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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, decreto del 28 febbraio 2005

 
est. Zucconi
 

Nel procedimento iscritto al n. 2846/04 R.G., promosso con ricorso presentato il giorno 5.7.2004 da [...] nei confronti del Ministero degli affari esteri. [...].

Premesso in fatto che la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 30 T.U. avverso provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia in Addis Abeba in data 29.6.2004 con il quale veniva negato alla ricorrente il visto per ricongiungimento familiare con il fratello minore a lei affidato [...] con motivazione del seguente tenore: "l'esame della documentazione prodotta non ha evidenziato il possesso delle condizioni previste per la concessione del visto per ricongiungimento familiare di cui all'art. 29 del T.U. 286/98. L'istituto dell'adozione, infatti, così come quello dell'affidamento, é regolato dalla legge etiopica in maniera tale da non produrre gli effetti di una adozione legittimante e non permette l'instaurazione di un rapporto equiparabile giuridicamente a quello della filiazione legittima". Lamenta la ricorrente infatti che, a fronte della concessione di nulla osta da parte della questura di Bologna, vista la sentenza della Repubblica democratica federale d'Etiopia tribunale islamico di Addis Abeba Corte di Sharia - I sezione, il provvedimento impugnato risulta emesso in violazione del diritto all'unità familiare, viziato da difetto di motivazione ed assunto in violazione del d.lgs. 286/98; [...].

Osserva

Il ricorso é fondato e merita accoglimento per le motivazioni che seguono.

In primo luogo va affermata nella materia de qua la giurisdizione del giudice ordinario; l'art. 30 comma 6, d.lgs. 286/98 prevede infatti che "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede ... ".

Atteso che il diritto al ricongiungimento é un diritto costituzionalmente garantito agli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio italiano e che in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20.11.1989, ratificata dall'Italia e resa esecutiva ai sensi della l. 27.5.1991 n. 176.

Va in primo luogo osservato che la ricorrente ha legittimamente ottenuto dalla questura di Bologna il nulla osta al ricongiungimento con il proprio familiare, così come é pacifico che sussistano in capo alla stessa ricorrente i requisiti richiesti ex art. 29 comma 3 lettere a) e b).

Ulteriormente va osservato che la ricorrente ha dimostrato le ragioni a sostegno del proprio ricorso: in particolare é stato appurato, soprattutto tramite la produzione della sentenza munita di traduzione giurata, che é sussistente il dichiarato rapporto di parentela fra la ricorrente e [...] nato in data [...], così come già attestato nell'atto - ricorso introduttivo, che il ragazzo si trova privo di entrambi i genitori in quanto deceduti, e che per tale motivo egli veniva ospitato ed entrava quindi a far parte della famiglia della unica parente, la sorella [...] odierna ricorrente.

Nella citata sentenza inoltre il tribunale, esperita l'istruttoria del caso, in accoglimento della domanda presentata, sanciva il diritto della ricorrente [...] ad ottenere il nulla osta per portare in Italia il fratello [...], rimasto orfano senza entrambi i genitori morti a Mogadishu in Somalia. Viceversa va evidenziato che, a fronte di un diniego di concessione del visto per mancanza dei presupposti per riconoscere un'adozione legittimante, nessuna delle argomentazioni poste a sostegno del proposto ricorso si richiama a tale rapporto giuridico: la ricorrente infatti non ha mai invocato la sussistenza di un rapporto di filiazione naturale o legittima, né tantomeno di adozione, ella ha correttamente richiamato e provato la sussistenza di un rapporto "tutelare" di solidarietà familiare in quanto unica parente vivente del soggetto minore. Viceversa il citato art. 29 T.U. nell'esplicitare i casi in cui é ammissibile il ricongiungimento familiare, non si limita a richiedere lo status di adottato del minore nei confronti del quale si chiede il ricongiungimento, bensì considera i minori adottati, affidati o sottoposti a tutela alla stregua dei figli legittimi, riconoscendo quindi la possibilità anche per il minore la cui situazione sia protetta da una tutela che non ha i caratteri della stabilità come l'adozione, di potersi ricongiungere con i soggetti che esercitano tale tutela.

Che, ulteriormente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 e 66 della l. 218/95, i provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano rispettati i diritti essenziali di difesa, talché non ravvisando nella sentenza richiamata dal ricorrente alcun motivo di contrarietà all'ordine pubblico, non sussiste alcun impedimento all'applicazione della medesima.

Che oltretutto l'interpretazione offerta, favorevole al ricongiungimento, risulta necessitata al fine di tutelare e realizzare il superiore interesse del fanciullo, il quale allo stato, si trova ospite di persone estranee al nucleo familiare, lontano dagli affetti suoi più cari.

Che le argomentazioni di cui sopra hanno trovato conferma nelle produzioni documentali e nelle dichiarazioni testimoniali rilasciate in udienza: i testi escussi non hanno avuto alcuna esitazione, ed hanno riferito della infelice situazione che ha colpito la famiglia della ricorrente, la morte dei genitori dapprima, e la fuga dalla Somalia in seguito, la ricerca di una vita migliore in un altro Paese e la speranza di poter ricongiungere tutta la famiglia. Tali argomentazioni sicuramente smentiscono e comunque si pongono in palese contrasto con quanto sostenuto dalla pubblica amministrazione allorché riferisce di uso strumentale della pratica di adozione.

Appare quindi sussistente nel caso in questione il potere di ordinare il rilascio del visto.

P.Q.M.

il giudice unico, in accoglimento del ricorso proposto ordina al Ministero degli affari esteri, in persona del Ministro pro-tempore, attesa l'esistenza di nulla osta, di provvedere senza indugio al rilascio del visto d'ingresso per il ricongiungimento familiare al sig. [...] nato in data [...], fratello della sig.ra [...] nata a Mogadiscio - Somalia in data [...] residente in [...], titolare di permesso di soggiorno n. [...] rilasciato dalla questura di Bologna, previa semplice esibizione del passaporto e della documentazione di viaggio all'ufficio che codesto Ministero voglia incaricare. Dichiara, stante la sussistenza di conclamati motivi di urgenza, il presente decreto provvisoriamente esecutivo. Nulla per le spese attesa la particolarità della materia.