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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Bologna, decreto del 15 giugno 2005

 
est. Onofri
 

Nel procedimento ex art. 13 co. 8, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, come modificato dalla l. 12 novembre 2004 n. 271, iscritto al n. 596/2005 Reg. Gen. N. C., promosso dalla sig.ra Moldoveanu Fiorentina, nata [...] contro il prefetto della provincia di Bologna, [...] avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto della provincia di Bologna il giorno 8.4.2005 ed in pari data notificato alla ricorrente, per non avere quest'ultima richiesto il permesso di soggiorno nei termine di legge. Letto il ricorso depositato in data 18.5.2005, in cui l'interessata deduce che non vi é prova della violazione contestatale ed eccepisce che, diversamente da quanto previsto dall'art. 3 l. 241/1990, il decreto prefettizio non é adeguatamente motivato, nonché tenuto conto del rilievo della P.A., secondo cui in tale procedimento può stare in giudizio personale della questura nominato dal questore su delega del prefetto, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.6.2005, ha pronunciato il seguente decreto.

Considerato che la delega con cui il prefetto ha incaricato il questore di nominare propri funzionari a stare in giudizio, é in contrasto con quanto disposto dall'art. 13 bis co. 2, 1 cpv, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, atteso che il questore, al pari del prefetto, é un organo dello Stato (organo periferico del Ministero dell'interno) e non un funzionario ed in quanto la citata disposizione va intesa nel senso che il prefetto può delegare proprio personale e non soggetti rappresentanti altri organi dello Stato o da essi dipendenti, con la duplice conseguenza che nel procedimento ex art 13 comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, ogni notifica, va effettuata, a pena di nullità, al prefetto, passivamente legittimato in via esclusiva anche nel giudizio di Cassazione (Cass. civ., sez. I, n. 2036/2002) e che possono presenziare all'udienza, oltre al prefetto, soltanto funzionari della prefettura a ciò delegati con delega speciale o generale;

rilevato che la delega prefettizia di cui all'art. 13 bis comma 2, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non é in ogni caso equiparabile alla procura di cui all'art. 83 c.p.c., va chiarito che ogni irregolarità attinente alla rappresentanza processuale della P.A. riscontrata nel presente giudizio, é stata sanata, con effetto retroattivo ai sensi degli artt. 75 e 182 c.p.c., con la delega depositata all'udienza del 7.6.2005.e che quindi i documenti prodotti dal funzionario della prefettura in tale seconda udienza, sono ritualmente prodotti e per tale motivo utilizzabili da questo giudicante, atteso che nel rito camerale, applicabile all'opposizione all'espulsione (Cass. civ., sez. I n. 3156/2000), fermo restando la possibilità per il giudice di richiedere, anche d'ufficio, sommarie informazioni diversamente da quanto avviene nel rito ordinario civile, non maturano le decadenze dì cui agli artt. 165 e segg. c.p.c. (Cass. civ. sez. I, n. 3979/2004), essendo necessario e sufficiente a garantire il rispetto del principio del contraddittorio, da un lato che, come nella fattispecie, il ricorrente, indipendente da una formale costituzione in giudizio della P.A., sia effettivamente in condizione di approntare le proprie difese (Cass. civ. sez. I, n. 14157/2001) e dall'altro che il ricorso contenga i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c, (Cass. civ. sez. I, n. 9083/2000);

ritenuto che la prova della data di ingresso nello Stato, al fine di verificare la decorrenza del termine per la richiesta del titolo di soggiorno di cui agli artt. 5, comma 2 e 13, comma 2 lett. b), del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286, in considerazione della cogenza ed inderogabilità della certificazione dell'ingresso di ogni cittadino extracomunitario, prevista dall'art. 7, comma 2, reg. att di cui ai d.p.r. 394/1999 e 334/2004, andava fornita dalla straniera (ex plurimis e da ultimo Cass. civ., sez. I, n. 16570/2004);

ritenuto altresì che l'istruttoria che la P.A. deve eseguire ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, va effettuata in ragione del regime probatorio applicabile al procedimento giurisdizionale in cui il .provvedimento é oggetto di impugnazione, con la conseguenza che diversamente da quanto avviene nelle opposizioni in materia di sanzioni amministrative, in cui l'atto amministrativo deve contenere tutti gli elementi di fatto della contestazione, incombendo la prova della colpevolezza del soggetto agente sulla P.A., in materia di immigrazione é sufficiente una chiara e precisa contestazione del comportamento riprodotto dalla norma che si assume violata;

considerato pertanto che deve ritenersi adeguatamente motivato il decreto prefettizio in cui si contesta all'interessata esclusivamente di non aver richiesto il permesso di soggiorno entro otto giorni dal suo ingresso, senza indicare la data in cui la straniera sarebbe entrata in Italia, atteso che la motivazione del decreto prefettizio ha esclusivamente la funzione di consentire al destinatario ed al giudice di individuare la violazione addebitata (Cass. civ., sez. I, n. 6535/2002) ed in quanto una diversa interpretazione, comporterebbe un non consentito inversione dell'onere probatorio;

osservato per altro che la ricorrente, come risulta dalla dichiarazione in atti, dalla stessa sottoscritta, é entrata nello Stato il 12 marzo 2005 (i timbri sul passaporto sono precedenti a tale data), con la conseguenza che risulta comunque provato che il decreto prefettizio é stato notificato all'interessata quando già erano trascorsi otto giorni lavorativi dal suo ingresso;

osservato altresì che la ricorrente non ha dedotto fatti idonei .a dimostrare un'ignoranza incolpevole della norma violata (Corte costituzionale n. 364/1988), né ha provato la .sussistenza di cause di forza maggiore, caso fortuito o stato di necessità, che le abbiano impedito di richiedere il permesso di soggiorno nel termine di legge,

P.Q.M.

ritenuta l'esclusiva legittimazione passiva del prefetto, dichiara l'invalidità della delega con cui il prefetto della provincia di Bologna ha autorizzato il questore di Bologna a nominare propri funzionari a stare in giudizio e conseguentemente della subdelega da quest'ultimo rilasciata in favore di personale dipendente dalla questura; rigetta, nel merito, il ricorso; nulla per le spese del giudizio.