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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Milano, sentenza del 7 febbraio 2005, n. 1451

 
est. Nardo
 
Fatto e svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 31 luglio 2003 il sig. [...], cittadino dello Stato africano del Gambia, conveniva in giudizio il Ministero dell'interno assumendo:

- che il sistema di governo del Gambia era caratterizzato da metodi antidemocratici, sistematica violazione dei diritti umani, persecuzione delle opposizioni politiche, attentati alla libertà di espressione e ai diritti umani anche per mezzo di detenzione di oppositori; situazione in atto da quando l'attuale partito di governo (A.P.R.C.) era arrivato al potere nel 1996;

- che egli stesso era stato oggetto di tali minacce ed intimidazioni, probabilmente in quanto fratello del leader dell'U.D.P., il maggior partito di opposizione; infatti, al settembre 1996 era stato sottoposto a pestaggi e imboscate (che narrava), volti sempre ad impedire o intimidire l'attività politica del fratello o di sostegno al suo partito; inoltre era stato picchiato ed incarcerato nell'aprile 2000 per aver difeso la libertà di espressione e sostenuto gli studenti del liceo, in cui insegnava, nelle proteste conseguenti a gravi violenze ed abusi a danni di studenti;

- che a causa dei fatti di persecuzione subiti o del timore di successive repressioni egli era stato costretto a fuggire dal proprio Paese ed, attraverso il Senegal, aveva raggiunto, via mare, Genova, facendo richiesta di asilo politico il giorno stesso del suo arrivo in Italia. L'attore sottolineava l'impossibilità di rientro nel proprio Paese d'origine senza incorrere in nuove persecuzioni, restrizioni della libertà personale e pericoli per la propria incolumità. Egli raccontava di svolgere in Italia l'attività di studente; di avere presentato domanda di riconoscimento di status di rifugiato, respinta il 30.5.2002 dalla Commissione centrale, con la conseguenza della revoca del permesso di soggiorno, ottenuto in data 27.5.2001 per motivi di richiesta di asilo politico. Ciò premesso l'attore domandava che gli fosse riconosciuto il diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Costituzione. Il Ministero dell'interno non si costituiva in giudizio e, stante la regolarità della notifica, veniva dichiarato contumace. [...].

Motivi della decisione

La sussistenza della giurisdizione del G.O. con riferimento al diritto di asilo non é in contestazione. Devono ritenersi infatti ormai acquisiti il carattere precettivo e l'immediata operatività dell'art. 10 co. 3 Cost. e la conseguente qualificazione del diritto di asilo come vero e proprio diritto soggettivo (da ciò deriva inoltre la natura dichiarativa e non costitutiva di tutti i provvedimenti assunti in materia dagli organi competenti). Nel merito la domanda di riconoscimento di asilo politico deve ritenersi fondata. Non sufficientemente dimostrate devono ritenersi le vicende personali e le persecuzioni, nei confronti del sig. [...] quale oppositore e fratello del leader dell'opposizione, esposte in narrativa. Peraltro nulla risulta circa il suo rapporto di parentela con [...], leader del maggior partito di opposizione.

Invero ciò non deve ritenersi ostativo al riconoscimento del diritto d'asilo. A tale diritto riconosciuto dalla Costituzione italiana é estraneo ogni elemento limitativo attinente alla persecuzione dello straniero nello Stato di appartenenza. L'art. 10 della Costituzione attribuisce il diritto d'asilo allo straniero a cui nel proprio Paese sia impedito l'esercizio delle libertà democratiche. Dalla copiosa documentazione in atti, in particolare dai rapporti di Amnesty International, risulta il mancato rispetto delle libertà fondamentali nello Stato africano del Gambia. Infatti i rapporti di Amnesty International successivi al rovesciamento di regime avvenuto nel 1996 attestano come, nonostante alcuni significativi cambiamenti e il rilascio di numerosi prigionieri politici (dopo lunga detenzione), i diritti umani continuino ad essere violati impunemente e i membri dei partiti di opposizione vengano perseguitati, sia con arresti illegali sia col mezzo della tortura. L'arresto ha colpito anche il segretario di Amnesty International per il Gambia. E' vero che dal 1996 si sono svolte elezioni a cui hanno partecipato diversi partiti politici, ma é altrettanto vero che non può per ciò solo definirsi il Gambia uno Stato democratico. Infatti, anche se non risulta la prova di irregolarità durante le elezioni, non può dirsi democratico uno Stato in cui la formazione del consenso sia viziata dalla violazione della libertà di stampa (approvazione di leggi fortemente limitative della libertà di stampa). Oltre agli effetti distorsivi che il mancato rispetto delle libertà ha sulla formazione del consenso e sul regolare funzionamento delle regole della democrazia, é il mancato rispetto dei diritti fondamentali di per sé stesso che induce a ritenere fondata la richiesta di asilo. Arresti poco chiari caratterizzati da mancanza di imputazione, torture, gravi limitazioni alla libertà di stampa devono ritenersi ampiamente provati e giustificano il riconoscimento del diritto d'asilo e i presupposti per accordarlo previsti dall'art. 10, co. 3 Cost. Con riferimento alle richieste riguardanti il permesso di soggiorno, infine, si rileva che le condizioni per provvedere in proposito sono rimesse alla competente autorità, sebbene conseguenti alla presente pronuncia. Le spese di causa vengono poste a carico del convenuto e liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria od ulteriore istanza e deduzione disattesa, così dispone: accerta e dichiara che [...] ha diritto all'asilo politico in Italia ai sensi dell'art. 10, co. 3 della Costituzione; 2) condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attore [...]; dispone che le spese di lite vengano distratte a favore dell'avv. [...], dichiarato anticipatario.