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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Padova, ordinanza del 10 giugno 2005

 
est. Cameran
 

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta; esaminati gli atti del procedimento n. 80125/05; preso atto della mancata costituzione della Avvocatura dello Stato, convenuta per il Ministero degli Affari Esteri;

premesso:

che la ricorrente [...], nata il [...] a [...] (Romania), titolare di permesso di soggiorno nr. SPD032609 rilasciato dalla questura di Padova per motivi di lavoro subordinato, ha chiesto (il 9.3.2004) ed ottenuto (in data 29.4.2004) dalla questura di Padova nulla osta al ricongiungimento familiare in favore dei propri figli [...]e [...];

che dopo il rilascio del prescritto nullaosta la ricorrente ha fatto ripetuti accessi alla Ambasciata italiana a Bucarest, anche a seguito di appuntamento concordato con quell'Ufficio, senza avere la possibilità di produrre i documenti (nullaosta, assenso del coniuge divorziato all'affidamento esclusivo alla madre ricorrente [...] della loro figlia [...]) dai quali sarebbe scaturito il dovere dell'Ambasciata di verificare la sussistenza dei presupposti di legge, ed eventualmente concedere il visto di ingresso in Italia;

che con ricorso depositato il 29.3.2005 la sig.ra [...] ha chiesto l'apertura di una tutela a favore della propria figlia ai sensi dell'art. 343 c.c. o, in subordine, la adozione di altro provvedimento comunque idoneo allo scopo di garantire alla minore [...] la prioritaria ed irrinunciabile esigenza di continuare a convivere assieme alla madre ed al fratello [...] presso la residenza di [...] PD), dove si è stabilita sin dai primi giorni di ottobre 2004 (doc. dep. 1.4.05);

che questo giudice, ritenendo inammissibile la apertura di una tutela in favore di una minore stabilmente residente insieme alla madre nel pieno possesso delle proprie facoltà genitoriali, ha ritenuto di qualificare il ricorso siccome impugnativo del diniego, rectius della mancata concessione del visto di ingresso per ricongiungimento familiare da parte dell'Ambasciata italiana di Bucarest, ed ha fissato l'udienza in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U. 286/98;

che all'udienza, nonostante la notifica del ricorso, la P.A. convenuta non si è costituita, mentre sono comparsi la ricorrente con il proprio difensore, nonché il convivente della stessa, [...], il quale ha confermato il contenuto della dichiarazione a propria firma depositata in cancelleria in data 1.4.2005, ossia di essere testimone oculare dei tentativi fatti dalla ricorrente in più occasioni, dopo il 15.8.2004 e sino al 20.9.2004, di accedere agli uffici dell'Ambasciata italiana in Romania per chiedere il rilascio del visto d'ingresso nell'interesse dei due figli minori, e del rifiuto di quegli Uffici di ricevere la documentazione necessaria al rilascio del visto;

Osserva

Dopo la valutazione positiva dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ottenimento del ricongiungimento fatta dalla questura di Padova prima di concedere, in data 29.4.2004, il nulla osta, l'autorità consolare italiana era tenuta ad acquisire la "documentazione comprovante i presupposti ... " del rilascio del visto: acquisizione e idoneità probatoria della documentazione costituiscono, per espressa previsione normativa, condizione di efficacia del nulla osta della questura.

Gli è che, per quanto emerge dagli atti, che non hanno trovato confutazione alcuna da parte della P.A., non costituitasi, l'autorità consolare italiana ha rifiutato di accettare il deposito della documentazione comprovante i presupposti del rilascio del visto: in tal modo la condizione di efficacia del nullaosta della questura è divenuta in fatto impossibile. D'altro canto la ricorrente, dopo il 20.9.2004, ha fatto ingresso in Italia insieme ai propri figli, di talché non v'è più un interesse attuale al rilascio del visto da parte dell'autorità consolare, che pure sarebbe stato atto dovuto.

La questura di Padova, facendo corretta applicazione dell'art. 30 primo comma d.lgs. 286/98, prescindendo dal già concesso nulla osta e dall'assenza del visto di ingresso, ha nondimeno iscritto nel permesso di soggiorno di [...] il figlio - minore degli anni 14 - [...]. Nessun provvedimento è stato preso per [...], e quindi minorenne, ma di età superiore ai 14 anni.

Osserva il giudice che, in punto di fatto, sarebbero stati presenti tutti i presupposti richiesti dalla legge per l'ottenimento del visto di ingresso in Italia per [...] (legame familiare con la madre residente in Italia e titolare di permesso di soggiorno, assenso all'espatrio da parte del padre, affidamento esclusivo alla madre); che la presenza in Italia della minorenne è stata tempestivamente comunicata all'autorità dalla ricorrente, la quale ne ha data comunicazione alla questura di Padova ex art. 7 d.lgs. 286/98 il 5.10.2004; che in presenza dei descritti presupposti di fatto, ed in considerazione del preminente diritto della minore all'unità familiare - diritto che contiene, fra altri il diritto di seguire il genitori nel luogo di destinazione - può e deve farsi applicazione analogica del secondo comma dell'art. 31 d.lgs. 286/98, dovendosi intendere che il diritto del minore al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, e fino al compimento della maggiore età, non sia subordinato alla preventiva iscrizione nel permesso di soggiorno ai sensi del primo comma del medesimo articolo. Ciò in quanto, diversamente opinando, il minore che ha fatto ingresso in Italia dopo il compimento dei 14 anni subirebbe un trattamento ingiustificatamente diverso da quello riservato al minore che ha fatto ingresso in Italia prima del compimento dei 14 anni, una volta divenuto ultraquattordicenne. La possibilità di una interpretazione analogica in materia di tutela dei minori stranieri è riconosciuta esplicitamente dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 5.6.2003, che ritenuto parificati - ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio ecc. di cui all'art. 32 comma 1 - i minori affidati ai sensi dell'art. 31, ai minori comunque affidati ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 184/1983, ai minori soggetti a tutela; ciò sull'assunto che una interpretazione letterale dell'art. 31 comma 1 d.lgs. 286/98 condurrebbe ad un sicuro conflitto con i valori personalistici che caratterizzano la nostra Costituzione, ed, in particolare, determinerebbe ragionati dubbi di fondatezza con quanto previsto dagli artt. 30 comma 2 e 31 comma 2.

Ne discende che il secondo comma dell'art. 31 non si applica solo ai minori di cui al primo comma, ma a tutti i minori stranieri presenti sul territorio nazionale con il genitore o con lo straniero affidatario o con un tutore: [...] ha, perciò, diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età.

Per tutte le ragioni che precedono il ricorso va accolto, nel senso che la questura di Padova può e deve rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari a [...].

P.Q.M.

visti gli artt. 737 c.p.c.; 30, comma 6 e 31 comma 2 d.lgs. 286/98, manda alla questura di Padova di rilasciare il permesso di soggiorno valido fino al compimento della maggiore età in favore di [...].