ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Catania, decreto del 5 agosto 2004

 
est. Lima
 

Letti gli atti del procedimento n. 8254/04 R.G. Pres. e il ricorso ex art. 669 bis e segg. c.p.c. proposto da [...] osserva quanto segue.

L'odierno ricorrente chiede l'adozione, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento cautelare che assicuri la futura efficacia di una emittenda sentenza che riconosca il suo diritto di asilo in Italia. Allo stato, salvo quanto potrà emergere successivamente, nel corso dell'instaurando giudizio, sussiste con evidenza, a fondamento del ricorso, il requisito del c.d. fumus boni iuris.

1. Il 3 comma dell'art. 10 della Costituzione dispone che "ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana". Ed é pacifico che:

- "L'asilo politico costituisce oggetto di un diritto soggettivo perfetto tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria": tribunale Roma, 1.10.1999, in Giurisprudenza di Merito, 2000, I, 3030;

- "Le controversie che riguardano il diritto di asilo, di cui al comma 3 dell'art. 10 Cost., rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di un diritto soggettivo al quale non é applicabile la disciplina sullo "status" di rifugiato (d.l. n. 416 del 1989, conv. in l. n. 39 del 1990), la quale, invece, espressamente prevede la giurisdizione del giudice amministrativo": Cass. S.U., 26.5.1997, n. 4674

- "La qualifica di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 costituisce, come quella di avente diritto all'asilo (dalla quale si distingue perché richiede quale fattore determinante un fondato timore di essere perseguitato, cioè un requisito non richiesto dall'art. 10, comma 3, Cost.), una figura giuridica riconducibile alla categoria degli "status" e dei diritti soggettivi, con la conseguenza che tutti i provvedimenti assunti dai competenti organi in materia hanno natura meramente dichiarativa e non costitutiva, e le controversie riguardanti il riconoscimento della posizione di rifugiato (così come quelle sul riconoscimento del diritto di asilo) rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria": Cass. S.U. 17.12.1999, n. 907.

2. L'unico presupposto per il riconoscimento del diritto di asilo allo straniero é la sua provenienza da un Paese nel quale sia impedito l'esercizio effettivo (sicché irrilevante é che esso sia solo teoricamente affermato, ma non concretamente praticato) delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana.

Questa nobile disposizione é ispirata con evidenza a un principio solidaristico che, per un verso e direttamente, offre in condivisione nel territorio del nostro Stato, a chi non possa goderne nel suo, i beni che la nostra Costituzione considera essenziali per una vita con dignità umana e, per altro verso e indirettamente, stimola (a fronte delle conseguenze di una ospitalità che per il nostro Paese potrebbe anche risultare onerosa) chi di volta in volta ha responsabilità di governo e di rappresentanza del nostro Paese ad adoperarsi sul piano internazionale per rimuovere le condizioni che in altre parti del mondo privino gli uomini di diritti che i nostri costituenti hanno ritenuto essenziali.

3. L'odierno ricorrente risulta provenire dalla Palestina. La condizione di gravissima violazione dei più elementari diritti umani che patiscono coloro che vivono in quella terra martoriata é talmente notoria da non essere necessarie approfondite considerazioni sul punto. Una descrizione sintetica di quella complessa situazione si trae dal rapporto del 2004 della nota organizzazione che opera per la difesa dei diritti umani Amnesty International. E' scritto, fra l'altro, in quel rapporto, al capitolo "Israele e territori occupati" [...].

Al capitolo "Autorità palestinese" dello stesso rapporto é scritto, fra l'altro: [...].

4. Sussiste anche il c.d. periculum in mora.

Infatti, ove non si adottasse immediatamente il provvedimento cautelare richiesto dall'odierno ricorrente, nelle more del giudizio che instaurerà per vedere riconosciuto il suo diritto di asilo, egli correrebbe il rischio di essere espulso e costretto a ritornare in Palestina, dove, non solo le sue libertà democratiche, ma la sua stessa vita si troverebbe esposta a gravissimo pericolo.

La fondatezza di un tale timore si trae dal fatto che il prefetto di Catania ha emesso il 20.4.2004 un decreto di espulsione di [...] contraddistinto dal n. Cat. A12/2004/193, decreto che non ha revocato dopo avere appreso che il destinatario dello stesso ha proposto domanda di asilo. Addirittura, nel procedimento relativo alla opposizione avverso quel decreto di espulsione, la prefettura, costituendosi nella persona di un funzionario della questura delegato dal prefetto, ha difeso la legittimità del provvedimento di espulsione nonostante la proposizione della richiesta di asilo, invocando contro [...] le disposizioni del 5 comma dell'art. 1 del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416. Quella norma, però, si riferisce esclusivamente a coloro che chiedono il riconoscimento dello status di rifugiato e non anche a coloro che hanno e chiedono si riconosca loro il diritto di asilo.

E che sia così si trae non solo dal tenore letterale della norma - l'art. 1 di quel D.L. é addirittura intitolato "Rifugiati" - ma anche dal fatto che l'11 comma dello stesso articolo 1 dispone che "i richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza", con ciò rendendosi ancor più evidente che il regime dell'"asilo" é diverso da quello del "rifugio".

