del 18 maggio 2005

 
est. Bongiorno
 

Ricorso n. 49/05 R.G. Mod. 6 Gdp presentato da [...] avverso la questura di Pisa, in persona del questore pro tempore, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento Cat. A.11/2005, emesso e notificato in data 21.4.05, con il quale é stato ordinato al predetto di allontanarsi dal territorio italiano entro cinque giorni dalla notifica dello stesso, e di ogni altro atto connesso e consequenziale.

All'udienza del 18.5.05 ha assunto la decisione come da decreto motivato che segue.

Il Giudice di pace

Ritiene ammissibile il ricorso proposto dal sig. [...] avverso il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale atteso che, nel silenzio della legge, in virtù dei principi generali dell'ordinamento, la competenza e la giurisdizione in ordine alla sua legittimità e/o esecuzione, deve essere attribuita all'A.G.O., trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà personale dello straniero e quindi su un diritto soggettivo. Del resto ragioni di coerenza sul piano sistematico e di effettività delle situazioni soggettive, giustificano l'ammissibilità di questo tipo di ricorso che appare l'unica soluzione interpretativa conforme alla Costituzione ed al dettato al normativo in materia di immigrazione e condizione dello straniero.

Nel merito il ricorso deve trovare accoglimento vista la documentazione prodotta dal ricorrente, stante la pendenza di una procedura ex art. 31, comma 3 d.lgs. 286/98.

La necessità di salvaguardare l'interesse superiore dei figli minorenni giustifica ed impone di attendere il pronunciamento del tribunale per i minorenni in ordine al ricorso proposto dal sig. Stancu e che, pertanto, nelle more del giudizio, la esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento recherebbe pregiudizio a tale superiore interesse.

Irrilevante appare il richiamo alla normativa regolamentare di attuazione del T.U. d.p.r. 394/99 laddove all'art. 11, comma 1 lett. c. quinquies prevede il rilascio del permesso di soggiorno a favore del genitore di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 3 T.U., solo per cure mediche, atteso che la giurisprudenza del tribunale per i minorenni di Firenze, formatasi anche successivamente all'entrata in vigore delle modifiche regolamentari, ha esteso l'ambito applicativo del proprio potere autorizzativo a tutte quelle esigenze connesse allo sviluppo psicofisico del minore.

Vista la richiesta ammette il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato,

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso, annulla il provvedimento impugnato. [...].