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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto dell'11 aprile 2005

 
est. Maccaferri
 

Letti gli atti di causa, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza tenutasi il 14.3.05; premesso in fatto che con decreto emesso in data 7.12.04 il prefetto della provincia di Bologna disponeva l'espulsione dallo Stato italiano del cittadino ecuadoregno [...] nato [...] in quanto: "non ha richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia"; premesso che il ricorrente in data 4.2.05 proponeva ricorso al Giudice di pace di Bologna chiedendo l'annullamento del suddetto provvedimento di espulsione, del quale assumeva l'illegittimità [...].

Osserva

In ordine al punto 1) delle motivazioni di cui al ricorso si rileva che secondo la disposizione di cui all'art. 13 co. 3 d.lgs. 286/98 la richiesta del nulla osta all'autorità giudiziaria deve essere effettuata dal questore prima di eseguire l'espulsione. Ne discende che tale richiesta attiene alla fase esecutiva del provvedimento di espulsione e non al momento di emanazione del provvedimento medesimo. Inoltre la richiesta del nulla osta attiene a profili di tutela dell'interesse pubblico connessi al procedimento penale e non alla posizione dello straniero il quale vede tutelato il diritto alla difesa dall'art. 17 d.lgs. 286/98. In tal senso si veda la giurisprudenza di merito del tribunale di Bologna e della Suprema Corte. Pertanto questo motivo di ricorso non può essere accolto. In merito alla doglianza relativa al punto 2) si osserva come sia documentalmente provata la presenza in Italia del figlio minore, e il suo riconoscimento da parte del padre, odierno ricorrente, testimonialmente risulta provato la sua convivenza con il ricorrente e l'apporto economico che il medesimo riserva al figlio. Tuttavia l'art. 19 lett. c) invocato dal ricorrente attiene ai conviventi con cittadini di nazionalità italiana. Non si può riconoscere tale qualifica al figlio minore del ricorrente. Anche sotto questo profilo pertanto il ricorso non può essere accolto.

Tuttavia la domanda proposta di vedere riconosciuto il diritto alla famiglia merita in questa sede un approfondimento. Infatti non vi é dubbio che l'espulsione sia un provvedimento che non solo limita la libertà di soggiorno e di circolazione dello straniero ma può ledere anche alcuni diritti soggettivi di cui é comunque titolare ogni straniero in ogni modo presente sul territorio nazionale; il diritto di vivere in famiglia é senza dubbio uno di questi. E' altrettanto indubitabile che il giudice ordinario competente sui ricorsi avverso i provvedimenti amministrativi di espulsione, chiamato a valutare la lesione di un diritto soggettivo, e quindi se in base alle disposizioni legislative vigenti appartenga o no all'amministrazione i poteri di limitare tali diritti, sia il Giudice di pace, rimanendo riservato, ai sensi dell'art. 31 co. 3 d.lgs. 286/98 al tribunale dei minorenni il potere, in determinati casi, di autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare del minore. La valutazione di legittimità svolta dal giudice ordinario non importa il rilascio di un permesso di soggiorno che dovrà comunque essere richiesto alla competente autorità. Ne discende che l'eccezione di incompetenza svolta dalla prefettura nei confronti del Giudice adito nel caso in esame non é accoglibile, in quanto la valutazione che in questa sede viene richiesta riguarda l'eventuale lesione del diritto soggettivo alla famiglia del ricorrente.

Tutto ciò premesso si ritiene che il motivo d'opposizione di cui al presente ricorso, in merito a tale punto debba essere accolto. Da un lato é nota l'interpretazione giurisprudenziale costituzionalmente orientata che afferma che in caso d'irregolarità nel soggiorno dello straniero vadano valutate le specifiche condizioni dello stesso.

A questo proposito va rilevato che senza perplessità risulta agli atti l'identificazione e la presenza in Italia del figlio minore dello stesso, la sua convivenza con il padre e con la madre e l'aiuto economico che il ricorrente riesce a dare alla famiglia; che il ricorrente, allo stato, non presenta sintomi di particolare capacità criminale vista l'unicità del procedimento penale segnalato a suo carico, per cui pende appello, e l'odierno inserimento nella comunità di assistenza «Associazione Viale K» di cui é stata fornita prova testimoniale; pertanto va valutata l'esigenza di assistenza della prole in età infantile e l'esistenza di un ipotizzabile diritto dei minori ad ottenere un permesso di soggiorno in Italia in quanto esclusi dalla possibilità d'espulsione. Alla luce dell'orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale che privilegia la tutela al diritto dell'unità familiare, in quanto diritto fondamentale della persona e perciò spettante anche agli stranieri, e del tribunale di Bologna (v. ordinanza del 5.10.2002), si può ritenere che tali esigenze non possano essere subordinate alle ragioni del provvedimento amministrativo in oggetto e che pertanto il ricorso vada accolto. Non si dispone il beneficio del gratuito patrocinio in quanto non personalmente richiesto dall'interessato, si ritiene pertanto di compensare le spese di causa.

P.Q.M.

accoglie il ricorso di cui in premessa e dichiara nullo e di nessun effetto il decreto d'espulsione disposto dal prefetto della provincia di Bologna in data 7.12.04 nei confronti del cittadino dell'Ecuador [...].