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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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Tribunale di Trento, decreto del 6 ottobre 2005

 
est. Benini
 

Il giudice, letti gli atti e sciogliendo la riserva presa all'udienza del 4.10.2005;

osserva

L'art. 28 comma 1 del T.U. n. 286 del 1998 prevede che il diritto a mantenere l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dalla legge, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.

Nella elencazione delle varie tipologie di permessi di soggiorno non è ricompreso quello rilasciato per attesa cittadinanza, quale quello in possesso della moglie del ricorrente [...] con scadenza al 31.12.2005. Per il fatto che tale tipologia di permesso di soggiorno non era prevista per beneficiare del diritto all'unità familiare, con il decreto di data 8.6.2005 la questura di Trento ha rigettato la domanda di rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare presentata da [...].

Nel decreto di data 16.9.2005 si sono già esposte le ragioni per le quali l'interpreta-zione restrittiva adottata dalla questura di Trento non appare condivisibile.

Come ha osservato la Cassazione (Cass. 7.2.2001 n. 1714), se il titolare del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo può esercitare il diritto all'unità familiare, lo stesso diritto deve essere riconosciuto anche al titolare del permesso di soggiorno per motivi familiari, al quale del pari è consentito di svolgere lavoro subordinato o lavoro autonomo (sicché le due situazione giuridiche vengono a coincidere).

Analoghe considerazioni devono valere, "mutatis mutandis", anche nel caso qui in esame, ossia nel caso del titolare di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza al quale è pure consentito di svolgere attività lavorativa: infatti [...] risulta assunta dalla Cooperativa [...] con contratto di lavoro a tempo determinato [...].

In caso contrario situazioni coincidenti "quoad effectum" quale quella del titolare del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo (ovvero per asilo, studio o per motivi religiosi) e quella del titolare del permesso di soggiorno rilasciato per attesa cittadinanza sarebbero trattate in modo difforme in violazione dell'art. 3 della Cost.

Un trattamento differenziato non sarebbe costituzionalmente giustificato.

Non pare pertanto consentita una interpretazione meramente letterale della disposizione anzi richiamata. L'avvocatura dello Stato afferma che, pur ritenendo superabili i limiti soggettivi posti dall'art. 28 del T.U. n. 286 del 1998 in ossequio al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza anzi cit., rimarrebbero fermi i limiti oggettivi, per cui occorrerebbe avere riguardo al carattere della maggiore o minore stabilità del soggiorno e quindi alla durata del medesimo: il diritto al ricongiungimento sarebbe quindi escluso nei confronti di quei soggetti il cui permesso di soggiorno abbia durata inferiore ad un anno.

Ad avviso di questo tribunale questa argomentazione, anche se trova un aggancio nel tenore letterale della legge, non può essere condivisa dato che rimetterebbe alla pura e semplice discrezionalità della questura consentire allo straniero di fruire del diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare. In alcune situazioni la legge dà delle indicazioni temporali precise che escludono valutazioni discrezionali: così nel caso del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, la durata del permesso di soggiorno è correlata alla durata del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'art. 5 bis del T.U., introdotto dall'art. 6 della legge n. 189 del 2002. in forza di detta disposizione quindi la durata del permesso di soggiorno per lavoro è quella stessa prevista dal contratto di soggiorno (anche se non può superare determinati limiti temporali massimi fissati dalla norma: in particolare, nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il permesso di soggiorno non può superare la durata di 2 anni). Analogamente ai sensi dell'art. 30 comma 3 del T.U. il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 ed è rinnovabile assieme a quest'ultimo.

In entrambe queste ipotesi è quindi la stessa fonte normativa a indicare la durata del permesso di soggiorno, o fissando direttamente il limite temporale massimo o "per relationem" con riferimento alla durata del contratto di soggiorno in un caso, del permesso di soggiorno del familiare straniero nell'altro caso.

Allo stesso modo un parametro di riferimento temporale è fissato anche dall'art 11 lett. c) del d.p.r. n. 394 dei 1999 il quale prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno "per acquisto della cittadinanza ... per la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento". Anche in questo caso quindi non vi sono margini di discrezionalità: la durata del permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione è pari alla durata del procedimento amministrativo.

Nessuna rilevanza può avere di conseguenza il fatto che, come è avvenuto nel caso di specie, la questura rilasci un permesso di soggiorno per attesa cittadinanza di durata inferiore ad un anno, anche se in realtà il procedimento si protragga oltre il termine annuale. Opinare diversamente consentirebbe alla questura di frazionare a sua discrezione la durata del permesso di soggiorno in più periodi ciascuno di durata inferiore ad un anno, impedendo in questo modo allo straniero di vedersi riconosciuto il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare sul presupposto, creato artificiosamente, che il permesso di soggiorno avrebbe durata inferiore ad un anno.

II decreto emesso in data 8.6.2005 dal questore della provincia di Trento deve essere pertanto annullato. Tenuto conto della novità delle questioni dedotte nel presente procedimento si ravvisano giustificati motivi perché le spese dei presente procedimento rimangano interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

annulla il decreto emesso in data 8.6.2005 dal questore di Trento con il quale è stata rigettata la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare presentata dal cittadino brasiliano [...].