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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Udine, sentenza del 19 ottobre 2004

 
est. Vitelli
 

Nella causa di lavoro promossa con ricorso depositato il 29.10.2002 da [...] e [...], in nome e per conto del minore [...], in qualità di genitori esercenti la patria potestà e legali rappresentanti del minore, contro Ministero dell'economia e contro Inps.

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 29.10.2002 [...] e [...] quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore [...]; esponevano di avere presentato in data 22.3.2000 all'A.S.S. n. 4 Medio Friuli domanda di riconoscimento dell'invalidità civile del minore, ma che la Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile dell'A.S.S. n. 4 a seguito di visita medica di data 4.7.2000 riconosceva il richiedente come "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età". All'epoca, in forza del disposto dell'art. 41 d.lgs. 286/98, veniva riconosciuto il diritto di accesso alle previdenze economiche per l'invalidità civile anche ai cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

In data 25.11.2000 il sig. [...] presentava alla questura di Udine domanda di rilascio di carta di soggiorno, per sé ed i suoi familiari, ma il documento veniva rilasciato solo in data 7.3.2002. Nel frattempo, con comunicazione del 12.12.2000, la prefettura di Udine richiedeva la documentazione necessaria per il riconoscimento al minore dell'indennità di frequenza, e tale documentazione veniva tempestivamente presentata. In data 2.8.2001 il prefetto di Udine, rilevato che l'art.80 co. 19 della l. 23.12.2000 n. 338, modificando l'art. 41 del d.lgs. 25.7.1998 n. 286, riconosceva il diritto all'assegno sociale e alle altre provvidenze economiche solo agli stranieri titolari di carta di soggiorno, escludendo quindi gli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno, comunicava di non concedere le prestazioni economiche richieste.

Il ricorso al Comitato provinciale Inps veniva respinto; in data 25.5.2002 i ricorrenti rinnovavano l'istanza di riconoscimento dell'indennità di frequenza, che veniva concessa con decorrenza dall'1.6.2002.

I ricorrenti chiedevano la concessione dell'indennità di accompagnamento per il figlio minore ed in subordine dell'indennità di frequenza a decorrere dall'aprile 2000, deducendo che [...] é affetto da emiparesi sinistra e da grave ritardo mentale, aggravati da un'asma bronchiale e da una elevata miopia, che lo rendono invalido in modo totale e permanente.

Deducevano i ricorrenti di avere diritto alle provvidenze economiche maturate quantomeno da aprile 2000 fino all'entrata in vigore della legge n. 388/2001, poiché all'epoca il minore risultava iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori e quindi aveva pieno diritto alle prestazioni assistenziali per la legge vigente.

Quanto al periodo successivo all'entrata in vigore della legge finanziaria 2001, che ha ristretto il diritto al conseguimento delle prestazioni economiche a favore degli invalidi civili stranieri titolari di carta di soggiorno, i ricorrenti rilevavano che le pratiche per il rilascio al padre del minore della carta di soggiorno si erano protratte fino al 7.3.2002, pur essendo stata la relativa domanda presentata prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2001.

Si costituiva il Ministero dell'economia rilevando che il beneficio non era stato concesso, ai sensi dell'art. 80 co. 19 l. 23.10.2000 n. 388, in assenza del requisito del possesso della carta di soggiorno, e che, al momento del rilascio della carta di soggiorno, in data 10.6.2002 era stata concessa l'indennità di frequenza.

Deduceva il Ministero resistente che l'accertamento del possesso della carta di soggiorno ha valenza costitutiva del diritto, e che é indubbio che, per il periodo successivo al 31.12.2000, non compete alcuna provvidenza ai cittadini extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno.

Nel caso di specie il possesso della carta di soggiorno era elemento costitutivo del diritto al momento dell'esame della pratica, mancando nella nuova norma la previsione della salvezza di eventuali diritti acquisiti.

Il Ministero eccepiva in ogni modo il proprio difetto di legittimazione passiva. Si costituiva in giudizio l'Inps rilevando di essere estraneo ai fatti posti a fondamento della domanda, ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Nel merito l'istituto rilevava che, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di assistenza sociale, lo straniero é equiparabile al cittadino solo quando allo stesso sia stata rilasciata la "carta di soggiorno"; in ogni modo, ad avviso dell'Inps, si tratta di questioni che possono essere decise soltanto con efficacia di giudicato.

Infine l'Inps rilevava l'infondatezza del ricorso, poiché la parte ricorrente non ha fornito prova di non essersi trovata in situazione di ricovero gratuito, alla data della domanda e per tutto il tempo per il quale chiede il pagamento delle provvidenze economiche.

Veniva disposta la chiamata in causa del Ministero dell'interno, che si costituiva rilevando che in questa sede non si controverte circa la legittimità dei provvedimenti assunti da tale amministrazione circa il rilascio del permesso di soggiorno.

Esponeva il Ministero dell'interno che la domanda di rilascio della carta di soggiorno (per sé e non anche per i familiari) presentata in data 25.11.2000 da [...] aveva avuto seguito, con il rilascio della carta di soggiorno in data 7.3.2002, solo dopo che il richiedente aveva trasmesso copia della richiesta di archiviazione presentata dal pubblico ministero in relazione ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

[...] aveva invece richiesto il rilascio della carta di soggiorno, per sé e per i figli minori, solo in data 19.2.2002, e questa era stata rilasciata in data 7.3.2002.

