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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Corte d'Appello di Napoli, decreto del 9 febbraio 2005

 
est. Viciglione
 

Sul reclamo proposto da [...] avverso il decreto in data 29.6.2004, con il quale il tribunale per i minorenni di Napoli aveva rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'autorizzazione di essa [...] a soggiornare in Italia, ex art. 31 d.lgs. 286/98.

Il tribunale per i minorenni aveva rigettato la richiesta di autorizzazione al soggiorno in Italia, avanzata dalla [...], perché fosse consentito ai figli di proseguire il corso di studi ed al piccolo [...] di sottoporsi alle terapie necessarie in rapporto alla miopia progressiva diagnosticatagli, sulla base di un'interpretazione restrittiva dell'art. 31 del citato d.lgs., secondo cui i gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore, legittimanti l'autorizzazione per il genitore straniero a permanere in Italia, dovessero individuarsi solo in gravi malattie del minore, costituenti una minaccia attuale per la sua integrità psicofisica e richiedenti la sua permanenza in Italia, per l'espletamento delle cure, non praticabili nello Stato di origine.

Il tribunale per i minorenni aveva, pertanto, ritenuto che l'interruzione del piano di studi e le condizioni di vita difficili in cui i minori si sarebbero trovati a vivere nel caso di loro trasferimento in Albania, derivanti dal critico quadro politico, economico e sociale di questo Stato, non integrassero le circostanze contingenti ed eccezionali, legittimanti l'autorizzazione ex art. 31 del citato d.lgs. che nemmeno la miopia progressiva, peraltro non documentata, di [...] costituisse un grave motivo, potendo alla stessa ovviarsi con l'uso degli occhiali.

[...]. Il reclamo é fondato.

Va, preliminarmente, osservato che la norma dell'art. 31, co. 3 del d.lgs. n. 286/98, che attribuisce al tribunale per i minorenni la facoltà di autorizzare la permanenza degli stranieri in Italia, in deroga alle altre norme contenute nello stesso decreto, per non separarli dai figli, in presenza di gravi motivi, costituisce un'applicazione del principio della preminenza, anche rispetto all'esigenza di tutela del territorio nazionale, dell'interesse del minore a vivere in una famiglia che gli assicuri una equilibrata crescita psico-fisica, sancito nell'ordinamento nazionale ed internazionale.

Si fa riferimento, in particolare, all'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, stipulata a New York, il 20.11.1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/91, ai sensi del quale «in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni di assistenza sociale, dei tribunali e degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente», nonché alla Direttiva dell'Unione Europea del 29.7.2003, in cui si afferma che gli Stati membri devono assicurare la protezione della famiglia ed il mantenimento o la creazione della vita familiare.

Vengono, poi, in rilievo, in tema di tutela dell'interesse dei minori, gli artt. 29-31 della Costituzione italiana, che prevedono il compito dello Stato di agevolare il diritto-dovere dei genitori di mantenere, educare ed istruire i figli e di proteggere la maternità, l'infanzia e la gioventù.

Il principio della tutela di tale interesse ha ispirato, inoltre, la norma dell'art. 1 della legge n. 184/83, in base alla quale «il minore ha diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia di origine».

Pertanto, la norma dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. 286/98, che affida al tribunale per i minorenni la valutazione dell'interesse del minore straniero a rimanere in Italia insieme con il proprio nucleo familiare, va interpretata alla luce della citata normativa nazionale ed internazionale, nonché della elaborazione giurisprudenziale operatane prevalentemente dai giudici di merito, con particolare riferimento alla valutazione dei gravi motivi, legittimanti l'autorizzazione dei genitori del predetto minore straniero al soggiorno in Italia.

Orbene, posto che i gravi motivi debbano corrispondere, come affermato dalla S. Corte di cassazione, «alla necessità di non deprivare traumaticamente il fanciullo della fruizione di diritti fondamentali, riconosciuti dalla legge, a prescindere dalla sua condizione di straniero», questa Corte ritiene che, nell'ambito di tali diritti fondamentali del minore straniero debbano farsi rientrare quelli sanciti dagli artt. 9, 24, 26, 27, 28, 31, 32 della Convenzione sui diritti del fanciullo e, quindi, non solo quello alla salute psicofisica, ma anche il diritto all'unità della famiglia, a completare il ciclo di studi, i diritti economico-sociali, quali quello del minore a vivere in condizioni sufficienti ad assicurare il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale e sociale, il diritto all'assistenza, alla protezione contro lo sfruttamento economico, al riposo ed al tempo libero.

Significativi in tal senso sono i provvedimenti emessi dalla Corte d'appello di Torino, in data 18.4.2001, (in Diritto di famiglia e delle persone, anno 2001, parte 1, pag. 1492), dalla Corte d'appello di Perugia, in data 10.4.2002 (in Giurisprudenza di merito, anno 2003, n. l; parte 2; pag. 1260), dalla Corte d'appello di Bari in data 31.12.2001, (in Giurisprudenza di merito, anno 2002, n. 1, parte 2, pag. 1079).

