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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale per i minorenni di Milano, decreto del 7 marzo 2005

 
est. Laera
 
Letti gli atti relativi ai minori [...]; visto il ricorso ex art. 31 d.lgs. n. 286/98 depositato l'11.6.2004 dal sig.[...], padre dei minori; rilevato che la sig.ra [...], in possesso di regolare permesso di soggiorno (esteso anche ai due figli minori), lavora come domestica presso alcune famiglie; considerato che [...] frequenta regolarmente la scuola alberghiera di Elusone e [...] frequenta con profitto la seconda media a Mariano Comense; rilevato che la sig.ra [...] nel 2003 stipulava contratto di comodato di un appartamento [...] (in cui tuttora risiede la famiglia) con don [...]; rilevato che la domanda di emersione presentata dal sig.[...], datore di lavoro del sig. [...] veniva respinta dal prefetto della provincia di Milano, con decreto 11.11.2003 e di conseguenza il sig. [...] veniva licenziato; rilevato che, in sede di convocazione 5.8.2004 presso questo tribunale per i minorenni, la sig.ra [...] e i minori riferivano di non poter nemmeno immaginare la vita senza il sig. [...], che per loro rappresenta un importante punto di riferimento affettivo ed educativo e che potrebbe tornare ad essere anche un fondamentale sostegno economico per la famiglia. [...] desidera infatti terminare la scuola alberghiera e [...] intende proseguire gli studi. Inoltre, nutrono forte timore per la sorte del sig. [...], che in Albania non avrebbe alcuna prospettiva per il futuro; ritenuto che, nel generale divieto di espulsione dei minori, sancito dall'art. 19 d.lgs. n 286/98, il rimpatrio dei genitori costituirebbe di per sé un grave danno per la crescita psicofisica dei minori, in quanto non solo li priverebbe di un legame affettivo determinante nel percorso evolutivo di un soggetto minore, ma farebbe altresì venir loro meno il necessario sostentamento economico e il costante riferimento educativo; rilevato che, nell'interpretare la disposizione di cui al comma 3 dell'art. 31 citato al fine di decidere il presente ricorso, questo Collegio ritiene che la valutazione dell'interesse superiore del fanciullo debba essere prioritaria ad ogni altra considerazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione sui diritti dell'infanzia stipulata a New York (ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 176/91), richiamato dall'art. 28 comma 3 del Testo Unico sull'immigrazione; ritenuto che l'interesse superiore del fanciullo è principalmente garantito dall'unità familiare, così come si legge nel preambolo nonché nell'art. 9 della predetta Convenzione e così come si può desumere dallo stesso Titolo IV dei d.lgs. 286/98 che per l'appunto recita "Diritto all'unità familiare e tutela dei minori", apparendo chiaro anche al legislatore del 1998 come i due aspetti siano strettamente collegati; ritenuto pertanto che l'autorizzazione ex art. 31, costituendo una deroga alle altre disposizioni del T.U., avendo come finalità principale la tutela dell'interesse del minore, sia di ampia portata e attribuisca quindi agli esercenti la potestà, la facoltà di ottenere un permesso di soggiorno, tale da consentire lo svolgimento di attività lavorativa e l'iscrizione al S.S.N. al fine di provvedere lecitamente al sostentamento della famiglia; ritenuto opportuno che i minori rimangano in Italia, al fine di concludere gli studi superiori e a causa della difficile situazione sociale del luogo di origine e stante il radicamento di riferimenti affettivi e sociali sul territorio; visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 31 d.lgs. 286/98, e 741 c.p.c., deliberando in via definitiva e con effetto immediato

autorizza
il sig. [...], padre dei minori [...] a permanere in Italia per il tempo necessario a regolarizzare la propria posizione e comunque per un periodo non inferiore a due anni; dichiara il presente decreto immediatamente efficace. [...].