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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 11 gennaio 2007, n. 3500

 
La figura speciale dell'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998, può essere disposta solo qualora lo straniero si trovi in una delle situazioni tassativamente previste, come presupposto per l'espulsione amministrativa, nell'art. 13, comma secondo, stessa legge, e tra queste non vi rientra l'esistenza di altra condanna penale; quanto al permesso di soggiorno, non compete al Tribunale di sorveglianza, pronunciarsi in ordine alla esistenza o meno delle condizioni per il suo rinnovo, quand'anche tempestivamente richiesto. (Annulla con rinvio, Trib.sorv. Torino, 19 Aprile 2006)
 
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Cass pen 3500 2007 (25 KB)
 
Corte di Cassazione, sezione I pen., sentenza 11 gennaio 2007, n. 3500, depositata in cancelleria il 30 gennaio 2007.