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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Venezia, decreto del 19 luglio 2004

 
est. Zacco
 

Il Giudice, a scioglimento della riserva che precede:

- premesso che, sussistendo la giurisdizione dell'a.g.o. in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto di asilo, ricorre tale giurisdizione anche con riferimento ai diritti connessi, quale quello al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento delle indicate situazioni soggettive, secondo la previsione dell'art. 1 n. 5 del d.l. n.416/89 convertito in legge n. 39/90 ed integrato dall'art. 32 della legge 189/2002;

- premesso, inoltre, che a norma dell'art. 25 c.p.c., sul foro della P.A., sussiste in ordine al ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato da [...] la competenza del tribunale di Venezia, anche se il ricorrente é domiciliato in provincia di Treviso e si duole di un provvedimento della questura di Treviso di diniego di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo;

- rilevato che [...] in data 19.3.2004 ha presentato alla questura di Treviso, la quale ha provveduto all'inoltro alla Commissione centrale in Roma, l'istanza di riconoscimento dello stato di rifugiato ai sensi dell'art. 1 della l. n. 39/90 come modificato ed integrato dagli artt. 31 e 32 della l. n. 189/2002, nonché ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 ratificata in Italia con la l. n. 722/54, assumendo di appartenere alla minoranza anglofona delle province del sud del Camerun, di essere attivista del movimento "Southern Cameroon national Council (SCNC)" e di aver fatto ingresso clandestinamente in Italia dopo essere fuggito alla repressione ed alle torture alle quali vengono sottoposti nel suo Paese i membri di tale movimento (v. le copie dell'istanza e dei documenti allegati prodotti, nonché fax al tribunale della questura di Treviso);

- rilevato che la questura di Treviso il 28.5.2004 ha negato al ricorrente il permesso provvisorio di soggiorno temporaneo, sino a che non fosse stato sospeso il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Belluno nei suoi confronti, individuato con le false generalità [...] di cui si era avvalso in occasione dei controlli delle forze dell'ordine;

- rilevato che il prefetto di Belluno ha rifiutato detta sospensione (v. doc. n. 6);

- rilevato che, a norma dell'art.1 comma 5 del d.l. n. 416/89 convertito con l. n. 39/90, come integrato dall'art. 31 della legge 189/2002, "il questore territorialmente competente, quando non ricorrono le ipotesi previste negli artt. 1 bis e 1 ter rilascia, su richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido sino alla definizione della procedura di riconoscimento" dello status di rifugiato;

- rilevato che, nel caso di specie, non sussiste alcuna delle indicate situazioni preclusive, non ricorrendo il relativo comune presupposto fattuale, dato dal trattenimento dello straniero in uno dei Centri di identificazione considerati dalle norme citate;

- ritenuto che le richiamate disposizioni prescindono dai presupposti formali e sostanziali richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato e che la relativa applicazione appare obbligatoria, sino a che non venga concluso l'iter amministrativo concernente tale status e definito l'eventuale successivo procedimento giudiziario;

- ritenuto che, conseguentemente, in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c., é da ritenersi sussistente, a seguito della sommaria delibazione consentita nella presente sede, il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, dunque, il diritto dello stesso a permanere in Italia sino a che la sua posizione non venga definita;

- ritenuto che, pertanto, non essendone consentita l'espulsione dal territorio nazionale, per evitare il pregiudizio indubbiamente irreparabile derivante dalla violazione delle indicate posizioni di diritto soggettivo, deve essere dichiarata la sopravvenuta inefficacia del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Belluno il 2.7.2003 nei confronti di [...], non eseguito, stante la relativa inconciliabilità con le posizioni medesime, da tutelare;

- ritenuto che, sempre in via d'urgenza , deve essere anche affermato l'obbligo del questore di Treviso di rilasciare al ricorrente il negato permesso di soggiorno temporaneo, anche al fine di non pregiudicarne i diritti, fondamentali per le condizioni di vita, che ne derivano al titolare.

P.Q.M.

dichiara inefficace, allo stato, il decreto del prefetto di Belluno in data 2.7.2003 di espulsione dal territorio nazionale di [...], nato a  [...] (Camerun) [...];

dichiara che [...] ha diritto di permanere nello Stato italiano sino alla definizione in via amministrativa ed eventualmente in sede giudiziaria della sua posizione, con riferimento alla proposta domanda di riconoscimento dello status di rifugiato;

dichiara il diritto di [...] al rilascio da parte del questore di Treviso del permesso di soggiorno temporaneo valevole per il tempo sopra specificato;

fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per l'inizio del giudizio di merito.