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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Milano, decreto del 24 febbraio 2005

 
est. Cataldi
 

Il Giudice di pace di Milano, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 17 febbraio 2005, nel procedimento n. 43/05 ex art. 13 d.lgs. n.286/1998 e succ. mod.; letti gli atti di causa, premesso che con ricorso in data 9 febbraio 2005,  [...] chiedeva la declaratoria di nullità e di inefficacia del decreto di espulsione n. 1291/Id/05 emesso in data 7 febbraio 2005 dal prefetto della provincia di Milano e notificato in pari data; che in udienza era presente il difensore, avv. [...]; che l'amministrazione ha fatto pervenire controdeduzioni scritte in data 16.2.2005,

osserva

Il ricorrente denuncia l'illegittimità del provvedimento impugnato per difetto di motivazione deducendo che il prefetto, nell'adottare il provvedimento espulsivo, non ha giustificato in alcun modo come sia giunto alla conclusione che il ricorrente non abbia chiesto il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi.

I motivi sono fondati. L'autorità amministrativa non fornisce adeguata motivazione del fatto che il ricorrente non avesse richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia, violazione che può ravvisarsi nel momento in cui si abbia conoscenza del momento in cui abbia avuto inizio il trattenimento sul suolo nazionale.

Non sono stati forniti elementi a comprova del presunto ingresso in data 19 marzo 2004. Se tale circostanza si dovesse desumere dalle dichiarazioni stesse del ricorrente in sede di fermo (segnalazione questura di Milano del 7.2.2005, cat. A11/05), va rilevato che vi é violazione dei diritti di difesa dello straniero ogni qualvolta l'autorità amministrativa non provvede a tradurre in lingua conosciuta all'espellendo il contenuto dei provvedimento restrittivo la sua libertà personale.

La mancata traduzione degli atti (in particolare del verbale reso dall'ufficio immigrazione della questura di Milano) nella lingua da lui conosciuta (il rumeno, come da egli stesso dichiarato) comporta che la dichiarazione da altri stilata della data di ultimo ingresso in Italia del ricorrente non possa assumere valore confessorio della dedotta circostanza, della cui attestazione ad opera dello straniero non si può essere certi né attribuirle valenza solenne ed autentica.

Il ricorrente, peraltro, risulta essere titolare di regolare passaporto ed ha esibito, anche nella precedente udienza per la convalida del trattenimento, biglietto di viaggio acquistato in data 3.2.2005 relativo alla tratta Romania-Italia-Milano, a comprova del fatto che sarebbe stato sottoposto a controllo solo quattro giorni dopo il suo ingresso in Italia.

Alla luce di quanto esposto l'atto impugnato deve ritenersi illegittimamente reso in quanto emesso anteriormente alla decorrenza degli otto giorni lavorativi stabiliti dalla legge.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto espulsione emesso dal prefetto della provincia di Milano il 7.2.2005, n. 1291/Id/05 nei confronti di [...].