Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sentenza del 16 aprile 2003, n. 456
Nessun interesse a ricorrere avverso una decisione di respingimento alla frontiera sussiste quindi quando accadimenti successivi dimostrano che tale atto non produce più gli effetti durevoli sopra esposti, perché il soggetto che ne è stato destinatario ha già fatto legittimamente ingresso nel territorio nazionale. Questo dimostra che i presupposti a base della precedente decisione di respingimento sono venuti meno e la eventuale decisione di accoglimento del ricorso non può recare alla ricorrente alcun vantaggio.
Depositata in segreteria il 28 maggio 2003