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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Ravenna, decreto del 16 marzo 2005

 
est. Vignati
 

Letto il ricorso presentato da [...] al fine di ottenere la declaratoria dello stato di rifugiato politico avente diritto all'asilo nel territorio dello Stato italiano, anche a norma del terzo comma dell'art. 10 della Costituzione; a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 23.2.2005; ritenuta la propria competenza sulla base del dettato normativo di cui al D.L. n. 416/1989 e del fatto che nel presente procedimento viene fatto valere, alla stregua della (come si vedrà, corretta) prospettazione della parte, un diritto soggettivo avente anche radice costituzionale in una norma, va aggiunto, immediatamente precettiva;

valutato il positivo parere in data 1.3.2005, espresso dal p.m. intervenuto in rapporto ad una controversia avente ad oggetto diritti di stato della persona;

rilevato che l'interesse ad agire é, nella specie, rappresentato dal negativo tenore delle statuizioni con cui la competente Commissione per il riconoscimento di tale status, affrontando il merito dell'istanza, si é espressa;

ritenuto che l'interessato, oltre ad aver compiutamente dedotto e documentato una situazione soggettiva fonte di conclamata persecuzione e tale da porre in pericolo la propria vita ed incolumità fisica (si veda, in atti, l'ordine della polizia irachena avente ad oggetto la ricerca dell'odierno ricorrente) ha posto in rilievo l'esistenza, nel proprio Paese di origine, di una congiuntura politico-istituzionale gravemente sfavorevole in ordine al riconoscimento di un incontrastato esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, essendo innegabile che, al momento, in territorio iracheno é in atto un vero e proprio stato di guerra accompagnato da una faticosa instaurazione delle libertà democratiche, mancando ancora un governo autoctono in grado di fronteggiare i devestanti focolai di terrorismo volti a perpetrare, con le stesse modalità impiegate in costanza del pregresso regime e con allarmante, brutale efficacia, stati di violenza e repressione nei confronti di qualsiasi dissenziente (siano essi tali per religione e/o etnia);

considerato che bastano questi essenziali rilievi per riscontrare nella posizione soggettiva odiernamente fatta valere i presupposti per ottenere lo stato di rifugiato politico abbisognoso, al contempo, del diritto di asilo affermato, come si é detto, con norma immediatamente precettiva, dal terzo comma dell'art.10 della Costituzione;

P.Q.M.

il Giudice, in accoglimento del ricorso, dichiara in capo al ricorrente [...] lo stato di rifugiato politico con diritto di asilo, cui deve seguire, in via di ottemperanza, ogni conseguente statuizione da parte delle autorità di Polizia in senso favorevole al permesso di soggiorno di tale persona.