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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Lucca, decreto del 14 maggio 2005

 
est. Capozzi
 

Rg. n. 861/05. Il giudice designato, letti gli atti ed esaminati i documenti prodotti, sciogliendo la formulata riserva;

premesso che i precedenti del tribunale di Bologna e di Lucca invocati dalle amministrazioni resistenti a sostegno del proprio assunto si riferiscono a fattispecie diversa da quella oggetto del presente giudizio, ove non si discute della legittimità del provvedimento di espulsione ma di quella del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di quella del provvedimento presupposto di rifiuto della revoca dell'espulsione;

considerato che il giudice ordinario conosce, ex art. 30 co. 6 d.lgs. 286/98, di tutti i provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare;

ritenuto che il provvedimento della prefettura di Pisa del 5.10.2004, col quale é stata respinta l'istanza di revoca del provvedimento di espulsione emesso dalla stessa autorità in data 9.3.2002, é illegittimo;

che, invero, in presenza di un'istanza di revoca dell'espulsione presentata contestualmente alla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e poi trasmessa dal questore al prefetto per competenza, l'amministrazione non poteva limitarsi - nel rifiutare la revoca - ad osservare "che la straniera é destinataria di un provvedimento di espulsione adottato anteriormente al matrimonio contratto in data 12.6.2004", ma doveva procedere ad una nuova valutazione del caso, essendole richiesto proprio di verificare l'attualità del provvedimento di espulsione alla luce del sopravvenuto matrimonio e del diritto al ricongiungimento familiare;

che, sulla questione giuridica se sia concedibile il permesso di soggiorno per motivi familiari allo straniero espulso dall'Italia, questo giudice ha già statuito in precedenti pronunce che l'esistenza di un precedente provvedimento di espulsione, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13, co. 1 T.U. immigrazione (espulsione per ragioni di ordine pubblico), non é di ostacolo alla concessione del permesso di soggiorno per motivi familiari, venendo in rilievo esigenze che dalla Carta costituzionale, da Convenzioni internazionali, e dalla stessa legge sull'immigrazione sono considerate di carattere prevalente;

che, quanto a quest'ultima, ciò si ricava sia dall'art. 19 co. 2 lett. c), che vieta l'espulsione nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana, sia dalla ratio della disciplina degli artt. 28 ss. del T.U., che é quella della tutela dell'unità familiare e dei minori;

che, inoltre, quando lo straniero, benché espulso si sia trattenuto sul territorio nazionale (magari per anni come nel caso di specie, in cui il provvedimento di espulsione risale al 2000) é irragionevole la soluzione interpretativa proposta dalle resistenti secondo la quale lo straniero espulso, che si sia successivamente sposato con cittadino italiano, per avere diritto al permesso di soggiorno, deve prima uscire dal territorio italiano e poi richiedere un visto di ingresso per motivi familiari, perché essa realizza, sia pure temporaneamente, una frantumazione dell'unità familiare che la legge vuole invece proteggere;

che, pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto unicamente accertare se, sulla scorta dell'informativa della questura, il matrimonio era "genuino" e non ricorreva l'ipotesi di cui all'art. 13 co. 1 T.U.;

che, - non essendo contestato che la ricorrente é coniugata con cittadino italiano dal 12.6.2004 e che il matrimonio é genuino, tanto che, nell'ambito dello stesso procedimento attivato a seguito della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari e contestuale istanza di revoca dei provvedimenti di espulsione, la prefettura di Firenze ha provveduto in data 20.9.2004 alla revoca dell'espulsione pronunciata in data 15.3.2000, e non essendo dedotta l'esistenza della situazione ostativa ex art. 13 co. 1 T.U. - la ricorrente ha diritto al ricongiungimento familiare e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, e di conseguenza alla revoca del decreto di espulsione;

considerato che la complessità della questione impone la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

ordina al questore di Lucca di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in favore della ricorrente. Compensa tra le parti le spese di giudizio.