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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, decreto del 5 marzo 2003

 
rel. Cosentini
 

[...] Premesso che il ricorrente, cittadino cubano espatriato dalla Repubblica di Cuba il [...] senza farvi più ritorno, chiede a questo tribunale accertarsi il suo status di apolidia, rappresentando la peculiare condizione che l'ordinamento cubano riserva al cittadino che, trattenendosi all'estero per oltre 11 mesi dalla data di scadenza del visto di espatrio, nel momento in cui rientra in Cuba é considerato immigrante e come tale deve ottenere un permesso d'ingresso con validità limitata e temporanea che gli consente unicamente di visitare il suo Paese, scaduto il quale é costretto a lasciare il territorio cubano, condizione pertanto che, equiparata alla condizione del turista straniero che intenda visitare Cuba, evidenzierebbe uno status di perdita della cittadinanza cubana, concretizzandosi nel disconoscimento del più significativo e fondamentale diritto del cittadino di mantenere un legame effettivo con il proprio Paese.

Ritenuta preliminarmente la competenza a pronunciarsi di questo tribunale, adito con ricorso nelle forme del procedimento camerale di volontaria giurisdizione.

Ritenuto invero che, legittimamente adito il tribunale quale ufficio giudiziario competente in via esclusiva a pronunciarsi sulle cause relative allo stato e alla capacità delle persone (art. 9 c.p.c., compreso nel Libro I "Disposizioni generali"), la circostanza che sia stato promosso non già giudizio di cognizione ordinaria (quale disciplinato al Libro II "Del processo di cognizione"), bensì giudizio camerale (quale disciplinato al Libro IV "Dei procedimenti speciali", e precisamente al Capo VI del Titolo II di detto Libro), trova fondamento di legittimità nella stessa rubrica del Titolo II del Libro IV "Dei procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone", e quindi in una previsione espressa di procedimenti in materia di stato delle persone, che non sembrano proprio trovare in detto Titolo II un'elencazione tassativa, esplicitamente esclusa dal disposto di cui all'art. 742 bis c.p.c., compreso nel Capo VI di detto Titolo ("... le disposizioni del presente capo si applicano a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ancorché non regolati dai capi precedenti o che non riguardino materia di famiglia o di stato delle persone".

Ritenuto inoltre che il carattere non contenzioso della presente procedura trovi ragion d'essere nella precipua natura dell'istanza proposta, diretta ad accertare la mancanza di legame di appartenenza del ricorrente ad uno Stato diverso dal nostro, e quindi nell'accertamento di uno status che, se per un verso può essere presupposto di diritti e doveri sul territorio sovranazionale (vedi art. 1 Convenzione New York 28.9.1954 e art. 15 Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite 10.12.1948) e nazionale (vedi ad esempio artt. 1, 4, 5, 9, 16 L. 5.2.1991 n. 91, rivolti anche all'apolide in presenza peraltro di diversi ulteriori requisiti), dall'altro tuttavia non instaura né potrebbe instaurare alcuna diretta relazione di appartenenza al nostro ordinamento e territorio, il quale pertanto non può avere interesse a contrastare un accertamento ai cui effetti rimane comunque estraneo se non per le necessità di rivolgere all'apolide, al pari che allo straniero, unicamente quel complesso di norme che ne disciplinano la possibile presenza sul nostro territorio in ambiti civili, penali, di ordine pubblico o amministrativo.

Ritenuto altresì che il richiesto accertamento giudiziario non trovi impedimento nella previsione di una possibile certificazione amministrativa della condizione di apolidia, quale consentita dall'art.17 d.p.r. 12.10.1993 n. 572, non essendo quest'ultima contemplata, né quale unica modalità di accertamento di detto status (é usata l'espressione...il Ministero dell'interno può certificare... e non già l'espressione ...certifica.. o ...deve certificare...), né quale procedura necessariamente preventiva all'accertamento giudiziario, e considerando che, se da un lato il procedimento amministrativo ha natura meramente certificativa, dall'altro la procedura giurisdizionale, non solo non può essere mai negata a tutela di un diritto soggettivo (quale il riconoscimento di apolidia, cui viene riconosciuta protezione anche a livello sovranazionale), ma consente in ogni caso un accertamento valutativo e discrezionale con efficacia di giudicato formale, sia pure nei limiti di un accertamento rebus sic stantibus, ossia allo stato degli atti e delle circostanze, soggetto a possibili revoche o modifiche quali sempre possibili per i procedimenti camerali (art.742 c.p.c.).