Il giudice disponeva c.t.u. medica; all'udienza del 19.10.2004 aveva luogo la discussione ed il giudice pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo in atti.

Motivi della decisione

Deve essere accolta la domanda proposta in via principale dai ricorrenti, con accertamento del diritto del minore all'indennità di accompagnamento e condanna dell'Inps al pagamento dei ratei di indennità maturati da aprile 2000, maggiorati di interessi legali.

Quanto alla legittimazione passiva del Ministero dell'economia, si deve rilevare che i ricorrenti hanno richiesto l'accertamento del diritto ai benefici, e quindi una pronuncia con valenza di giudicato in ordine alla sussistenza dello status di invalido.

Nel merito il ctu ha esposto che il minore [...] nato il 13.8.1988, gemello primo é nato prematuro al settimo mese, con sofferenza cerebrale e conseguente emiparesi dx e ritardo mentale di grado medio; dall'agosto 1995 é seguito in regime diurno dal centro polivalente di riabilitazione "La Nostra Famiglia" di Pasian di Prato.

Nel corso della propria visita il ctu ha evidenziato che il minore presenta difficoltà motorie, esiti della emiparesi, ma si muove con discreta disinvoltura; presente impaccio funzionale anche a livello dell'arto superiore dx.

Durante il discorso a tratti presenta confabulazioni, tende ad approcciare le persone con tentativi di baciare le stesse, tuttavia si ritrae spontaneamente se contenuto.

Con riferimento alle attività quotidiane, si capisce che il giovane deve essere seguito nelle comuni attività o dal personale della Nostra Famiglia o dai genitori.

Non appare sufficientemente coordinato per una normale vita quotidiana e lo sviluppo psichico non appare confacente all'età anagrafica; dal colloquio non appare in grado assolutamente di autogestirsi.

Il CTU ha rilevato che il minore fin dai primi anni di vita ha manifestato disturbi neurologici che hanno compromesso il normale sviluppo psicomotorio, ed é presente inoltre una grave miopia in corioretinosi e una asma bronchiale allergica.

Queste menomazioni neurologiche appaiono stabilizzate e vista l'età del soggetto non é prevedibile un significativo miglioramento negli anni futuri. Inoltre, dalle relazioni specialistiche emerge come il quadro intellettivo e comportamentale causino delle limitazioni all'autonomia personale e sociale che si sono sempre più evidenziate nell'età adolescenziale.

E' necessaria la presenza di un adulto che contenga e rassicuri il ragazzo e lo indirizzi verso comportamenti positivi evitando gli atteggiamenti destrutturanti e dirompenti.

Il CTU ha pertanto concluso ritenendo il minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti della vita quotidiana, e affermando che tale condizione può ritenersi fosse già sussistente al momento della domanda di data 22.3.2000. Tali conclusioni devono essere condivise, poiché da quanto esposto nella relazione del CTU, emerge che il minore ha necessità di assistenza continua, anche se non per gravi problemi di deambulazione, ma per problemi psichici e comportamentali, che vista l'età non pare possano ritenersi transeunti.

In particolare la relazione psicologica di data 8.1.2004, citata dal CTU, evidenzia che il minore "presenta importanti note d'ansia ed insicurezza, necessitando di un saldo contenitore adulto che lo rassicuri ... sono presenti confabulazioni e contaminazioni tra pensiero e affettività ... ha raggiunto una discreta autonomia personale: tali abilità tuttavia non appaiono affatto generalizzate e il ragazzo può passare da prassi ben organizzate ad un comportamento destrutturato e dirompente".

Con riguardo alla decorrenza, si deve rilevare che la disposizione dell'art. 80 co. 19 l. 388/2000, che ha limitato le provvidenze economiche ai soli stranieri titolari di carta di soggiorno, deve trovare applicazione solo per il futuro, in base al principio dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale; la norma potrà pertanto applicarsi solo alle domande presentate e comunque ai diritti sorti dopo la sua entrata in vigore, in difetto di previsioni espresse in ordine ad una sua retroattività.

La maturazione del diritto dei ricorrenti deve essere fatta risalire al momento della domanda, in quanto il diritto sorge con il verificarsi dei presupposti sanitari, non essendovi alcuna discrezionalità amministrativa nella concessione del beneficio, in presenza di questi ultimi.

Nel caso di specie il minore era iscritto nel permesso di soggiorno della madre, con scadenza 23.7.2002, e dalla relazione del CTU emerge come i requisiti sanitari sussistessero già alla data di presentazione della domanda.

Quanto poi alla sussistenza del requisito della "mancanza di ricovero gratuito in istituti" si deve rilevare che si tratta di fatto negativo, e che in ogni modo diversi sono stati i motivi di rigetto dell'istanza volta ad ottenere il beneficio. In considerazione delle questioni anche di diritto oggetto di causa, sussistono giustificati motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese di lite; le spese di CTU vengono invece definitivamente poste a carico dell'Inps.

P.Q.M.

il giudice del lavoro di Udine, definitivamente pronunciando tra le parti, così giudica: accerta il diritto del minore [...] all'indennità di accompagnamento; condanna l'Inps al pagamento a favore del minore, in persona dei genitori legali rappresentanti, dei ratei di indennità maturati dall'aprile 2000, oltre interessi legali nella misura e dalla decorrenza di legge; compensa interamente le spese di lite tra le parti; pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'Inps.