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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Giudice di pace di Palermo, sentenza del 28 giugno 2005, n. 5892

 
est. Chiazzese
 

Sul ricorso depositato il 17.5.2005, iscritto al n. 55 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2005, proposto da [...] contro ufficio territoriale del governo di Palermo, non costituito in giudizio; avente ad oggetto il ricorso avverso decreto di espulsione Cat. A. 11/2005 P.S. del prefetto della provincia di Palermo ed ordine del questore di Palermo;

Fatto e svolgimento del processo

L'ufficio territoriale del governo di Palermo emetteva decreto di espulsione Cat. A. 11/2005 P.S. in data 26.4.2005 nei confronti di [...], nato in Liberia il [...].

[...] ha proposto ricorso a questo ufficio del giudice di pace, ha impugnato il decreto di espulsione e l'ordine del questore di Palermo in data 26.4.2005 ed ha formulato le infrascritte conclusioni. Il ricorrente ha dedotto:

- la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/98, per le condizioni di vita in Liberia, Stato di sua provenienza, consistenti in gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. come da notizie qualificate come fatti notori ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c., dovendosi a lui riconoscere il diritto di asilo politico ai sensi dell'art. 10 comma Cost.;

- la violazione del diritto all'incolumità fisica della persona, ai sensi degli artt. 2, 13 e 32 Cost., e del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., essendo egli rivoltosi agli organi di P.G. per proporre denuncia - querela a causa dell'aggressione subita da un condomino per futili motivi in prossimità della propria abitazione ed essendo stata essa l'occasione che aveva dato luogo all'accertamento della sua irregolare presenza nel territorio nazionale;

la violazione dell'art. 13 comma 3 d.lgs. 286/98, essendo egli sottoposto ad indagini nel procedimento penale n. 5903/05 R.G. n.r. per il delitto di cui all'art. 588 c.p. e non essendo eseguibile l'espulsione in mancanza del nulla osta dell'autorità giudiziaria competente, con la conseguente illegittimità dell'ordine del questore di Palermo;

- la violazione dell'art. 13 comma 7 d.lgs. 286/98, per la mancata indicazione delle modalità di impugnazione e delle ragioni che avevano impedito la traduzione in una lingua da lui conosciuta, piuttosto che in quella inglese;

- l'eccessiva durata del divieto di rientro in Italia, in violazione dell'art. 13 comma 14 T.U., non essendo stato mosso alcun rilievo sulla sua condotta.

Il ricorrente ha allegato al ricorso il decreto di espulsione impugnato, l'ordine del questore e la documentazione in atti. [...].

L'ufficio territoriale del governo di Palermo non si é costituito in giudizio. [...].

Motivi della decisione

Ai fini della decisione del presente giudizio, deve essere esaminato il merito delle controversia con riguardo a quanto emerge dagli atti processuali.

Deve farsi riferimento al contenuto del decreto di espulsione impugnato, a quanto dedotto a sostegno del ricorso e su cui il ricorrente ha inteso fondare la sua domanda di annullamento dell'atto opposto ed alla produzione documentale del ricorrente medesimo. A tale riguardo, deve essere esaminata in primo luogo la questione derivante dal primo motivo spiegato a sostegno del ricorso, con il quale é stata dedotta la violazione dell'art. 19 d.lgs. 286/98, per le condizioni di vita in Liberia, Stato di provenienza del ricorrente, consistenti in gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, come da notizie qualificate come fatti notori ai sensi dell'art. 115 comma 2 c.p.c.

In proposito, si deve rilevare la conducenza e la fondatezza degli argomenti esposti a sostegno di tale motivo di impugnazione. Infatti, a parere di questo giudice, si deve ritenere attendibile il contenuto delle prove documentali prodotte da parte ricorrente circa le condizioni di instabilità politica, sociale ed economica, a cui sono connesse le violazioni dei diritti umani e della persona, in atto nello Stato della Liberia, da cui proviene il ricorrente.

Di conseguenza, il decreto di espulsione comporterebbe la sottoposizione del ricorrente ad uno stato di pericolo per la propria incolumità fisica, in violazione dei diritti della persona che gli competono. Dal contenuto del provvedimento impugnato, non risulta che tali fatti siano stati oggetto di valutazione in sede amministrativa al momento dell'emanazione del decreto stesso. né il provvedimento medesimo é corredato di adeguata motivazione al riguardo.

Sulla base delle superiori considerazioni, il decreto di espulsione impugnato si rivela illegittimo e, pertanto, deve essere annullato; il ricorso proposto, dal canto suo risulta fondato e, quindi, deve essere accolto.

Altro argomento é quello concernente il riconoscimento del diritto di asilo, che il giudice, nel presente giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, non ha il potere di disporre, rientrando tale potere nella competenza dell'autorità amministrativa.

La decisione del giudizio nel senso ora indicato assorbe ogni altra questione derivante dagli altri motivi di ricorso. D'altra parte la decisione in ordine al decreto di espulsione spiega i propri effetti ex lege, anche in relazione all'ordine del questore connesso al decreto medesimo.

A questo punto, deve essere esaminata e decisa la questione attinente le spese del giudizio. Al riguardo, a parere di questo giudice, nel caso specifico sussistono i giusti motivi di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c. per compensare per intero tra le parti le spese del giudizio. Sulla base di tale convincimento, le spese del presente giudizio devono essere, tra le parti, integralmente compensate.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso annulla il decreto di espulsione Cat. A. 11/2005 P.S. dell'ufficio territoriale del governo di Palermo. Compensa le spese dei giudizio tra le parti.