Alla luce di tali considerazioni, non é condivisibile l'interpretazione restrittiva dei gravi motivi, fornita dal tribunale per i minorenni nel provvedimento reclamato, allorché ha affermato che gli stessi debbano ravvisarsi solo nel caso del minore che necessiti di cure particolari, da espletarsi necessariamente presso strutture specializzate e richiedenti l'accudimento da parte di familiare, che, altrimenti non sarebbe legittimato all'ingresso ed alla permanenza in Italia, ha escluso che la miopia progressiva del piccolo [...], rivesta il carattere di gravità, richiesto per l'autorizzazione ex art. 31 del citato d.lgs. e che i gravi motivi non siano integrati dall'interruzione del piano di studi, intrapreso in Italia dai minori [...] e dalle compromesse condizioni di vita, derivanti dal critico quadro politico ed economico del Paese di origine della madre (Albania).

Il primo giudice avrebbe dovuto considerare il pregiudizio che, nel caso concreto, deriverebbe alla salute psicofisica dei minori [...] dalla perdita delle condizioni di vita dignitose acquisite in Italia, ove essi vivono con la loro madre, sin dalla nascita, nonché dalla perdita della fruizione dei servizi sanitari pubblici, degli studi, interessi culturali, sportivi, delle relazioni affettive ed amicali coltivati attualmente dagli stessi, nel caso di loro forzoso trasferimento nel Paese di origine materno, l'Albania, anche in conseguenza delle notorie condizioni socio-economiche difficili di questo Stato.

Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che [...] e [...], rispettivamente nati a [...] e [...], frequentano, la prima, la scuola elementare, il secondo, l'asilo, presso l'istituto [...] e sono ben inseriti nel Centro interculturale per l'infanzia [...], ove essi svolgono, tutti i pomeriggi, insieme con altri bambini immigrati, attività educative, laboriatoriali e di valorizzazione della loro personalità.

La loro madre, [...], ha provato documentalmente di lavorare alle dipendenze della Cooperativa sociale [...], percependo una retribuzione di circa euro 600 mensili, che le consente di assicurare ai figli i mezzi di sussistenza.

Il primo giudice ha errato, altresì, nel ritenere che la elevata miopia progressiva, l'astigmatismo e l'ambliopia all'occhio sinistro, riscontrati a [...], siano curabili solo con l'uso di occhiali, richiedendo tale patologia, controlli specialistici e terapia continua, attualmente assicuratigli, attraverso visite bimestrali, da parte degli specialisti dell'ospedale [...] e di cui difficilmente egli potrebbe fruire in Albania.

Il tribunale per i minorenni, inoltre, non ha considerato che, accertata l'esistenza dell'interesse dei minori [...] a rimanere in Italia, insieme con la loro madre, per le condizioni di vita e cure materne idonee, da essi godute e per la loro età, richiedente l'accudimento ed il sostegno da parte della genitrice la mancata autorizzazione alla permanenza in Italia di quest'ultima, li esporrebbe o al trauma di essere sradicati dall'ambiente socio-culturale in cui essi vivono da lungo tempo, per essere inseriti in un ambiente sconosciuto o alla sofferenza di doversi separare dalla loro madre e rimanere in Italia senza le cure della stessa, in quest'ultimo caso, determinandosi una chiara violazione del diritto all'unità familiare dei minori, garantito dall'art. 9 della Convenzione sui diritti dell'infanzia, stipulata a New York, sopra citata e dallo stesso titolo 4 del d.lgs. n. 286 1998.

La Corte non condivide il contrario indirizzo espresso dalla Corte di cassazione, come richiamato dal tribunale per i minorenni nel provvedimento reclamato, nel senso che il completamento dell'istruzione obbligatoria, costituendo un'esigenza ordinaria, in quanto relativa al processo di formazione, non possa integrare una circostanza eccezionale, abilitante il familiare del minore straniero ad ottenere il permesso di soggiorno in deroga.

Invero, se per un verso la normativa di cui all'art. 31 del citato d.lgs. non deve essere strumentalizzata alla sistematica elusione della disciplina dell'immigrazione, é pur vero che i gravi motivi, cui fa riferimento il predetto art. 31, devono essere valutati non in astratto, bensì, per ogni singola fattispecie concreta, in modo circostanziato e senza chiusure da parte del giudice del merito, tenendosi conto delle esigenze del minore, esaminate nella loro globalità.

E non vi é dubbio che, nel caso dei minori [...], i quali vivono dalla nascita in Italia e si sono perfettamente integrati nel contesto scolastico e sociale, da loro frequentato, la loro permanenza, nonché la prosecuzione ed il completamento degli studi intrapresi nello stesso contesto, con il sostegno e l'accudimento amorevole da parte della madre, siano indispensabili per la corretta evoluzione della loro personalità che, in caso contrario, ne rimarrebbe stravolta.

Ritenuto, pertanto, che la richiesta autorizzazione, ex art. 31 del citato d.lgs., debba essere concessa in modo che la [...] ottenga, insieme con il permesso di soggiorno, anche l'iscrizione al servizio sanitario nazionale e possa provvedere lecitamente al sostegno della famiglia, con un'attività lavorativa regolare ed, inoltre, che i minori [...] restino in Italia, affidati alle cure della loro madre, quanto meno fino al completamento da parte di entrambi della scuola dell'obbligo;

P.Q.M.

visto l'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 [...] autorizza la predetta [...] a soggiornare in Italia con i propri figli, [...] e [...], quanto meno fino al completamento della scuola dell'obbligo da parte dei medesimi.