Ritenuto che, tutto ciò premesso, possa quindi procedersi ad esaminare nel merito la fondatezza dell'istanza proposta.

Visto il parere negativo del pubblico ministero, che in data 11.1.2002 si oppone all'accoglimento del ricorso. Esaminata la documentazione tutta prodotta dal ricorrente, sentito personalmente all'udienza del 12.2.2003. Letta la normativa dello Stato di Cuba, da questa Collegio richiesta al Ministero di giustizia italiano con ordinanza 27.2.2002 e successivi solleciti, e quindi trasmessa in data 14.11.2002, nei limiti di quanto pervenuto all'Ufficio legislativo del nostro Ministero dal Ministerio de Relaciones Exteriores della Repubblica di Cuba con lettera di accompagnamento 18.10.2002 (Ley de Migration n. 1312, Ley de Extranejra n. 1313, come pubblicate in Gaceta Oficial 24.9.1976, Costituction del la Republica de Cuba artt. da 28 a 33).

Rilevato che, sia l'Ambasciata di Cuba in Roma con nota del 17.4.1996, sia l'Ambasciata d'Italia a L'Avana (Cuba) con nota del 16.4.2002, entrambe in risposta a richieste di chiarimenti rivolte loro dal legale del ricorrente, riferiscono che i cittadini cubani che viaggiano per motivi di turismo e si trattengono all'estero per oltre 11 mesi sono considerati immigranti ... nel momento in cui desiderano visitare Cuba devono chiedere un permesso d'ingresso presso il Consolato di Cuba ... che potrà essere revocato o conferito a criterio delle autorità cubane d'immigrazione (così l'Ambasciata di Cuba, che si astiene dall'indicare la fonte normativa o regolamentare di tale disciplina, e in termini del tutto analoghi il Consolato italiano in Cuba, che si riferisce genericamente a una vigente normativa ... appresa da informazioni acquisite presso queste Autorità).

Rilevato che la normativa che il Ministero di giustizia italiano ha richiesto e ottenuto dalle autorità cubane (Direccion Juridica Ministerio de Relaciones Exteriores, Republica de Cuba), non sembra essere completa, in quanto sia la Ley de Migration, sia la Ley de Extranejra rimandano a un regolamento, non pervenuto, cui sembra rimessa in maggior dettaglio la disciplina, rivolta a cittadini e stranieri, circa le condizioni di ingresso, permanenza e uscita dal territorio (parimenti nessuna risposta perveniva al legale del ricorrente che in data 7.1.2003 chiedeva all'Ambasciata cubana l'inoltro dei suddetti Regolamenti di attuazione).

Rilevato che nessuna risposta é direttamente pervenuta a questo Ufficio da parte dell'Ambasciata di Cuba in Roma, cui in data 25.3.2002 e 27.5.2002 veniva trasmessa la richiesta di questo Collegio 27.2.2002 di invio, sia di normativa cubana inerente acquisto e perdita della cittadinanza cubana, sia di informazioni dettagliate circa la norma regolamentare in oggetto che, menzionata dal ricorrente, veniva indicata nelle note dell'Ambasciata in termini che tuttavia non sembravano consentire di distinguere tra testuale previsione normativa (operativa per tutti i cittadini cubani e quindi anche per il ricorrente, ancorché non avesse tentato un rientro in patria) ovvero mera prassi amministrativa discrezionale (differentemente attuata nei confronti dei cittadini, ad esempio in relazione a vicende pregresse degli stessi o della famiglia). [...].

Preso atto dei restanti documenti prodotti dal ricorrente attestanti, in ambito giornalistico, divulgativo, ovvero in pronunce giurisprudenziali, il principio, che si asserisce notorio, secondo cui i cittadini cubani che per turismo si trattengono all'estero per oltre 11 mesi sono considerati immigranti, avendo per il solo fatto della protratta permanenza all'estero perduto la cittadinanza (vedi ad esempio decreto tribunale Firenze 28.2.2000).

