ASGI

ASGI

Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
Indietro
 
 

Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 luglio 2004

 
est. Ozbic
 

Letto il ricorso proposto ex art. 13 comma 8 d.lgs. 286/1998 da [...], nato a [...], cittadino serbo, avverso il provvedimento Cat. A.12/2004 - N. 12/B/Espul - Numero 293 emesso in data 24.6.2004 dalla prefettura di Trieste ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) e comma 5 d.lgs. 286/98, notificato al ricorrente in medesima data, ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio in data 9.7.2004; verificata la regolare instaurazione del contraddittorio; sentite le parti in camera di consiglio; a scioglimento della riserva formulata in udienza; rilevato che emerge dagli atti come il ricorrente sia entrato in Italia 1'11.1.2004 attraverso il valico internazionale di Fernetti - Fernetici e che in data 28.1.2004 gli sia stato rilasciato permesso di soggiorno n. B479131 per motivi di turismo con scadenza 11.2.2004; che in data 26.5.2004 personale della locale questura cercava di rintracciarlo presso l'appartamento di via Barberiga 1 in Trieste, nel quale identificava invece il sig. [...], cittadino serbo, il quale asseriva di non conoscere il ricorrente e di convivere solamente con le moglie [...] e la figlia [...];

che in data 23.6.2004 la squadra volante della questura di Trieste interveniva su richiesta di tale [...] in seguito a richiesta di intervento del medesimo dovuta a lite tra lo stesso ed il di lui padre [...] in relazione al matrimonio e convivenza del [...] con tale [...], figlia del ricorrente, abitante presso l'abitazione dei nonni [...] e [...] in [...]  in Trieste;

preso atto che la polizia provvedeva al controllo, a sentire le parti ed alla identificazione del [...] e [...] in strada, mentre solo successivamente saliva all'appartamento della famiglia [...]  ove si trovava la moglie [...] del [...] ed i restanti parenti della stessa, tra cui il padre odierno ricorrente;

che, in seguito ad identificazione del [...] avvenuta in conseguenza dell'accesso della polizia al suddetto alloggio il [...], in quanto irregolare sul territorio nazionale, veniva accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura di Trieste;

preso atto che in seguito a nota prot. Cat.A.12/2004/U.I. (sez. III) la questura di Trieste notiziava il prefetto di Trieste di quanto sopra, rilevando che il ricorrente si é trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno nel termine prescritto ed invitando la prefettura a valutare l'opportunità di emettere provvedimento di espulsione previsto dall'art. 13 comma 2 lett. b) e comma 5 d.lgs. 286/98;

che con l'impugnato decreto espulsivo il prefetto di Trieste dava seguito a tale invito;

preso atto che con il ricorso introduttivo parte ricorrente ritiene illegittimo tale provvedimento in quanto l'accesso all'abitazione di via [...] avvenuto in data 24.6.2004, da cui é scaturita l'identificazione del [...] e la sua conseguente espulsione, deve ritenersi illegittimo perché effettuato fuori dei casi previsti dalla legge che eccezionalmente consentono di accedere al domicilio privato solo nei casi in cui si sospetta la consumazione di gravi reati, come la detenzione di armi, esplosivi o stupefacenti, citando in merito il decreto dd. 29.3.2001 del tribunale di Milano;

che, inoltre, fa presente come tutta la famiglia del ricorrente (genitori e figlia) viva regolarmente a Trieste da lunga data, per cui una sua espulsione dal territorio nazionale comporterebbe l'impedimento a rientrare in area Schengen per dieci anni, anche per assistere il padre gravemente ammalato;

preso atto che l'amministrazione resistente ritiene legittimo l'accesso all'appartamento in base all'art. 9 Tulps, indicazione risultata erronea; letto comunque l'art. 14 della Costituzione;

atteso, inoltre, che ai sensi dell'art. 25 bis d.l. 8.6.1992 n. 306 (conv. in l. 7.8.1992 n. 356), fermo quanto previsto dall'art. 27 comma 2 l. 55/1990 (disposizioni antimafia), gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3 bis c.p.p, ovvero a delitti con finalità di terrorismo;

che, inoltre, ai sensi del 7 comma dell'art. 12 d.lgs. 286/98 nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3 del medesimo decreto, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorchè soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostante di luogo e di tempo sussistono fondati motivi di ritenere che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni é redatto processo verbale in appositi moduli, che é trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale;

che, quindi, l'atto compiuto in data 23.6.2004 dagli agenti della squadra mobile debba ritenersi illegittimo per eccesso di potere e violazione di legge, in quanto effettuato al di fuori dei suddetti casi previsti dalla legge che eccezionalmente consentono di accedere al domicilio privato solo nelle ipotesi in cui si sospetta la consumazione di reati gravi, come la detenzione di armi, esplosivi o stupefacenti ovvero per finalità mafiose o di terrorismo nonché nelle operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'art. 11, comma 3 del medesimo decreto, con processo verbale trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore, il che non é avvenuto;

che, infatti, dall'annotazione di servizio non risultano sospetti di reati gravi, né ex ante né confermati ex post e nemmeno l'esecuzione delle suddette operazioni;

che, inoltre, l'accesso all'abitazione non era diretto nemmeno all'individuazione di stranieri clandestini, visto il motivo per cui é stato effettuato l'intervento, derivante da una lite familiare;

che, pertanto, il decreto di espulsione emesso in conseguenza di tale accertamento illegittimo risulta anch'essa illegittimo, per l'illegittimità dei suoi presupposti in seguito alla violazione manifesta del disposto di cui all'art. 14 Cost.;

osservato, infine, in merito alla necessità di ricongiungimento familiare, che la Corte costituzionale ha affermato, anche con recente pronuncia, come l'esercizio del diritto di ricongiungimento possa essere sottoposto dalla legge a condizioni volte ad assicurare un corretto bilanciamento con altri valori dotati di pari tutela costituzionale ed in particolare alla condizione che sussista la possibilità di assicurare al familiare con cui si opera il ricongiungimento, condizioni di vita che consentano un'esistenza libera e dignitosa (n. 28 del 1995, n. 203 del 1997 e n. 232 del 2001), oltre a motivi di ordine pubblico resi ben evidenti dal legislatore nel d.lgs. 286/98 e succ. modifiche ed integrazioni;

considerato che l'art. 2 d.lgs. 286/98 dispone che allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti;

rilevato che fra tali diritti rientra il diritto all'unità familiare di cui agli artt. 2 e 29 Cost. nonché dell'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (l. 848/55) ai sensi del quale non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell'esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non costituisca una misura che, in una società democratica, é necessaria per le sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del Paese, per la difesa dell'ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione del diritti e delle libertà degli altri;

verificato che nel caso in esame non risultano sussistere i requisiti di cui agli artt. 29 e 30 del d.lgs. 286/98 in materia di ricongiungimento familiare e di permesso di soggiorno per motivi familiari;

considerato che il ricorrente non risulta quindi trovarsi nei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio di un permesso per ricongiungimento familiare;

che, pertanto, sotto tale aspetto il decreto di espulsione deve considerarsi legittimo.

Tutto ciò premesso

il tribunale, nella persona del g.o., definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa; accoglie il ricorso proposto ex art. 13 comma 8 d.lgs. 286/1998 da [...], cittadino serbo, avverso il provvedimento Cat. A.12/2004 - N. 12/B/Espul - numero 293 emesso in data 24.6.2004 dalla prefettura di Trieste; annulla il citato decreto di espulsione; [...].