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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Bologna, ordinanza del 22 marzo 2005

 
est. Millo
 

Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 52/2005 R.G. assunta in riserva all'udienza collegiale del giorno 8.2.2005 promossa dal Ministero dell'interno [...] contro [...] in punto a: «Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalità».

Motivi
Rilevato che

- l'attore ha promosso presso il tribunale di Bologna un'azione nei confronti della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato e del Ministro dell'interno volta ad ottenere in via principale il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ed in via subordinata il suo diritto di asilo ai sensi dell'art. 10 3 comma Costituzione;

- in ulteriore subordine l'attore ha altresì chiesto, nei confronti del questore di Modena (sua città di dimora abituale), che venga ordinato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari o quanto meno fino all'esaurimento del processo;

- in collegamento con tali domande, non appena instaurata la causa, l'attore ha richiesto - ex art. 700 e 669 bis e segg. c.p.c. - che il g.i. disponesse in via d'urgenza il rilascio di un permesso di soggiorno da parte della questura di Modena, quantomeno fino alla definizione della causa di merito;

- il g.i., con il provvedimento impugnato (assunto con decreto inaudita altera parte e poi ritualmente confermato con ordinanza, sentite le parti), ha disposto il rilascio, da parte della questura di Modena, in favore dell'attore di un permesso di soggiorno sino alla definizione della causa di merito;

- l'avvocatura dello Stato ha impugnato dinanzi al Collegio, ex art. 669 terdecies c.p.c., il detto provvedimento cautelare.

Ritenuto che

1) appaiono preliminari ad ogni altra questione le eccezioni ritualmente proposte (sin dalla sua comparsa di costituzione e ripetute poi in questa sede cautelare) dall'avvocatura dello Stato relativamente al presunto difetto giurisdizione ed all'incompetenza territoriale;

2) la prima eccezione risulta infondata poiché é stato già chiarito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che quando si verta in tema di status di rifugiato e diritto d'asilo la giurisdizione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria (cfr. S.U. n. 907/1999; ma anche, sia pure solo incidentalmente, la recente Cass. n. 8423/2004) e tale criterio di ripartizione della giurisdizione - peraltro indiscutibile, tenuto conto che si tratta del riconoscimento di diritti pieni ed assoluti - é stato d'altra parte espressamente confermato nella più recente produzione legislativa riguardante la materia che ci occupa (cfr. T.U. n. 286/1998 e soprattutto l. 189/2002);

3) non risulta poi convincente, sempre con riguardo all'attribuzione giurisdizionale, l'eccezione proposta in relazione al rilascio del permesso di soggiorno, poiché - pur rimanendo vero che in linea generale spetta al giudice amministrativo pronunciarsi in materia di concessione o revoca di permessi di soggiorno, normalmente caratterizzata da discrezionalità amministrativa (cfr. S.U. n. 11725/2002) - nella specie si tratta di richiesta di un permesso di soggiorno il cui rilascio risulta necessitato e non discrezionale (cfr. art. 1.5 d.l. 416/1989) ed appare del tutto corretta l'interpretazione già data a questa norma da questo tribunale secondo cui il diritto ad ottenere questo tipo di permesso di soggiorno permane non solo per la durata del procedimento amministrativo, ma anche della possibile prosecuzione di questo in sede giurisdizionale, perché altrimenti verrebbe leso l'esercizio del diritto di difesa (quantomeno fino al termine del processo di primo di grado, come, infatti, riconosciuto dalle ultime norme di ormai prossima efficacia);

4) la seconda eccezione appare invece fondata poiché non sembra al riguardo convincente il diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito; il tribunale di Bologna ritiene invece meritevole di essere seguita la recente giurisprudenza della Corte di cassazione che ha stabilito la competenza territoriale del tribunale di Roma (cfr. Cass. n. 11441/2004);

5) si deve infatti rilevare che le contrarie decisioni della giurisprudenza di merito citate al riguardo dall'attrice si limitano ad affermare, senza sviluppare alcuna analisi del punto, che risulterebbe competente il foro "dove é sorta o deve eseguirsi l'obbligazione", apparentemente trascurando che il termine obbligazione ha nell'ambito del diritto civile un preciso significato tecnico che non consente una indiscriminata applicazione analogica; in particolare non può ignorarsi l'essenziale requisito della patrimonialità che informa di sé tutta la costruzione degli istituti relativi alle obbligazioni rintracciabili nei codici e nella legislazione, requisito che invece non può riscontrarsi nell'attività che viene richiesta alla P.A. nella controversia che ci occupa; va solo aggiunto che, infatti, l'esame delle motivazioni delle pronunce citate da parte attrice rende subito evidente che le liti decise dalla suprema Corte in quei casi erano all'evidenza strettamente patrimoniali;

6) quanto appena detto si applica sia alla richiesta dello status di rifugiato, sia alla domanda di riconoscimento del diritto di asilo;

