ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Torino, Ufficio del GUP, ordinanza del 18 maggio 2005

 
est. Bersano Begey
 

Nel procedimento n. 12504/03 R.N.R. e 19260/03 R.g. gip trib. Torino, a carico di Mita Ion previa separazione della posizione di quest'ultimo dal procedimento principale, definito con il rito abbreviato in udienza preliminare, in relazione al solo addebito a lui elevato al capo c) della richiesta di rinvio a giudizio;

premesso che in data 17.3.2004 ex art. 23 legge 11.3.1953 questo gup inviava alla Corte costituzionale gli atti relativi alla posizione Mita Ion, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del Mita in ordine all'art. 12, comma primo, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla legge n. 189/2002, nei limiti indicati in parte motiva dell'ordinanza e cioè in relazione alla fattispecie di favoreggiamento dell'"ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente", per violazione degli artt. 25 e 35 comma 4 della Costituzione.

Premesso che la Corte costituzionale, con ordinanza 445/04, rilevando che l'art. 12 d.lgs. 286/98 é stato modificato dalla legge 12.11.2004, n. 271, non rigettava la questione nel merito né la dichiarava irrilevante ma si limitava a restituire gli atti al giudice a quo, "ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione";

viste le conclusioni delle parti all'udienza del 19.4.2005 e letta la memoria depositata in prossimità dell'udienza dall'avv. [...], difensore di Mita Ion;

premesso che la modifica normativa ha inciso, come rileva la Corte, sulla struttura dei reati previsti dall'art. 12 d.lgs. 286/98 e relative sanzioni;

che - quindi - il confronto tra la struttura delle due fattispecie alla luce del mutamento intervenuto richiesto dalla Corte rinviando gli atti al giudice a quo, renderebbe irrilevante la questione sollevata con ordinanza 17.3.2004 nell'unica ipotesi in cui la condotta già ricadente nella vecchia norma dovesse ritenersi, ad una lettura complessiva della nuova formulazione dell'art. 12 d.lgs. 286/98 non più costituente reato;

che l'"ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente" é tuttora fattispecie dotata di rilievo penale autonomo, non soltanto immodificata testualmente quanto all'ipotesi che qui interessa, ma anche sanzionata con pena edittale più elevata;

che - infatti - la modifica operata sulla struttura delle due fattispecie, di cui al comma 1 e di cui al comma 3 dell'art. 12, con trasformazione degli "ulteriori elementi che precedentemente integravano, in via alternativa, la fattispecie di favoreggiamento più grave ... in circostanze aggravanti, riferite peraltro, in termini indifferenziati, ad ambedue le ipotesi criminose in discorso" (ord. Corte cost. n. 445/2004) mantiene inalterato il rilievo penale della condotta di chi favorisca l'ingresso illegale di terzi in altro Stato senza scopo di lucro, limitandosi ad introdurre la previsione di quest'ultimo come circostanza aggravante;

che evidentemente, la norma che attrae nella sfera della rilevanza penale il favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato, lasciata inalterata dalla novella legislativa quanto a struttura degli elementi essenziali del reato, non può ritenersi ormai immune da censure quanto a difetto di tassatività della fattispecie penale sul perché nel caso del tutto accidentale in cui si presenti in forma aggravata (ex comma 3 bis art. 12 come novellato dalla l. 271/2004) può dirsi rispondente alla ratio di colpire il mercato clandestino e quindi la mercificazione dei migranti;

che, per lo stesso motivo, non può la norma denunciata ritenersi oggi "salvata" da ogni censura sul piano della violazione del diritto all'emigrazione ex art. 35 Cost. solo perché nella forma aggravata vi sarebbe un parziale recupero di quelle condizioni eccezionali che - in ipotesi - ne potrebbero permettere, a mezzo di previsione normativa specifica e dettagliata, la deroga (in quanto "collegate a situazioni di pericolosità o a esigenze di tutela dell'ordine pubblico", ord. Corte Cost. 445/04);

che, peraltro e a prescindere dalle considerazioni sopra esposte, Mita continua a dover rispondere della fattispecie base: per cui, anche qualora si ritenesse che la novella legislativa, in termini che però la Corte non indica espressamente nella sua ordinanza n. 455/04, abbia indirettamente inciso sulla figura del favoreggiamento dell'ingresso illegale in Stato estero rendendola oggi conforme al dettato costituzionale, ciò nondimeno parrebbe doveroso applicare al Mita una norma che é testualmente immutata (sia pure con la sanzione meno grave contenuta nella vecchia formulazione del comma 1, fatto che però qui non interessa), quella, cioè, già proposta all'attenzione della Corte con la precedente ordinanza di rimessione;

che, in altri termini, un recupero a posteriori della conformità della figura incriminatrice ai principi della Carta fondamentale non possa in ogni caso essere invocato per sanzionare una condotta che si collochi anteriormente all'entrata in vigore di quell'intervento legislativo che, a mezzo delle modifiche espresse e testuali introdotte, eventualmente (ma in realtà non si vede come) permetta oggi un'operazione interpretativa e applicativa non più in contrasto con i dettami della Costituzione;

che, quindi, non può che confermarsi il giudizio di rilevanza ai fini del decidere della medesima questione, che si ripropone oggi, quanto al merito, in termini identici: di conseguenza richiamandosi integralmente, per quanto attiene alla non manifesta infondatezza, alle considerazioni già svolte nell'ordinanza di rimessione alla Corte emessa da questo gup in data 17.3.2004.

P.Q.M.

visto l'art. 23 legge 11.3.1953 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa di Mita Ion in ordine all'art. 12, comma primo, seconda parte, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche, nei limiti sopra indicati e cioè in relazione alla fattispecie di favoreggiamento dell'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente", per violazione degli artt. 25 e 35 comma 4 della Costituzione. Dispone nuova sospensione del giudizio a carico di Mita Ion in relazione alla imputazione elevata a suo carico sub c) nel procedimento penale sopra emarginato e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. [...].