Peraltro, é da sempre pacifica, in diritto, la differenza fra i due istituti. Fra le tante pronunce dei giudici di legittimità e di merito, basti citare qui:

- T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 10.1.2003, n. 19, in Foro amm. TAR 2003, 7, per la quale "la qualifica di rifugiato si distingue da quella connessa con il diritto di asilo, per la quale é sufficiente il mero accertamento della mancanza di libertà democratica nel Paese di origine e non é altresì necessario il fondato timore di essere perseguitato";

- Consiglio Stato, sez. IV, 11.7.2002, n. 3874, per la quale la condizione di rifugiato "si pone come species rispetto al genus" asilo politico;

- Cass. Sez. I, 9.4.2002, n. 5055, per la quale "la qualità di rifugiato politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 29 luglio 1951 si differenzia da quella di avente diritto all'asilo perché postula, quale fattore determinante, il presupposto del "fondato timore di essere perseguitato", che invece non é richiesto dall'art. 10 della Costituzione per il riconoscimento del diritto di asilo»; 

- Consiglio Stato, sez. IV, 10.3.1998, n. 405, per la quale "sulla base della vigente normativa nazionale ed internazionale sussiste un'ontologica differenza fra diritto di asilo e "status" di rifugiato politico";

- Tribunale Roma, 13.2.1997, in Giust. civ. 1998, I, 283, per la quale quello di colui che ha diritto all'asilo ai sensi dell'art. 10, 3 comma, della Costituzione é uno "status totalmente diverso, e più ampio, rispetto a quello di rifugiato politico";

- T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 23.1.1992, n. 15, in T.A.R. 1992, I, 1112, per la quale "lo status di rifugiato politico, che può essere ottenuto solo quando vi sia pericolo di persecuzioni personali in caso di rientro nel Paese di origine, si differenzia dal diritto di asilo, previsto dall'art. 10, comma 3 Cost., il quale peraltro comporta per l'interessato minori benefici, potendo consistere al limite nel solo diritto a non essere espulso dal Paese, in quanto tale diritto é riconoscibile anche solo in presenza di una situazione di mancanza di libertà democratiche nel Paese di origine";

- T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 18.12.1991, n. 531, in T.A.R. 1992, I, 670, per il quale "la tutela dei rifugiati, di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con l. 24 luglio 1954 n. 722, presenta una minore ampiezza rispetto al diritto di asilo previsto dall'art. 10 comma 3 Cost., in quanto per ottenere lo status di rifugiato necessita almeno la sussistenza del pericolo di subire persecuzioni nel Paese di origine, laddove per la norma costituzionale é sufficiente la mancanza di libertà democratiche nel Paese di provenienza".

E ancora, Cass. Sez. Unite, 17.12.1999, n. 907; Tribunale Roma 1.10.1999, in Riv. dir. internaz. 2000, 240; Cass. Sez. Unite, 26.5.1997, n. 4674; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 30.9.1992, n. 410, in Foro amm. 1993, 1625; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 19.2.1992, n. 91, in Foro amm. 1992, 2021.

Con riferimento, infine e in maniera specifica, all'illegittimità di provvedimenti del prefetto e del questore che tendano all'espulsione di una persona che abbia richiesto asilo anche al di fuori delle procedure di cui al D.L. 416/1989, vanno citate:

- Consiglio Stato, sez. V, 17.7.2000, n. 3965, per la quale "la presentazione della domanda di asilo politico da parte dello straniero conferisce al richiedente, ai sensi dell'art. 1 comma 5 l. 28 febbraio 1990 n. 39, il titolo a ottenere un permesso di soggiorno temporaneo fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello stato di rifugiato; pertanto, é illegittimo, per incompetenza, il provvedimento col quale il prefetto, ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1990 n. 39, espelle dal territorio nazionale lo straniero che abbia presentato domanda di asilo in un momento diverso dal suo ingresso in Italia, atteso che spetta alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato la competenza a valutare la domanda, anche quanto alla sussistenza o meno dei relativi presupposti»;

- Consiglio Stato, sez. IV, 6.3.1995, n. 149, per la quale "é illegittimo, per incompetenza, il provvedimento col quale il prefetto, ai sensi dell'art. 7 l. 28 febbraio 1990 n. 39, espelle dal territorio nazionale lo straniero che abbia presentato domanda di asilo politico in un momento diverso dal suo ingresso in Italia, atteso che spetta alla Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato la competenza a valutare la domanda, anche quanto alla sussistenza o meno dei relativi presupposti";

- T.A.R. Lazio, sez. I, 27.1.1992, n. 103, in T.A.R. 1992, I, 457, per la quale "é illegittimo il provvedimento con cui il questore nega allo straniero che non abbia presentato istanza di asilo alla frontiera, l'ammissione al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato, con conseguente e contestuale invito a lasciare il territorio nazionale".

P.Q.M.

Il giudice, visti gli artt. 669 bis e segg. e 700 c.p.c., fa divieto a tutte le amministrazioni dello Stato di espellere dal territorio della Repubblica [...], nato a Gaza (Palestina) il [...], fin quando non sarà definito l'instaurando giudizio per il riconoscimento del suo diritto all'asilo nel nostro Paese, ai sensi dell'art. 10 della Costituzione.

Visto l'art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c., fissa per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del [...].