Ritenuto che gli elementi documentali raccolti, e significativamente la stessa difficoltà dell'Ufficio ad entrare in possesso di normativa cubana completa, nonché la mancanza di un'esplicita risposta, da parte delle autorità cubane sollecitate, in termini anche soltanto di generica negazione dell'assunto normativo in oggetto, inducono questo tribunale a ritenere provato che l'ordinamento di Cuba contempli al proprio interno la peculiare condizione riservata al proprio cittadino che, violando il limite massimo di uscita dal Paese, quale consentito ed esplicitamente indicato nel passaporto all'atto dell'espatrio (sembra tollerato un periodo di 11 mesi successivo alla scadenza del permesso d'espatrio), si trovi a dover richiedere un nuovo permesso d'ingresso ove desideri rientrarvi, permesso che gli verrà concesso solo ai fini di una mera visita di durata limitata (in tal senso il permesso d'entrata in Cuba, per la durata di soli "21 dies", che si rileva apposto dall'Ambasciata di Cuba in Milano e Roma sul passaporto di tre differenti cittadini cubani - produzione ricorrente docc. 4, 5, 6 - che, trattenutisi all'estero per un periodo superiore al limite massimo consentito, avevano già ottenuto dal tribunale di Prato dichiarazione di apolidia, permesso che risulta concesso per "una vez" in un arco di tempo limitato, da 1 a 3 mesi).

Ritenuto possa ritenersi parimenti provato che tale trattamento, indipendentemente dal fatto che trovi la propria fonte in una norma statuale ovvero in una consolidata prassi amministrativa, di fatto sia stato riservato al ricorrente, non potendo attribuirsi diverso significato alla dizione "definitivo" che il Ministero degli interni cubano attesta il [...] nel certificato rilasciato [...], con riferimento all'uscita dell'[...] del Pais il [...] (e si noti che tale data é successiva di un anno la data della sua effettiva uscita da Cuba - il timbro in tal senso sul suo passaporto é del [...] e quindi, decorsi i 30 dias concessi di permiso viaje exterior, la sua definitiva uscita dal Paese viene fatta risalire al decorso degli 11 mesi successivi la scadenza del permesso di soggiorno estero).

Ritenuto che, come la cittadinanza si sostanzia nell'esistenza di un legame effettivo, stabile e permanente tra lo Stato, nell'esplicazione della sua potestà di governo sul territorio e sui propri sudditi, e questi ultimi che, cittadini componenti il popolo, rappresentano elemento costitutivo dello Stato, e come da ciò consegua il diritto del cittadino di ricevere protezione dal proprio Stato, di risedere nel suo territorio senza limiti di tempo, di non poterne essere allontanato (si veda in tal senso Corte costituzionale, ordinanza 24.2.1994 n. 62, nel ribadire la legittimità del differente trattamento tra cittadini e stranieri), così al contrario la ritenuta definitività dell'allontanamento del cittadino dal proprio Stato, tale da impedire allo stesso di farvi rientro se non in forza di uno specifico e limitato permesso di mera visita temporanea, non può che evidenziare l'avvenuta scissione di quel legame effettivo, stabile e permanente tra lo Stato e il suo cittadino in cui si concretizza lo status civitatis [...].

Ritenuto pertanto che, ancorché la Costituzione cubana non preveda la perdita della cittadinanza cubana se non per cause legalmente stabilite (che tuttavia non sono state portate a conoscenza di questo Ufficio nonostante esplicita richiesta), ed ancorché non risulti emanato un provvedimento formale della Repubblica di Cuba che testualmente privi [...] della cittadinanza cubana, possa tuttavia affermarsi che il trattamento riservato al ricorrente dal proprio Stato, del tutto equiparabile a quello riservato allo straniero (il suo rientro nel Paese é subordinato a permessi, regole e condizioni quali previste per i visitantes, una delle categorie che la Ley de Migration, articulo 3, elenca tra los stranjeros y personas sin ciudadania), si concretizzi in una inequivoca manifestazione di rifiuto dell'organo nazionale ad accordargli la tipica protezione spettante all'individuo in qualità di cittadino del suo Stato interpretabile quindi come atto di privazione della cittadinanza cubana.

Ritenuto che, condividendosi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di non cittadinanza può essere accertata non soltanto in relazione all'esistenza di un atto formale dello Stato di privazione della cittadinanza, bensì anche per il manifestarsi di atti univoci di quello Stato di denegata tutela dell'individuo come cittadino, possa quindi affermarsi che allo stato il ricorrente [...] risulti persona priva della cittadinanza cubana, e come tale, risultando privo dell'unica cittadinanza di cui era titolare (ovvero non risultando la sua appartenenza ad altra comunità nazionale), possa dichiararsene la condizione di apolidia.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso proposto, dichiara che [...] nato a [...] si trova in condizione di apolidia.