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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Monza, ordinanza del 2 marzo 2005

 
est. Pipponzi
 

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede; rilevato che [...], cittadino somalo presente sul territorio nazionale e munito di permesso di soggiorno per lavoro dal 1992, dopo aver prestato in Italia per dieci anni attività di lavoro subordinato (ved. libretto di lavoro ed estratto contributivo prodotto) anche dopo aver ottenuto il riconoscimento della sua riduzione della sua capacità lavorativa al 67% (ved. provvedimento Commissione sanitaria del 16.3.1999), é stato riconosciuto invalido civile al 100% al fine del trattamento economico di inabilità ex art. 12, legge n. 118/1971, in data 10.7.2000; che il citato cittadino straniero, pur avendo diritto al suddetto beneficio economico in ragione delle sue gravi e persistenti ragioni di salute, non ha potuto ottenerlo a causa della mancata presentazione della carta di soggiorno, considerata dalla legge 23.12.2000, n. 388, requisito indispensabile per la concessione delle provvidenze economiche di cui alla legge n. 118/1987 (art. 80, comma 19); che egli non può ottenere la carta di soggiorno in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 286/1998 come modificato dalla legge n. 189/2002, viene attribuita allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e del proprio nucleo familiare;

che proprio a causa della sua inabilità egli non é in grado di produrre adeguati redditi servendogli anzi il trattamento stesso per sopperire a tale carenza; che l'Inps ha ritenuto indispensabile per la liquidazione della prestazione la carta di soggiorno anche per chi aveva presentato domanda ed aveva maturato i requisiti in epoca antecedente la modifica legislativa; che detta interpretazione dell'istituto erogatore appare condivisibile in ragione della natura del rapporto di durata che si instaura per effetto della concessione del beneficio; che il ricorrente, pur in possesso degli altri requisiti di legge per fruire della pensione di inabilità ne é escluso non avendo la carta di soggiorno né la possibilità di procurarsela perché privo di redditi ed ormai anche della capacità di conseguirli in ragione della stessa invalidità;

che parte ricorrente ha sollevato la questione di legittimità di tale normativa sotto vari profili; che la questione appare rilevante in giudizio in quanto la eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma che pone per lo straniero, quale condizione per i benefici ex legge n. 118/1971 anche il possesso della carta di soggiorno in relazione al possesso di un reddito sufficiente comporterebbe per [...] la concessione della prestazione richiesta;

che la questione di costituzionalità non appare manifestamente infondata in quanto i benefici economici previsti dalla legge n. 118/1971 si inquadrano nell'ambito della assistenza sociale, specificatamente prevista e sancita, quale obbligo dello Stato e diritto dei lavoratori e comunque delle persone ex art. 38 della Costituzione per assicurare tutela ai soggetti sprovvisti di reddito e menomati nella propria integrità psicofisica anche sottoforma di tutela economica per evitare la loro emarginazione sociale; che detta tutela economica, costituente diritto soggettivo in base alla legislazione vigente, attiene a diritti fondamentali della persona e come tale é inviolabile e non attenuabile nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato;

che la normativa censurata appare violare gli articoli 2 e 38, primo e secondo comma della Costituzione, specificatamente riferito quest'ultimo ai lavoratori, a prescindere, quindi dal requisito di nazionalità o cittadinanza;

che, inoltre, la disciplina in esame appare in contrasto, sia con il principio di solidarietà sociale di cui allo stesso art. 2, Cost. sia con il precetto di parità e non discriminazione di cui all'art. 3, 1 comma Cost. laddove, con la condizione della titolarità della carta di soggiorno e del connesso requisito reddituale richiesto agli stranieri invalidi, pur già lavoratori regolari e regolarmente soggiornanti in Italia, li discrimina introducendo per essi un trattamento deteriore per usufruire dei benefici della legge n. 118/1971, in contraddizione anche con logiche solidaristiche e con la specifica ratio di sostentamento dei citati benefici;

che l'eliminazione di provvidenze a stranieri divenuti inabili, senza apparenti ragioni di protezioni di beni di pari o superiore livello, appare in contrasto con il precetto di tutela della salute sancito dall'art. 32 Cost. come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività;

che é stato altresì violato l'art. 10, l'art. 35, 3 comma e l'art. 117, 1 comma Cost. nella misura in cui la Repubblica, favorendo accordi ed organizzazioni internazionali nella regolazione del lavoro e vincolandosi agli obblighi internazionali ed alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, si adegua e conferma i principi espressi da organizzazioni che perseguono fini di giustizia sociale ed il riconoscimento dei diritti dell'uomo quale l'OIL in relazione alla sicurezza sociale;

che l'art. 6, della Convenzione OIL n. 97/1949 (ratif. con legge n. 1305/1952) vuole che venga assicurato all'immigrato un trattamento non meno favorevole di quello applicato dagli Stati ai propri cittadini, e l'art. 10 della Convenzione OIL n. 143/1975 (ratificato con legge n. 158/1981) garantisce, per i lavoratori migranti, parità di opportunità e di trattamento anche in materia di sicurezza sociale;

che, per i motivi sopra esposti, la questione di costituzionalità della normativa di cui al combinato disposto degli articoli 80, comma 19, legge n. 388/2000 e 9, comma 1, legge n. 189/2002 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38 e 117 primo comma della Costituzione (comb. con le citate Convenzioni OIL) é rilevante e non manifestamente infondata;

che, infine, la normativa richiamata contrasta con il principio di razionalità espresso dall'art. 3 della Cost. nella misura in cui, anziché limitarsi a regolare per il futuro in modo difforme e più restrittivo per gli stranieri la materia dell'assistenza sociale, introduce norme che determinano l'eliminazione, senza alcuna gradualità e disciplina transitoria, di benefici assistenziali di durata con valenza alimentare e vitale, già maturati in base a diversi criteri normativi anteriormente vigenti nella materia garantita dall'art. 38 Cost.

P.Q.M.

visto l'art. 23, legge 11.3.1953, n. 87; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 della legge 23.12.2000, n. 388 comb. con l'art. 9, comma 1, della legge 30.7.2002, n. 189 in relazione all'art. 12, della legge 30.3.1971, n. 118 per contrasto con gli articoli 2, 3, 10, 32, 35, 38, 117, comma 1 della Costituzione nella parte in cui prevedono la necessità del possesso della carta di soggiorno e della relativa condizione reddituale perché gli stranieri inabili civili, tali riconosciuti dalla pubblica amministrazione possano fruire (o continuare a fruire) della pensione di inabilità; sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.