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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Perugia, decreto del 9 aprile 2004

 
rel. Giardino
 

Visto il ricorso ex art. 95 d.p.r. 396/2000 presentato da [...] avverso il rifiuto dell'Ufficiale di anagrafe del Comune di Perugia di iscrizione di essa istante nei Registri anagrafici e di rilascio della carta di identità; [...].

Osserva

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere rigettato, apparendo corretto il rifiuto dell'ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia di procedere all'iscrizione della ricorrente nei registri anagrafici di questo Comune, e di rilasciarle la carta di identità.

Alquanto peculiare é la situazione della ricorrente, la quale é stata dichiarata apolide da parte di questo stesso tribunale proprio in forza di una situazione di estrema incertezza sia relativamente al luogo di nascita che alle esatte generalità (nel provvedimento, nel quale espressamente non si fa menzione di alcun dato identificativo della ricorrente, oltre il nome, si precisa come nel ricorso si fosse mostrata incertezza anche sulla data di nascita, che nel corso del procedimento la [...] aveva poi indicato nel 24.8.63); nello stesso provvedimento, si precisava inoltre come non risultasse formato alcun atto di nascita. Reputa la ricorrente sufficiente il riconoscimento dello status di apolide, che implicitamente costituirebbe affermazione giudiziale di "esistenza", per legittimare la ricorrente all'iscrizione nei Registri dello Stato Civile del Comune di Perugia, ove ella ora abita, e per ottenere il rilascio della carta di identità, posto che, ai sensi dell'art.7 del d.p.r. 30.5.89 n. 223 l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente può avvenire, oltre che per nascita (lett. a) del citato art. 7 o per trasferimento di residenza o per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune (lett. c) dello stesso articolo, proprio per "esistenza giudizialmente dichiarata".

Come peraltro precisato dall'ufficiale di Stato Civile, il rilascio della carta di identità e la previa iscrizione nei registri anagrafici, presuppone, oltre che la prova dell'effettiva residenza dell'istante nel Comune (nel caso di specie conseguita), anche il compimento di indagini sulla identità della persona richiedente, della quale devono essere forniti, oltre che il sesso ed il nome, anche la data ed il Comune di nascita (ai sensi dell'art.20 del d.p.r. 223/89 cit.), attraverso appositi "documenti di riconoscimento", tra i quali non é sicuramente ricompreso il permesso di soggiorno (che é il solo documento in possesso della ricorrente).

Né appare possibile ritenere sufficiente allo scopo la sentenza che ha riconosciuto lo stato di apolidia, che significativamente non riporta alcun dato anagrafico della ricorrente oltre al nome (avendo ciò costituito proprio il fondamento della pronuncia di attribuzione dello status di apolide); sentenza, che non può essere considerata analoga alla dichiarazione di "esistenza giudizialmente. dichiarata" di cui all'art.7, lett. b) d.p.r. 223/89, che non può intendersi limitata all'affermazione della esistenza in vita di una persona (ovviamente presupposta dal riconoscimento dello status di apolide), ma essere estesa all'affermazione giudiziale di tutti i requisiti minimi per la compiuta identificazione del soggetto (utili, tra l'altro, per l'iscrizione anagrafica), compresa l'indicazione del luogo e della data di nascita (dati normalmente presenti in una sentenza che accerti l'esistenza giudiziale, ma non indispensabili in senso individuante per il riconoscimento dell'apolidia). Poiché é indispensabile per il rilascio della carta di identità e l'iscrizione nei registri anagrafici la compiuta indicazione di complete generalità del richiedente, sarà pertanto onere della ricorrente procedere preliminarmente al compimento di quelle attività indispensabili per l'accertamento delle complete generalità, secondo le stesse indicazioni provenienti dall'ufficiale di stato civile (formazione dell'atto di nascita con provvedimento dell'autorità giudiziaria, ex art.451 c.c.; iscrizione in un apposito registro presso il Ministero dell'interno, ex art. 2, comma 4 L. 1228/54; non appare invece possibile l'iscrizione anagrafica presso l'Istituto di pena ove la ricorrente é stata ristretta - il cui Direttore é responsabile a rendere le dichiarazioni anagrafiche, ex art. 6, comma 2 e 13 d.p.r. 223/89 -, essendo la [...] in stato di libertà).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.