7) la conclusione appena esposta appare forse più evidente per la prima domanda, tenuto conto che per il riconoscimento dello status di rifugiato esiste - almeno fino ad ora - un'apposita Commissione centrale (convenuta in questo giudizio, benché priva di autonoma soggettività giuridica) con sede in Roma e comunque direttamente collegata all'amministrazione centrale degli interni, ma deve, essere affermata anche per la seconda domanda; la giurisprudenza, come noto, distingue tra status di rifugiato e diritto d'asilo, ma, pur condividendo tale distinzione (non dovendosi trattare in questa sede se vi siano conseguenze al riguardo in dipendenza dell'assoluta equiparazione tra gli effetti delle due dichiarazioni alla luce di quanto disposto dall'art. 2.1 d.lgs. 286/1998) non sembra discutibile che il convenuto, anche per la domanda d'asilo, debba comunque essere il Ministro dell'interno e che questi abbia sede in Roma, considerato che non si riesce ad immaginare quale potrebbe essere un diverso soggetto da convenire nell'avanzare una tale domanda (almeno finché un'eventuale legge attuativa dell'art. 10 3 comma Cost. non abbia provveduto ad idearla ed attribuirgli la corrispondente competenza), né si può ipotizzare come e perché il Ministro possa essere convenuto dinanzi ad un qualsiasi giudice della Repubblica semplicemente a scelta dell'attore (salva evidentemente la possibilità per qualunque convenuto di non proporre eccezioni al riguardo, ma nella specie tale eccezione é stata sollevata); va sottolineato che la corretta individuazione della legitimatio ad causam, appare in ogni caso preliminare e fondamentale (perché é essenziale evitare una sentenza inutilmente pronunciata) e quando si tratti di P.A. va individuata, come noto, rintracciando quale sia l'organo di volta in volta istituzionalmente preposto a svolgere la singola attività di cui si tratta (giurisprudenza costante per la quale cfr. di recente Cass. n. 2144/2001); né appare possibile richiamare l'eventuale competenza a stare in giudizio del prefetto come titolare dell'ufficio territoriale del governo (d.p.r. 287/2001.), poiché da una parte nessuna legge gli attribuisce (almeno per ora) competenza a provvedere autonomamente nella materia del diritto dì asilo, dall'altra, parte attrice non ha comunque provveduto a convenirlo nel presente giudizio;

certamente concentrare presso il tribunale di Roma tutte le domande relative ad entrambi i diritti (status di rifugiato e diritto d'asilo) e per tutti i possibili richiedenti presenti in Italia può far ipotizzare sia un eccessivo ritardo nella trattazione delle cause, sia uno sproporzionato dispendio di denaro, tempo ed energie da parte degli aventi diritto ed in sostanza una questione di costituzionalità, poiché si potrebbe finire per rendere eccessivamente difficile l'esercizio del diritto di difesa; tale questione, però, non appare rilevante in questa sede, ma eventualmente solo dinanzi al tribunale di Roma;

8) la conclusione raggiunta risulta evidentemente assorbente rispetto ad ogni altra questione poiché il giudice deve sempre verificare preliminarmente la propria competenza, in mancanza della quale non spetta a lui pronunciarsi su nessun punto della controversia poiché semplicemente gli manca il potere di emanare disposizioni efficaci per gli altri soggetti; l'unica eccezione può essere costituita dal caso che la legge gli attribuisca il potere di emanare provvedimenti urgenti mentre dichiara la sua incompetenza, ma questa eccezione non si configura nel caso di specie; i provvedimenti cautelari ante causam ed in corso di causa sono infatti attentamente (si potrebbe dire puntigliosamente) regolamentati dalla legge quanto alla competenza e - salvi alcuni casi che qui non rilevano - emerge chiarissimo il criterio della competenza da parte del giudice che avrà poi il potere di pronunciarsi sul merito, senza alcuna deroga e senza alcuna possibilità di provvedimenti temporanei in caso di incompetenza e senza che si possa perciò fondatamente ipotizzare una pronuncia destinata eventualmente a durare solo fino alla decisione definitiva sul merito, poiché il legislatore risulta avere evidentemente operato una scelta diversa per evitare anche in questa fase ogni rischio di forum shopping, salva accettazione da parte del convenuto (e non rilevabilità d'ufficio da parte del giudice).

9) Si deve pertanto concludere per la reiezione della domanda cautelare poiché, alla luce della fondata eccezione di incompetenza territoriale, l'istanza risulta sfornita del necessario presupposto costituito dal fumus boni juris quanto all'accoglimento della domanda definitiva di merito dinanzi al giudice adito.

10) Nella fattispecie non si può poi trascurare che l'avvocatura dello Stato ha altresì documentato, in ordine al merito della vicenda, che il documento d'identità utilizzato dall'attore da quando é in Italia - in base all'analisi fattane dalle autorità del suo Paese d'origine - risulta falso e ciò indubitabilmente costituisce un ulteriore elemento di forte incertezza in ordine alla sussistenza del necessario fumus boni juris delle domande proposte.

P.Q.M.

il tribunale dispone la revoca del provvedimento cautelare pronunciato in data 11.10.2004 e confermato con ordinanza 21.12.2004 dal g.i. nella causa n. 11742/04 tra le parti specificate in epigrafe.